Polizze catastrofali: tutte le novità degli emendamenti approvati
Pubblicato il 07 maggio 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Dopo una pausa dei lavori parlamentari, riprende alla Camera l’iter legislativo per la conversione in legge del Decreto legge n. 39/2025, recante disposizioni urgenti in materia di coperture assicurative per i danni da calamità naturali. Il provvedimento, varato dal Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025, è stato licenziato il 6 maggio dalla Commissione Ambiente di Montecitorio, che ha concluso l’esame degli emendamenti approvando due proposte del relatore Gianpiero Zinzi (Lega) e accogliendo alcune riformulazioni presentate dal Governo. La Commissione ha quindi votato il mandato al relatore per portare il testo in Aula.
Pertanto, il disegno di legge di conversione approda il 7 maggio 2025 all’esame dell’Assemblea della Camera. Una volta ottenuto il primo via libera da Montecitorio, il provvedimento passerà al Senato per il secondo passaggio parlamentare, con l’obiettivo di concludere l’iter entro la scadenza fissata al 30 maggio 2025.
Polizze catastrofali: proroga per le PMI, obbligo immediato per le grandi imprese
Il decreto legge approvato il 28 marzo 2025 ha disposto un’ulteriore proroga dei termini per l’adempimento dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali, introdotto dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi 101 e 102). Inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024, il termine era già stato posticipato al 31 marzo 2025. Con il cosiddetto decreto “polizze catastrofali”, l’entrata in vigore dell’obbligo è stata nuovamente differita, introducendo un calendario differenziato per le imprese in base alla loro dimensione.
In particolare, il provvedimento posticipa l’entrata in vigore dell’obbligo per le piccole e medie imprese (PMI), distinguendo le scadenze per fasce dimensionali:
- le imprese di medie dimensioni dovranno stipulare una polizza entro il 1° ottobre 2025,
- mentre per micro e piccole imprese il termine slitta al 1° gennaio 2026.
NOTA BENE: Per queste categorie, anche la decorrenza delle sanzioni collegate all’inadempimento seguirà lo stesso calendario.
Diversa è invece la situazione delle grandi imprese, per le quali l’obbligo decorre dal 1° aprile 2025: tuttavia, è prevista una finestra di tolleranza di 90 giorni, durante la quale, pur in assenza di copertura assicurativa, sarà ancora consentito l’accesso agli incentivi pubblici. Trascorso tale periodo, il mancato adempimento comporterà l’esclusione dalle agevolazioni statali e da ogni forma di sostegno finanziario pubblico, incluse le misure straordinarie previste in caso di calamità naturali. Questo regime differenziato mira a garantire una maggiore gradualità nell’applicazione dell’obbligo, tenendo conto della diversa capacità organizzativa e finanziaria delle imprese in funzione della loro dimensione.
Emendamenti approvati: novità e riformulazioni
Nel corso dell’esame in Commissione Ambiente alla Camera, sono stati approvati sei emendamenti al Decreto legge n. 39/2025 sulle polizze catastrofali, di cui due nuovi emendamenti presentati dal relatore e quattro riformulazioni di proposte del Governo. Gli interventi mirano a chiarire e rafforzare il quadro normativo per l’attuazione dell’obbligo assicurativo a carico delle imprese. In particolare, gli emendamenti affrontano i seguenti temi:
- Criteri per la determinazione del valore dei beni da assicurare (nuovo emendamento del relatore);
- Gestione dell’indennizzo per beni in locazione assicurati dall’imprenditore (nuovo emendamento del relatore);
- Condizioni di ammissibilità degli immobili alla copertura assicurativa (riformulazione del Governo);
- Estensione della copertura agli immobili oggetto di sanatoria o condono (riformulazione del Governo);
- Esclusione dello scoperto per le grandi imprese con programmi assicurativi di gruppo (riformulazione del Governo);
- Attribuzione di un ruolo di controllo su eventuali speculazioni sui premi assicurativi al Garante prezzi e a IVASS (riformulazione del Governo).
Vediamo, di seguito, alcune delle novità entrate nel provvedimento.
Criteri per determinare il valore dei beni da assicurare
Con un emendamento di iniziativa del relatore, è stato introdotto un principio esplicito per definire in modo uniforme il valore dei beni oggetto di copertura assicurativa contro le calamità naturali. L’obiettivo è quello di evitare incertezze interpretative e garantire coerenza nei contratti assicurativi, fissando per legge i criteri di valutazione.
Il testo dell’emendamento stabilisce che:“Per la determinazione del valore dei beni da assicurare si considera il valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile, ovvero il costo di rimpiazzo dei beni mobili, ovvero di ripristino delle condizioni del terreno interessato dall’evento calamitoso.”
