Decreto lavoro. In vigore la legge di conversione: tutte le novità

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Decreto lavoro. In vigore la legge di conversione: tutte le novità

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. n.153 del 3 luglio 2023 la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4  maggio 2023, n. 48,  recante  misure  urgenti  per  l'inclusione  sociale  e l'accesso al mondo del lavoro, cd. decreto lavoro.

Si fornisce di seguito una guida schematica a tutte le novelle introdotte al decreto-legge in fase di conversione in legge sulla base dell’articolato del provvedimento e in vigore dal 4 luglio 2023.

Assegno di inclusione (articoli 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 13)

Confermata l’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'Assegno di inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro (articolo 1).

Beneficiari (articolo 2)

Con riferimento ai beneficiari (articolo 2), si prevede il riconoscimento dell’assegno di inclusione a garanzia delle necessità di inclusione anche di componenti di nuclei familiari in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Rimodulato il parametro della scala di equivalenza, pari a 1 e incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

d) di 0,3 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione;

e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

Inoltre, si dispone che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscano sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE.

Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio (articolo 4)

L’Assegno di inclusione è richiesto in via telematica all’INPS che provvede al riconoscimento del beneficio, dopo aver verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni prescritti, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, nonché (questa è la novella della legge di conversione) dal Ministero dell'Interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, dai Ministeri della giustizia e dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal PRA e dalle altre pubbliche amministrazioni che detengono i dati necessari per la verifica dei requisiti medesimi, attraverso sistemi di interoperabilità.

La presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro è possibile anche presso i centri di assistenza fiscale, previa stipula di una convenzione con l’INPS.

Inoltre, i componenti del nucleo familiare di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, possano essere avviati, in alternativa ai centri per l’impiego, presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.

Il patto è sottoscritto entro 60 giorni dall’avvio dei componenti al centro per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Successivamente, ogni 90 giorni, al fine di aggiornare la propria posizione, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l’impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

Il divieto di usare la Carta di inclusione è esteso all’acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati dal fumo, di giochi pirotecnici o di prodotti alcolici

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL (articolo 5)

La piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'Assegno di inclusione che opera nell'ambito del Sistema informativo consente ai beneficiari della misura attivabili al lavoro, attraverso la registrazione, di accedere anche a informazioni sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato e dal patto per l'inclusione.

Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (articolo 6)

La possibilità di richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale è estesa ai componenti del nucleo familiare inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

Sono esclusi dall’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere.

È inoltre riconosciuta la possibilità di prevedere, nell'ambito del percorso personalizzato, l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Viene riconosciuta come equivalente alla partecipazione ai progetti utili alla collettività nell'ambito dei patti per l'inclusione sociale, la partecipazione, definita d'intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del terzo settore e a titolarità degli stessi, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento.

Le modalità e i termini di attuazione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro, nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata, in alternativa alla piattaforma digitale attiva nel SIISL, con messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fini forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

Sanzioni e responsabilità penale, contabile e disciplinare (articolo 8)

Il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio anche se un componente del nucleo, tenuto ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa:

  • non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato;
  • non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello (articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263), o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Offerte di lavoro e compatibilità con l'Assegno di inclusione (articolo 9)

Con la conversione in legge del decreto lavoro viene modificata anche la disciplina relativa all’offerta di lavoro che il componente del nucleo familiare, beneficiario dell'Assegno di inclusione, è tenuto ad accettare.

Più nel dettaglio, si prevede che, esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, in deroga alla regola che impone di accettare un’offerta di lavoro di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale, l'offerta vada accettata se il posto di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Se l’offerta si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico (quest’ultima ipotesi è stata aggiunta dalla legge di conversione del decreto lavoro).

Incentivi (articolo 10)

La legge di conversione del decreto lavoro specifica che gli incentivi contributivi a favore dei datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato o stagionale, pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato, sono riconosciuti, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, alle condizioni e nei massimali di agevolazione consentiti.

Supporto per la formazione e il lavoro (articolo 12)

Dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

La legge di conversione del decreto lavoro prevede che il Supporto per la formazione e il lavoro possa essere utilizzato, oltre che dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate pur non essendo obbligati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza.

