FdS bilaterale ormeggiatori e barcaioli Contributi
Pubblicato il 04 agosto 2016
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Con circolare n. 141 del 3 agosto 2016, l’INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito dal D.I. n. 95440/2016.
Dopo aver illustrato il quadro normativo, l’Istituto si sofferma su:
- caratteristiche del Fondo di solidarietà (finalità e natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo);
- prestazioni;
- ricorsi amministrativi;
- modalità di finanziamento delle prestazioni (codifica aziende, contributo ordinario e modalità di compilazione del flusso UniEmens).
Contributo
A decorrere dal mese di competenza agosto 2016, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo di solidarietà sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti.
I Gruppi potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 6 marzo 2014 (data di sottoscrizione dell’accordo di costituzione del Fondo) al mese di luglio 2016 entro il giorno 16 novembre 2016 o presentare istanza di rateazione, con aggravio degli interessi di dilazione.
Ricorda, inoltre, la circolare INPS che i Gruppi ormeggiatori e barcaioli tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti possono recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro il 16 novembre 2016.
- eDotto.com – Edicola del 31 maggio 2016 - FdS bilaterale ormeggiatori e barcaioli – Schiavone
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