L'articolo 29, comma 1, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1995, n. 341, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni,...