Avvocato - studio legale: natura autonoma e non subordinata del rapporto
Pubblicato il 05 novembre 2024
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Va escluso che l'attività esclusiva e continuativa svolta da un avvocato per uno studio associato possa considerarsi subordinata se il coordinamento all'interno dello studio serve solo a ottimizzarne l'organizzazione.
Avvocato - studio legale. Cassazione: natura autonoma del rapporto
Con sentenza n. 28274 del 4 novembre 2024, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, si è occupata di una controversia che verteva sulla qualificazione del rapporto di lavoro tra un avvocato e uno studio legale, con l'obiettivo di determinare se tale rapporto fosse da inquadrare come subordinato o autonomo.
Il caso esaminato
L'avvocato richiedeva il riconoscimento del rapporto come lavoro subordinato, auspicando l'applicazione delle tutele previste per tale tipo di rapporto e un risarcimento per il licenziamento ritenuto illegittimo.
In alternativa, in caso di mancato riconoscimento della subordinazione, il legale chiedeva un risarcimento per abuso di posizione dominante, considerando che il rapporto fosse gestito in un regime di monocommittenza.
La Corte d'appello aveva già respinto queste richieste, confermando la natura autonoma del rapporto.
Aveva, inoltre, ritenuto irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla possibilità di applicare il regime di subordinazione alla professione forense.
E' stato considerato, in proposito, che il rapporto era privo degli elementi tipici della subordinazione e il ricorrente esercitava la propria attività con sufficiente autonomia professionale.
La decisione della Cassazione
Nel pronunciarsi sul ricorso dell'avvocato, la Cassazione ha confermato la decisione di appello, ribadendo che il rapporto con lo studio legale era effettivamente un rapporto di lavoro autonomo.
La Suprema corte ha ritenuto che le modalità di lavoro del legale fossero organizzate all'interno di un sistema di coordinamento piuttosto che di subordinazione.
Le regole imposte dallo studio legale, infatti, non erano mirate a esercitare un controllo gerarchico o a definire un potere direttivo sui professionisti, ma erano funzionali al coordinamento dell'attività di tutti i membri dello studio, caratteristica comune nella libera professione.
Avvocato, regime di incompatibilità con il lavoro subordinato
La Cassazione, nella sua disamina, ha richiamato anche il quadro normativo vigente, il quale esclude espressamente le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione a un albo professionale, dal regime di subordinazione.
Tale esclusione si applica specificamente alla professione forense, per la quale la legge professionale sancisce un regime di incompatibilità con il lavoro subordinato.
Questo vincolo mira a preservare l'autonomia degli avvocati, considerata fondamentale per garantire l'indipendenza e l'integrità della professione.
Questione di incostituzionalità irrilevante
In tale contesto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è stata quindi dichiarata irrilevante.
La Cassazione ha infatti ritenuto adeguata la normativa esistente nel garantire l'autonomia professionale degli avvocati, evitandone l'assoggettamento a vincoli tipici del lavoro subordinato che potrebbero comprometterne l'indipendenza.
Subordinazione e autonomia per i professionisti
Sulla questione, gli Ermellini hanno confermato l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che definisce in maniera rigorosa i criteri distintivi tra subordinazione e autonomia nei contesti professionali.
Il criterio dell'“etero-organizzazione”, che in questo contesto tiene conto della sussistenza di vincoli diretti e continui, risulta determinante nell'escludere la subordinazione dell'avvocato.
Anche se inserito all'interno di una struttura organizzativa, il professionista mantiene l'autonomia necessaria al libero esercizio della professione.
In definitiva, l'autonomia rappresenta un elemento essenziale per l'esercizio delle professioni regolamentate, quali quella forense, e non può essere compromessa da una struttura organizzativa interna che ha l'unica finalità di coordinare le attività professionali senza subordinare i singoli professionisti.
I principi applicati al caso in esame
Nel caso di specie, la Cassazione ha riconosciuto che l'analisi svolta dai giudici di merito sul rapporto di lavoro in esame fosse approfondita e corretta.
La valutazione aveva tenuto conto di tutti gli indici rilevanti che, interpretati nel loro insieme, avevano condotto alla conclusione che lo studio legale non esercitava un potere direttivo unilaterale sull'attività professionale dell'avvocato.
Lo studio, in altri termini, non interveniva né sul contenuto tecnico del lavoro svolto, né sull'organizzazione e sulle modalità di esecuzione dello stesso, anche considerando l'autonomia tipica delle professioni intellettuali.
L'assenza di subordinazione è stata stabilita sulla base di una valutazione razionale delle prove, con un'attenzione particolare allo spazio lasciato all'avvocato per l'autonomia professionale, sia sul piano tecnico che gestionale.
Tale autonomia non risultava limitata né condizionata in maniera coercitiva dallo studio.
Senza contare - ha sottolineato la Cassazione - che non è possibile, in sede di legittimità, rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti, specialmente quando - come nel caso in esame - si tratta di una "doppia conforme" (situazione in cui i giudici di primo grado e d'appello concordano nelle loro conclusioni), limitando così le possibilità di appello basato su valutazioni fattuali.
La Corte di cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso dell'avvocato.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | Un avvocato chiede il riconoscimento della subordinazione nel rapporto con uno studio legale associato, invocando le tutele del lavoro subordinato e un risarcimento per licenziamento, o, in alternativa, per abuso di posizione. |
Questione Dibattuta | Determinare se il rapporto tra l’avvocato e lo studio legale debba considerarsi subordinato o autonomo, tenendo conto del coordinamento interno e della compatibilità con l'autonomia professionale. |
Soluzione della Cassazione | La Cassazione conferma la natura autonoma del rapporto, escludendo la subordinazione. Il coordinamento interno è finalizzato all'organizzazione dello studio e non implica un controllo gerarchico sui professionisti. |
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