Assegno di inclusione: quali bonus per i datori di lavoro che assumono?

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Assegno di inclusione: quali bonus per i datori di lavoro che assumono?

In vigore dal 5 maggio 2023, il decreto lavoro prevede, tra le tante novità, incentivi volti ad incrementare l’occupazione e l’integrazione sociale di fasce della popolazione in difficoltà.

In questa sede ci soffermiamo sul contenuto degli articoli 10 (incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione) e 12 (Supporto per la formazione e il lavoro).

Assunzione beneficiari assegno di inclusione

  • Assunzione a tempo indeterminato

Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, a tempo pieno o part time e con apprendistato, i beneficiari dell'assegno di inclusione spetta, per massimo dodici mesi e fino a 8.000 euro annui, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi Inail.
L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nel limite massimo di ventiquattro mesi.

NOTA BENE: in caso di licenziamento nei ventiquattro mesi successivi l'assunzione, il datore di lavoro deve restituire l'incentivo maggiorato delle sanzioni civili, a  meno che lo stesso non avvenga per giusta causa o giustificato motivo.

  • Assunzione a tempo determinato

In caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, anche part time, è invece riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il termine del rapporto di lavoro, l'esonero del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori  di lavoro, sempre con esclusione dei premi Inail, fino a 4.000 euro annui. 

NOTA BENE: per fuire di entrambi gli incentivi è necessario che il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL. 

  • Agenzie per il lavoro

Per le agenzie per il lavoro, per  ogni soggetto assunto a seguito  della propria attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo  della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, è previsto un contributo del 30% dell'incentivo massimo annuo (8.000 e 4.000 euro) previsto per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato.

  • ETS ed enti formativi

Agli enti del terzo settore ed agli enti formativi autorizzati all'attività di intermediazione spetta per ogni disabile assunto un contributo del 60% di 8.000 euro e dell’80% di 4.000 euro.

  • Attività autonoma

Incentivi previsti anche per i beneficiari dell'assegno di inclusione che avviano un'attività lavorativa autonoma, di impresa  individuale o una società cooperativa entro i primi  dodici mesi di fruizione del beneficio: in tal caso è infatti riconosciuto, in unica soluzione, un importo addizionale pari a a sei mensilità dell'assegno, nei limiti di cinquecento euro mensili.

La fruizione di tutti gli incentivi illustrati presuppone il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa sul DURC ed è compatibile con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge n. 197/2022 e dall'articolo 13 della legge n. 68/1999.

Per una panoramica generale sui bonus contributivi del decreto Lavoro, leggi ancheDecreto lavoro con un pieno di bonus per i datori di lavoro

Supporto per la formazione e il lavoro. Natura e importo

Il mese di effettivo lancio del Supporto per formazione e lavoro, la nuova misura introdotta dall’art. 12 del decreto lavoro per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, sarà il prossimo settembre 2023.

Dal 1° settembre 2023, infatti, il Supporto per la formazione e il lavoro propone la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro per i componenti di nuclei familiari tra diciotto e i cinquantanove anni, con ISEE familiare sotto i 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per  accedere all'assegno di inclusione.

In caso di partecipazione ai programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata  e comunque per un periodo massimo di dodici  mesi, è previsto un beneficio economico mensile  di 350 euro, erogato dall'INPS.

Il Supporto per la formazione e il  lavoro può essere peraltro utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'assegno di inclusione che non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4 del decreto lavoro, e che non siano sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4 del medesimo decreto.

NOTA BENE: il  Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro sussidio pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.

Supporto per la formazione e il lavoro. Domanda

L'interessato effettua la richiesta di Supporto per la formazione e il lavoro in modalità telematica mediante la apposita piattaforma digitale, rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e la autorizzazione alla trasmissione dei propri dati ai centri per l'impiego, alle agenzie per  il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione.
In seguito è prevista la convocazione del richiedente presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula dell’indispensabile patto di servizio personalizzato.
Dopo la stipulazione del patto di servizio l’interessato può ricevere, tramite la piattaforma, offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro o essere inserito in specifici progetti di formazione pubblici o privati.

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