SRLS. Aspetti e criticità della SRL semplificata
Pubblicato il 03 marzo 2016
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Capitale minimo anche nelle s.r.l. ordinarie
Gli interventi normativi che hanno cambiato l'assetto delle s.r.l. negli anni sono stati diversi in quanto questa tipologia di società sembra assumere sempre di più un ruolo fondamentale nell'ambito delle attività imprenditoriali a seguito anche degli obbiettivi di politica economica che tendono a favorire l'accesso all'attività d'impresa anche con mezzi limitati.
La possibilità di costituire una società con capitale inferiore ai 10.000 euro colloca la s.r.l. in un'area finora riservata alle società di persone, rendendola in particolare con la regolamentazione della s.r.l. semplificata, maggiormente attrattiva per via dei risparmi conseguibili in fase di costituzione.
Rispetto alle società per azioni, l'assetto generale che è stato dato alla disciplina della s.r.l. consente di utilizzare tale modello societario per iniziative medio-grandi, fruendo di modalità di raccolta del capitale di rischio e di accesso al credito tradizionalmente riservate alle società per azioni.
Il nuovo modello societario è in particolare volto a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro anche grazie alle agevolazioni previste per l’avvio dell'impresa. Attualmente la disciplina della s.r.l. consente di costituire la società con capitale al di sotto dei 10.000 euro e pari almeno ad 1 euro e di fruire di agevolazioni anche fiscali in sede di costituzione optando per la s.r.l. semplificata.
La s.r.l. semplificata
La s.r.l. semplificata è un soggetto giuridico al pari di una s.r.l. ordinaria, solo che per la sua costituzione è sufficiente un capitale minimo da sottoscrivere pari ad un euro e massimo 10.000 euro, il rispetto di alcuni requisiti e l'intero versamento del capitale al momento della costituzione, inoltre non sono previsti conferimenti in natura, d’opera o immobili o altro bene o servizio. Fino alla versione originale della norma non tutti potevano accedere al regime semplificato e agevolato delle s.r.l., infatti era stabilito che potevano costituire una s.r.l. semplificata solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età.
L’art. 3 del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, ha introdotto il nuovo art. 2463-bis sulle “Società a responsabilità limitata semplificata”, con lo scopo di incentivare l’imprenditoria giovanile.
Secondo le disposizioni previste dalla legge i soci dovevano essere in possesso di specifici requisiti soggettivi ovvero:
- i requisiti anagrafici ricompresi tra i 18 e i 35 anni;
- il trasferimento delle partecipazioni a soggetti privi dei sopra menzionati requisiti anagrafici era sanzionato con la nullità;
- la scelta degli amministratori doveva ricadere tra i soci medesimi.
Il capitale sociale della s.r.l.s. doveva essere pari almeno ad 1 euro ed inferiore a 10.000 euro previsto per la s.r.l. ordinaria, doveva inoltre essere sottoscritto ed interamente versato alla data di costituzione all’organo di amministrativo.
Si prevedeva inoltre che l’atto costitutivo fosse redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico. Per agevolare l’iniziativa imprenditoriale in particolare giovanile, l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle Imprese erano esenti da diritto di bollo e di segreteria, e non erano dovuti onorari notarili.
Il D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 ha invece introdotto la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, configurandosi come una ulteriore variante della s.r.l. ordinaria e che a differenza della s.r.l. semplificata poteva essere costituita da persone fisiche con età superiore ai 35 anni e nella quale l'atto costitutivo, consentiva di conferire l’incarico di amministrazione anche a persone fisiche diverse dai soci. Per questo tipo di società non era previsto il ricorso al modello standard e né erano disposte esenzioni e agevolazioni in sede di costituzione.
Osserva – Il modello standard di atto costitutivo viene predisposto con il decreto ministeriale n. 138 del 23 giugno 2012.
Il descritto quadro normativo viene rivisto dal D.L. n. 76 del 28 giugno 2013 che dopo aver previsto la soppressione della disciplina, ha riqualificato come s.r.l. semplificate, le s.r.l. a capitale ridotto che alla data di entrata in vigore del decreto (28 giugno 2013), risultavano iscritte al Registro delle Imprese.
Il decreto 76/2013 come anche le modificazioni in sede di conversione è ritornato sulla disciplina della s.r.l.s. modificando ulteriormente le caratteristiche rispetto alla s.r.l. ordinaria.
Sono stati in particolare introdotti due nuovi commi nell’art. 2463 c.c. relativi alla possibilità di costituire una s.r.l. ordinaria con capitale inferiore a 10.000 euro, ma pari almeno ad 1 euro (quarto comma) e all’obbligo di formazione accelerata di una riserva nei casi in cui la società sia sottocapitalizzata (quinto comma).
Le modifiche del 2013
Le modifiche avvenute nel 2013 hanno comportato la:
- riscrittura dell’art. 2463-bis c.c.;
- la modifica dell’art. 2463 c.c. relativo alla costituzione della s.r.l. inserendo nell’ambito di questa ultima disposizione due nuovi commi (il quarto e il quinto).
Nel 2013 viene eliminata la s.r.l. a capitale ridotto e viene soppressa la disciplina rispetto al codice civile per inserirla con i dovuti adattamenti, nell’art. 2463, quarto e quinto comma, c.c.. In tal modo vengono individuati alcune caratteristiche specifiche, rispetto alla disciplina della s.r.l. ordinaria, di quella che è stata definita s.r.l. a capitale minimo.
Quest’ultima è infatti una s.r.l. tradizionale alla quale vengono applicate tutte le regole previste negli articoli 2463 e seguenti del codice civile, nei limiti di compatibilità in ragione della principale disciplina descritta dal legislatore in considerazione dei criteri di formazione del capitale sociale, in sede di costituzione.
L’art. 2463 comma 4, c.c., prevede che la s.r.l. ordinaria soggetta alla disciplina di cui all’art. 2463, primo, secondo e terzo comma, possa costituirsi con un capitale inferiore a 10.000 euro e pari almeno ad 1 euro e, in linea con le esigenze di semplificazione che hanno determinato la disciplina del conferimento nella s.r.l. semplificata, viene richiesto che i conferimenti:
- siano effettuati da tutti i soci esclusivamente in denaro;
- siano versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione della società.
Collegata alle scelte effettuate in sede di costituzione sembra essere la previsione recata dall’art. 2463, quinto comma, c.c. che dispone di formare una riserva legale, con deroga alle previsioni di cui all’art. 2430 c.c., imputando a chiusura dell’esercizio un quinto degli utili netti fino a quando tale riserva non abbia raggiunto unitamente al capitale sociale l’ammontare di 10.000 euro.
Il confronto tra le disposizioni di cui all’art. 2463 (quarto e quinto comma), e le disposizioni di cui all’art. 2463-bis del codice civile, consente di concludere che la s.r.l. ordinaria a capitale minimo:
- può essere costituita anche da soci non persone fisiche;
- può avvalersi di uno statuto flessibile e non standardizzato che è attualmente imposto solo per la costituzione di s.r.l.s.
Trattandosi di varianti dell’unico tipo societario di s.r.l. il passaggio dall’una all’altra non comporterà una trasformazione in senso stretto, ma una semplice evoluzione del modello in termini di derogabilità di statuto o in termini di capitalizzazione, riconducibile pertanto ad una modifica dell’atto costitutivo.
La normativa vigente
Alla luce della normativa vigente le parti possono attualmente costituire una:
- s.r.l. ordinaria il cui capitale minimo sia pari a 10.000 euro. Il conferimento della s.r.l. salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, deve essere fatto in denaro e almeno il 25% di tali conferimento (oltre al sovrapprezzo) deve essere versato in caso di costituzione;
- s.r.l. a capitale minimo (o a capitale marginale o s.r.l. ad 1 euro), il cui capitale minimo non può essere inferiore ad 1 euro e il capitale massimo non superiore a 10.000 euro. I conferimenti devono essere versati per intero al momento della costituzione;
- s.r.l. semplificata, il cui capitale minimo non può essere inferiore ad 1 euro e il capitale massimo non superiore a 10.000 euro. I conferimenti devono essere esclusivamente in denaro e versati per intero al momento della costituzione. Le clausole del modello standard tipizzato elaborato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze come si specificherà, sono inderogabili;
Sono sempre ammesse le società costituite con atto unilaterale. In tal caso la disciplina di riferimento andrà a coincidere nelle tre varianti di s.r.l. in relazione all’integrale versamento dei conferimenti in denaro.
La riqualificazione della s.r.l. a capitale ridotto già costituite in s.r.l semplificate ha ricondotto nell’alveo di queste ultime un certo numero di società ben distinte, che presentano uno statuto differente rispetto a quello delle s.r.l. semplificate già iscritte, e connotato da una certa libertà che è espressione dell’autonomia negoziale dei soci fondatori. È opportuno far notare che a causa dell’assenza di disposizioni che prevedessero le modifiche statuarie per le s.r.l. a capitale ridotto nel passaggio a s.r.l. semplificate, le prime anche dopo il passaggio, nel Registro delle Imprese continuano ad essere menzionate nella sezione ordinaria come società a capitale ridotto.
La costituzione della s.r.l.s.
Relativamente alla costituzione della s.r.l. semplificata va segnalata una interessante novità prevista nell'articolo 44 del disegno di legge della concorrenza attualmente in discussione nelle commissioni competenti del Senato.
In base alla citata disposizione la disciplina della s.r.l.s. (successivamente all'approvazione della legge) verrebbe riformulata in modo che al secondo comma dell’art. 2463-bis c.c. sia specificato che l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico.
Il modello standard di atto costitutivo (sempre che successivamente alla approvazione della legge sulla concorrenza, non ne venga redatto uno nuovo), è quello previsto dal D.M. n. 138/2012, opportunamente modificato in considerazione delle disposizioni di legge sopravvenute rispetto alla data di stesura, e comunque si tratta di un modello di atto costitutivo recante anche le norme statutarie della s.r.l. semplificata introdotta dal D.L. 1/2012 e differente dall’attuale s.r.l. semplificata.
Nella stesura dell’atto costitutivo comunque le previsioni contenute nel modello standard, ancora in uso perché non modificato rispetto alle novità apportate alla disciplina dal D.L. n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013, dovranno essere opportunamente adeguate con quelle previste nell’art. 2463-bis c.c.
Attualmente la S.r.l.s. può essere costituita con contratto o atto unilaterale, ma solo da persone fisiche che non devono essere più in possesso di specifici requisiti anagrafici. L’atto costitutivo deve indicare:
- cognome, nome, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione sociale che deve essere puntuale e contenere l’indicazione che si tratta di società a responsabilità limitata semplificata;
- il comune dove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’ammontare del capitale sociale, che come precisato, deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro, deve essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione all’organo di amministrazione. I soci devono dichiarare l’avvenuto versamento del conferimento in denaro all’organo di amministrazione precisando il mezzo utilizzato, e lo stesso organo di amministrazione, deve rilasciare ampia e liberatoria quietanza delle somme versate;
- l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della società con indicazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, specificando che all’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società;
- le persone a cui è affidata l’amministrazione. Gli amministratori nominati devono essere presenti in sede di costituzione e devono accettare l’incarico e contestualmente dichiarare che non sussistono a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità;
- la previsione che l’assemblea dei soci, ove sia richiesta la deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione;
- l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale;
- il luogo e la data di sottoscrizione.
I conferimenti
Nella s.r.l. semplificata il conferimento deve essere sottoscritto ed interamente versato alla data di costituzione, deve essere in denaro e deve essere versato all’organo amministrativo con deroga pertanto, alla regola sancita nell’art. 2463, secondo comma, n. 4, c.c. e alla regola di cui all’art. 2464 c.c.
La scelta di non consentire che il conferimento possa essere in natura o di crediti o di prestazioni d’opera o servizi è stata giustificata con la specifica vocazione di inizio attività della s.r.l.s., infatti tale tipologia di società trova un utile impiego nella fase della costituzione, e dunque le regole di semplificazione del procedimento manifestano concreti risvolti proprio in questa fase.
Per questo motivo il legislatore si è orientato verso modalità di conferimento per cui non si richiedono specifici adempimenti (relazione giurata del revisore, o il rilascio della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa) posti a garanzia della effettività del capitale sociale che potrebbero essere ostativi ad un procedimento snello e veloce di costituzione.
Il conferimento va versato all’organo amministrativo, il modello standard precisa che nell’atto costitutivo andrà effettuata una dichiarazione di parte dei soci, con la quale si dà atto dell’avvenuto versamento all’organo amministrativo con precisa indicazione della somma versata e del mezzo di pagamento, inoltre vi deve essere il riferimento relativo al rilascio della quietanza da parte dell'organo amministrativo.
Amministrazione e controllo
Relativamente all’assetto amministrativo, la s.r.l.s. può dotarsi sicuramente di un amministratore unico ovvero di un consiglio di amministrazione. Scompare il riferimento alla necessità di affidare l’incarico di amministrazione ai soci (D.L.76/2013), il che ha fatto sorgere il dubbio se gli amministratori della s.r.l.s. possano essere anche soggetti differenti dalla società. Il dubbio in questione è alimentato dal generale rinvio alla disciplina della s.r.l. ordinaria contenuto nell’ultimo comma dell’art. 2463-bis c.c.