In questo modo, la norma formalizza pratiche tecniche già diffuse, che però fino ad ora erano lasciate alla contrattazione tra le parti. Con l’emendamento, tali criteri diventano invece vincolanti in sede normativa, ponendosi come riferimento oggettivo per le compagnie assicurative e per le imprese obbligate alla stipula delle polizze.
Immobili in locazione assicurati dall’imprenditore
Il secondo emendamento presentato dal relatore interviene su una questione rilevante per molte imprese: la gestione dell’indennizzo assicurativo nel caso in cui i beni assicurati non siano di proprietà dell’imprenditore, ma vengano da lui utilizzati nell’ambito della propria attività, come accade per immobili o impianti in locazione.
Il nuovo testo chiarisce che:
- l’indennizzo è corrisposto al proprietario del bene, in quanto titolare del diritto reale sull’immobile o impianto assicurato;
- il proprietario è obbligato a utilizzare le somme ricevute per il ripristino dei beni danneggiati o della loro funzionalità;
- in caso di inadempimento da parte del proprietario, l’imprenditore-locatario ha comunque diritto a una somma equivalente al lucro cessante, calcolata in misura massima del 40% dell’indennizzo percepito.
Questo emendamento ha l’obiettivo di tutelare l’operatività dell’impresa anche in situazioni di incertezza legate alla titolarità dei beni, garantendo continuità aziendale e un minimo ristoro economico anche quando il proprietario non adempie ai propri obblighi di ripristino.
Polizze catastrofali, le altre novità
Oltre ai due emendamenti di iniziativa del relatore, la Commissione Ambiente ha approvato quattro emendamenti riformulati dal Governo, che intervengono su aspetti tecnici e applicativi fondamentali per l’attuazione dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali.
- Ammissibilità degli immobili ai fini assicurativi
Viene definito con maggiore precisione il perimetro degli immobili che possono essere coperti da polizze. Sono considerati assicurabili:- gli immobili costruiti o ampliati con un titolo edilizio valido;
- quelli ultimati in epoca antecedente all’obbligo di autorizzazione edilizia;
- gli immobili sanati o per i quali è in corso un procedimento di sanatoria o condono.
Sono invece esclusi dalla copertura assicurativa e da ogni forma di sostegno pubblico (indennizzi, contributi, agevolazioni) gli immobili con abusi non sanabili o privi dei requisiti edilizi necessari.
- Estensione della copertura agli immobili oggetto di sanatoria
L’emendamento ribadisce l’inclusione nella copertura assicurativa degli immobili oggetto di sanatoria o condono edilizio, superando le rigidità iniziali che ne avrebbero escluso alcuni casi. Questo punto è stato accolto favorevolmente dalle imprese, spesso titolari o utilizzatrici di immobili che ricadono in queste casistiche. - Esclusione dello scoperto per le grandi imprese con copertura di gruppo
Si prevede che lo scoperto o franchigia fino al 15% del danno non si applichi alle grandi imprese e alle società collegate o controllate che:- dispongano di un programma assicurativo globale valido per tutto il gruppo;
- abbiano i requisiti di fatturato e numero di dipendenti stabiliti con decreto attuativo del MIMIT.
La norma intende incentivare la copertura assicurativa su scala aggregata, premiando l’organizzazione su base consortile o societaria.
- Controllo sui premi assicurativi da parte del Garante prezzi e IVASS
Un altro emendamento assegna al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, il compito di monitorare e prevenire fenomeni speculativi sull’andamento dei premi assicurativi. Tale funzione sarà esercitata anche su segnalazione delle imprese, utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente. Si tratta di una misura di garanzia a tutela del principio di equità e trasparenza nei rapporti assicurativi, soprattutto in un contesto di obbligatorietà normativa.
Conclusioni
Questi emendamenti rappresentano un passaggio cruciale nell’attuazione del nuovo sistema obbligatorio di copertura contro i rischi catastrofali. Essi mirano a chiarire aspetti applicativi fondamentali per imprese e assicuratori, garantendo maggiore certezza giuridica e operativa. Al tempo stesso, intervengono per estendere la copertura assicurativa a situazioni particolari, come gli immobili in sanatoria o i beni in locazione, rispondendo così a esigenze concrete del mondo produttivo.
Inoltre, contribuiscono a rafforzare il principio di mutualità, ampliando la platea dei soggetti assicurati e rendendo più sostenibile il sistema. Infine, l’introduzione di strumenti di controllo sui premi assicurativi punta a promuovere trasparenza, equità e contenimento dei costi, in un quadro normativo che punta a coniugare obbligatorietà e tutela dell’interesse generale.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: