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Redazione Edotto
Società tra professionisti dal 21 aprile. Sezione speciale di Albi e Registri appositamente istituiti
La Legge di stabilità n. 183 del 2011, ha istituito la Società tra Professionisti (in acronimo, Stp), che – definita società con oggetto l'esercizio di una (o più) attività per la quale è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico - nell’ottica dello sviluppo economico europeo, garantirà migliore occasione di concorrenza che un singolo professionista.Nella Legge n. 183/2011 è, pure, stabilita la disciplina base che ne regola la vita nel nostro ordinamento. L’articolo interessato è il 10 (come modificato ed integrato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 - cosiddetto “delle liberalizzazioni” - convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Contiene commi che stabiliscono requisiti, limiti, esclusioni.
Società tra professionisti dal 21 aprile. Sezione speciale di Albi e Registri appositamente istituiti
La Legge di stabilità n. 183 del 2011, ha istituito la Società tra Professionisti (in acronimo, Stp), che – definita società con oggetto l'esercizio di una (o più) attività per la quale è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico - nell’ottica dello sviluppo economico europeo, garantirà migliore occasione di concorrenza che un singolo professionista. Nella Legge n. 183/2011 è, pure, stabilita la disciplina base che ne regola la vita nel nostro...20/E/2013 sull’esterovestizione
Il consueto comunicato stampa delle Entrate annuncia una risoluzione – la n. 20, del 28 marzo 2013 – sui profili elusivi dei contratti di finanziamento bancario a medio e lungo termine stipulati in territorio estero e sull’applicabilità del regime impositivo sulle operazioni – e con esse i provvedimenti, gli atti, i contratti e le formalità inerenti - di credito a medio e lungo termine (articoli 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973).Nel documento, l’Amministrazione finanziaria risponde al quesito con il quale si chiede di conoscere il corretto trattamento da riservare, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, ai contratti relativi alle citate operazioni, che siano stipulati all’estero e destinati a produrre effetti giuridici principalmente in Italia.