Welfare aziendale: fringe benefits a doppia via e con nuovi adempimenti

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Welfare aziendale: fringe benefits a doppia via e con nuovi adempimenti

È in vigore dal 4 luglio 2023 la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione, con modificazioni, del decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).

Con la conversione in legge il decreto lavoro è stato integrato e ritoccato in più punti per effetto di modifiche sia sostanziali sia formali.

Per le novità della legge di conversione, leggiDecreto lavoro. In vigore la legge di conversione: tutte le novità

Esula dall’opera riformatrice della legge n. 85 del 2023 la disposizione di cui all’articolo 40 del decreto-legge n. 48 del 2023 recante “Misure fiscali per il welfare aziendale”, della quale è stato confermato l’impianto generale, ma riquantificato l’onere finanziario derivante.

Analizziamo i contenuti delle nuove misure per il welfare aziendale e per l'erogazione dei cd. fringe benefits lasciandoci guidare, in attesa che vengano emanate le opportune istruzioni applicative, dalle linee guida interpretative contenute nel dossier parlamentare.

Welfare aziendale: fringe benefits per il periodo d'imposta 2023

L'articolo 40 del decreto lavoro introduce, per il periodo d'imposta 2023, un nuovo e più favorevole regime transitorio di esenzione fiscale (e contributiva) per i fringe benefits erogati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti con figli.

Più nel dettaglio, la norma dispone che, limitatamente al periodo d'imposta 2023, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Per i lavoratori senza figli a carico resta fermo il regime generale di esenzione di cui all’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cd. TUIR.

Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori per il periodo d’imposta 2023

Sulla base dell’articolo 40 del decreto lavoro, per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro che cede beni o presta servizi al lavoratore dipendente dovrà avere riguardo alla condizione familiare del medesimo.Pertanto, una volta accertato che il lavoratore dipendente:

  • ha figli fiscalmente a carico, il datore di lavoro potrà erogare fringe benefits nel nuovo limite di esenzione pari a 3.000 euro (e, nell’ambito del medesimo unico limite, le somme erogate o rimborsate al medesimo per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale);
  • non ha figli fiscalmente a carico, il datore di lavoro dovrà osservare quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR che dispone che non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro. Tale regime ordinario non si estende inoltre ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile da lavoro dipendente.
Per il "timido" tentativo di estendere il regime di favore anche ai lavoratori dipendenti senza figli a carico, leggi:  Fringe benefits: nuovo limite di esenzione per tutti i dipendenti?

Cosa si intende per figli fiscalmente a carico

Per la nozione di figli fiscalmente a carico occorre fare riferimento ai principi generali dettati dall’articolo 12, comma 2, TUIR che definisce fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni.

NOTA BENE: Ai fini del computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili.

Come evidenziato nel dossier parlamentare, il legislatore non richiede espressamente che il figlio sia fiscalmente a carico per intero anziché a carico ripartito con l’altro genitore. Pertanto, si potrebbe giustamente concludere (ma sul punto si attendono opportune conferme e chiarimenti delle Entrate) che il limite di esenzione di 3.000 euro potrebbe essere applicato per intero a ciascun genitore.

Pleonasticamente, il legislatore dispone che sono ricompresi tra i figli fiscalmente a carico anche i figli nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati.

Limite soglia

Come già più volte evidenziato dall’Agenzia delle Entrate e da ultimo ribadito dall’INPS con la circolare n. 49 del 31 maggio 2023, continua ad applicarsi il principio generale in base al quale se il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

Esenzione fiscale e contributiva

Una importante riflessione va dedicata all’ambito di applicazione dell’esenzione. Dopo una prima esclusione, è stato ora confermato che le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

“Tale effetto – si legge nel dossier parlamentare - non era considerato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto - la quale non contemplava effetti in termini di minori entrate contributive - e dalla connessa quantificazione degli oneri”, quantificazione degli oneri che è stata ridefinita in sede di conversione.

L’onere finanziario derivante dal regime transitorio più favorevole è stato ora quantificato infatti in 332,2 milioni di euro per il 2023 (originariamente era di 142,2 milioni di euro) e in 12,4 milioni di euro per il 2024.

Adempimenti del datore di lavoro e del lavoratore

A conclusione, si rileva che l’introduzione del nuovo regime transitorio per i soli dipendenti con figli a carico porta con sé, oltre a inevitabili complicazioni gestionali, anche la previsione di nuovi adempimenti a carico sia del datore di lavoro, sia del lavoratore.

Il datore di lavoro deve infatti provvedere all’attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

ATTENZIONE: L’applicazione del regime transitorio di esenzione fiscale e contributivo è subordinata alla predetta, preventiva, informativa. E' conseguentemente fondamentale attivarsi per rendere l'informativa prescritta alle RSU presenti in azienda (e se presenti) prima dell'applicazione del nuovo regime di esenzione .

Il lavoratore per fruire del regime transitorio più favorevole è tenuto a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. In mancanza di tale dichiarazione il datore di lavoro non sarà tenuto ad applicarlo.

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