La Corte di Giustizia UE, sentenza 27 febbraio 2014, causa C588/12, ha affermato che, in caso di risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro, senza motivo grave o adeguato, del contratto di un lavoratore assunto a tempo indeterminato pieno che fruisce di un congedo parentale part-time, l’indennità forfettaria spettante per la tutela contro il licenziamento durante il congedo parentale va determinata sulla retribuzione piena e non su quella ridotta a causa, appunto, della fruizione del...