In arrivo l'assegno di inclusione. In soffitta il reddito di cittadinanza: cosa cambia con il decreto lavoro

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In arrivo l'assegno di inclusione. In soffitta il reddito di cittadinanza:  cosa cambia con il decreto lavoro

Numerose le novità introdotte per aziende e lavoratori dal decreto lavoro, la cui bozza è stata approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 1° maggio.

In questa sede esaminiamo la nuova misura assistenziale dell’assegno di inclusione, che dal prossimo 1° gennaio sostituirà il reddito di cittadinanza.

Beneficiari

Dal 1° gennaio 2024, quindi, l’assegno di inclusione sarà la nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale riconosciuta a richiesta di uno dei componenti di nuclei familiari con disabilità, con minorenni o con almeno sessant’anni di età che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata del beneficio, siano:

  • cittadini dell’Unione Europa, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Stati terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolari dello status di protezione internazionale;
  • residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo;
  • residenti in Italia;

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve avere:

  • un ISEE non superiore a euro 9.360;
  • un reddito familiare inferiore ad euro 6.000 annui. Se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui; entrambe le soglie sono moltiplicate secondo la seguente scala di equivalenza:
  1. 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente;
  2. 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;
  3. 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura;
  4. 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;
  5. 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore ad euro 30.000;

  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo e fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente disabile e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente. Nessun componente deve essere inoltre intestatario di navi e imbarcazioni da diporto.

Il richiedente l'Assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, né avere condanne penali definitive intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Non ha infine diritto all’assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un componente sia disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

NOTA BENE: Come già previsto per il reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Importo

L'importo mensile dell’assegno di inclusione è di almeno 480 euro, cui si possono aggiungere altri 280 euro per chi vive in affitto.

Il beneficio, erogato per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e rinnovabile, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi, è esente dal pagamento dell’IRPEF.

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, il relativo reddito da lavoro non concorre alla determinazione dell'assegno entro il limite massimo di 3,000 euro lordi annui.

L’avvio invece di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare è comunicato all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa, a pena di decadenza dal beneficio; il relativo reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. In tal caso il beneficiario fruisce dell’assegno di inclusione senza variazioni per le due mensilità successive, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è poi aggiornato ogni trimestre con riferimento al trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

Come fare la domanda

L’assegno di inclusione è richiesto secondo la consueta modalità telematica all’Inps che, previa verifica del possesso dei requisiti necessari, lo riconosce sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione da altre Autorità istituzionali. L’Inps informa poi il richiedente della necessità di iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) volta a sottoscrivere un patto di attivazione digitale, nonché della espressa necessaria autorizzazione alla trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione del patto di attivazione digitale.

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