Nella richiesta telematica di accesso al Supporto per la formazione e il lavoro l'interessato è tenuto a dimostrare anche l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La convocazione del richiedente presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale, può essere effettuata anche con messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tale fini forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.

L’indennità di partecipazione, pari ad un importo mensile di 350 euro, è erogata per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di 12 mensilità.

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie (articolo 13)

Il reddito di cittadinanza è riconosciuto nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Per i percettori che, prima della scadenza dei 7 mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali devono comunicare all'INPS tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico non oltre il 31 ottobre 2023.

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 14)

Il datore di lavoro, in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva, è tenuto a richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento.

Viene aggiunto un altro titolo di studio tra quelli che possono concorrere a soddisfare i requisiti di istruzione e di esperienza lavorativa posti per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nell’ambito della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, il titolo di studio ora introdotto è costituito dal diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Condivisione dei dati ai fini delle attività ispettive (articolo 15)

Si prevede che, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive per le finalità ivi indicate, gli enti pubblici e privati condividano gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongano con l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e che informazioni siano altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, con apposita convenzione da stipulare con l'INL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto lavoro ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi.

Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni (articolo 17)

Si obbliga le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza ad integrare il documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti.

Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (articolo 18-bis)

Viene rifinanziato il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, incrementandolo, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvederà alla nuova determinazione dell'importo della prestazione del Fondo.

Omesso versamento delle ritenute previdenziali (articolo 23)

Viene riformulata nel seguente modo la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 23 del decreto lavoro: “2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.

 

Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi (articolo 23-bis)

Viene introdotta una nuova disposizione recante misure urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi.

Più nel dettaglio si stabilisce che i soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, i lavoratori autonomi agricoli, i committenti e i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), possono chiedere all'INPS il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023, nei limiti dell'articolo 3, comma 9 della legge n. 335/1995.

Sarà l’INPS a definire modalità e i tempi di presentazione della domanda.

La norma si applica anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Disciplina del contratto di lavoro a termine (articolo 24)

Con la conversione in legge del decreto lavoro, viene prevista l’a-causalità del rinnovo di un contratto a tempo determinato se termine complessivo non eccede i 12 mesi.

Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali di cui all'articolo 19, comma 1.

Ai fini del computo dei 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del decreto lavoro.

Con riferimento al numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, si prevede che il limite quantitativo percentuale del 20% non si applichi ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato.

È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali..

Accesso anticipato alla pensione da parte di giornalisti professionisti (articolo 25-bis)

Incrementa il limite di spesa per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro (articolo 26)

A modifica dell’articolo 26 del decreto lavoro, che a sua volta novella l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, il nuovo emendamento approvato stralcia la fattispecie di cui alla lettera p) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152 dall'elenco delle ipotesi in cui è consentito assolvere gli oneri informativi verso il lavoratore ricorrendo all'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

Smart working (articoli 28-bis e 42)

Proroga del termine per il lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 (articolo 28-bis)

Viene disposta la proroga dei termini di cui al comma 306 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) in materia di lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie super invalidanti.

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, il datore di lavoro assicura, fino al 30 settembre 2023, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termine in materia di lavoro agile (articolo 42)

Prorogato inoltre fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B.

La proroga interessa:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore -;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente;
  • la disposizione secondo cui la prestazione in modalità agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente.

Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali (articolo 29)

La disciplina del trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti dagli enti del Terzo settore è stata modificata in sede di conversione anche relativamente alle imprese sociali.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (articolo 37)

Novellata la disciplina di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Con la conversione in legge del decreto lavoro è prevista la possibilità di acquistare il Libretto Famiglia anche presso le rivendite di generi di monopolio e che, nel caso di utilizzo del Libretto, il pagamento del compenso al prestatore occasionale possa essere effettuato anche presso le medesime rivendite.

Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere (articolo 39-bis)

Per il periodo compreso tra 1° giugno 2023 e il 21 settembre 2023, ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi.

Beneficiari del trattamento integrativo speciale sono i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

La somma è riconosciuta dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, tenuto ad attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

Il sostituto d'imposta porta in compensazione il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale.

Rifinanziamenti (articoli 25 e 27)

Da ultimo vale la pena di segnalare che sono stati rifinanziati

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