In particolare l’art. 2475, primo comma del codice civile prevede infatti che l’amministrazione della s.r.l. ordinaria è affidata ad uno o più soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. Tuttavia si ritiene che il contenuto dell’atto costitutivo della s.r.l.s., sia inderogabile e di conseguenza non dovrebbero essere ammesse clausole che consentano la nomina di amministratori estranei ai sensi dell’art. 2475 c.c..
Con riferimento ai controlli della s.r.l.s., l’art. 2463-bis, secondo comma, n. 4, c.c., con il rinvio all’art. 2463, secondo comma, n. 8, c.c., prevede che l’atto costitutivo può contenere l’indicazione dell’eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale ancorché il modello standard non preveda niente.
Basandosi sulla inderogabilità delle clausole del modello standard e alla possibile integrazione del contenuto minimo del modello per renderlo funzionale all’avvio dell’attività della s.r.l.s., vi è perplessità in relazione alla possibilità di inserire nell’atto costitutivo una eventuale clausola sulla nomina sulle competenze e sui poteri dell’incaricato della revisione legale come consente l’art. 2477, primo comma, c.c..
Una diversa soluzione potrebbe verificarsi qualora la s.r.l.s. si venga a trovare nella situazione descritta nell’art. 2477, terzo comma, lett.c), c.c. e superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis c.c..
Ma l’ipotesi in cui al ricorrere del superamento dei suddetti parametri la nomina dell’organo di controllo o del revisore diventa obbligatoria, non riguarderebbe la fase della costituzione ma una fase in cui la società è già in funzionamento e presumibilmente una fase in cui per fruire della maggiore flessibilità organizzativa e statutaria, potrebbe essersi evoluta in una s.r.l. ordinaria.
Modifiche societarie
Attualmente esistono tre tipi o varianti di s.r.l. e il criterio in base al quale il legislatore effettua la distinzione si basa sulla misura del capitale e alla possibilità di fruire di maggiore elasticità nella costituzione e nella organizzazione della società.
Trattandosi di tipologie di una stessa entità la s.r.l., il passaggio dall’uno all’altro tipo sia in fase evolutiva che in fase regressiva non comporta una vera e propria trasformazione bensì una semplice modifica dell’atto costitutivo nei casi in cui questa si renda necessaria.
Esaminando un'ipotesi di riduzione del capitale, in caso ad esempio di riduzione del capitale sociale della s.r.l. ordinaria sotto i 10.000 euro o in caso di perdite, la stessa dovrebbe passare al (sotto)tipo di s.r.l. ordinaria a capitale minimo.
Nel caso in cui la s.r.l. riporti perdite superiori ad un terzo e il capitale minimo si riduca al di sotto dei 10.000 euro, è discusso se debba trovare applicazione la previsione di cui all’art. 2482-ter c.c. che impone la ricapitalizzazione e in alternativa la trasformazione regressiva (in s.n.c.) o lo scioglimento.
Se come ritenuto dalla dottrina si accede all’interpretazione che la s.r.l. a capitale minimo non è destinata esclusivamente alla fase di costituzione, si potrebbe sostenere l’ipotesi che a seguito delle perdite, anche rilevanti e tali da intaccare il minimo dei 10.000 euro, la s.r.l. continui ad operare con un capitale ridotto al di sotto dei 10.000 euro e fino a quando esso raggiunga 1 euro, con l’unico obbligo di sottoporsi alla formazione accelerata della riserva imposto dall’art. 2463, quinto comma, c.c., evitando in tal modo la necessaria ricapitalizzazione, la trasformazione o lo scioglimento.
Conclusioni simili potrebbero raggiungersi anche con riguardo all’evoluzione regressiva da s.r.l. ordinaria a s.r.l. semplificata in presenza di perdite rilevanti, superando la tesi per cui questo sottotipo societario è destinato alla sola fase costitutiva.
Tale passaggio, se realizzabile, comunque comporterebbe una modifica statutaria ben più incisiva del passaggio “neutro” alla s.r.l. ordinaria a capitale minimo, dovendo ad esempio necessariamente adottarsi il modello standard tipizzato di atto costitutivo.
Quadro Normativo |
Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 D.M. n. 138 del 23 giugno 2012 D.L. 76 del 28 giugno 2013 Articoli n. 2463, 2463-bis Codice civile |
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