Welfare aziendale: per i fringe benefits esenzione fino a 3.000 euro solo fiscale?

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Welfare aziendale: per i fringe benefits esenzione fino a 3.000 euro solo fiscale?

Decreto lavoro e misure per il welfare aziendale. Per il periodo d'imposta 2023 è elevato a 3.000 euro il limite di esenzione del valore dei fringe benefits riconosciuti ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Tale esenzione è prevista in deroga al regime generale di cui all’articolo 51, comma 3, TUIR e concerne il solo reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma non anche la retribuzione imponibile ai fini contributivi.

E’ quanto si legge nel dossier parlamentare di commento alle norme del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, in corso di esame alla Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

L’Esecutivo sembrerebbe pertanto aver voluto riproporre la formula “esenzione fiscale-imponibilità contributiva”, derogatoria del principio generale di armonizzazione delle basi imponibili, già adottata per il cd. Bonus carburante di importo non superiore a 200 euro per lavoratore ed erogato, dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (cd. Decreto Carburante, decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 23, articolo 1, comma1).

Cosa prevede il decreto Lavoro

L’articolo 40 del decreto Lavoro prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2023, non concorrano a formare il reddito, entro il limite complessivo di 3.000 euro:

  • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati;
  • le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Tale “regime transitorio più favorevole” è riconosciuto esclusivamente per beni, servizi e somme erogate dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (articolo 12, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR), compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

I datori di lavoro sono tenuti a fornire preventivamente una informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti.

Il nuovo limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

Per i lavoratori senza figli a carico continua invece ad applicarsi la soglia di cui all'articolo 51, comma 3, TUIR pari a 258,23 euro.

Nozione di figli fiscalmente a carico

Come abbiamo visto, il nuovo regime transitorio di esenzione si applica a condizione che i beneficiari di beni, servizi e somme siano lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per la nozione di figli fiscalmente a carico il richiamo è all’articolo 12, comma 2, TUIR, in base al quale sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni.

Rientra nella platea dei beneficiari del nuovo regime anche il lavoratore dipendente per figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, figli adottivi o affidati.

Limite generale di esenzione per il welfare aziendale

L'articolo 51, comma 3, TUIR dispone che non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro.

Se il valore è superiore a 258,23 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

In virtù del principio generale di armonizzazione delle basi imponibili, il predetto limite di esenzione concerne sia il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi sia la base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale (articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153).

Welfare aziendale: limiti di esenzione dal 2020 ad oggi
Limitatamente ai periodi d’imposta 2020 e 2021, il limite di esenzione fiscale e contributiva per il welfare aziendale è stato raddoppiato a 516,46 euro dal cd. Decreto agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 112).
Limitatamente al periodo d’imposta 2022, sono state incluse tra i fringe benefit esenti anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Inoltre il limite massimo complessivo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente (beni ceduti, servizi prestati e somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche) è stato innalzato da euro 258,23 a 600 euro dal decreto Aiuti bis (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, articolo 12) e successivamente elevato a 3.000 euro dal decreto Aiuti quater (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142).
L’esenzione è cumulabile con il bonus carburante fino a 200 euro (decreto Ucraina, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, articolo 2,)

Natura e limiti del nuovo regime di favore

Fin qui, le norme. Concentriamo ora l’attenzione sulle delucidazioni contenute nelle relazioni, tecnica e illustrativa, al decreto lavoro e sulla conforme interpretazione del dossier parlamentare al disegno di legge di conversione del decreto n. 48/2023.

La lettura combinata degli atti fornisce ci indirizza su natura e limiti dell’esenzione in parola.

In sintesi, emerge che:

  1. trattasi di un regime transitorio più favorevole;
  2. la norma transitoria del decreto Lavoro prevedrebbe una “esenzione aggiuntiva” e non specifica che la stessa è posta ai sensi del TUIR. Pertanto, in assenza di tale riferimento, non sarebbe confermata anche l'esenzione dalla base imponibile della contribuzione previdenziale;
  3. tale conclusione sembrerebbe confermata dalla circostanza che la relazione tecnica non contempla effetti in termini di minori entrate contributive.

Si invita pertanto il legislatore a valutare l'opportunità di chiarire se l'esenzione transitoria concerna o meno anche la base contributiva.

Considerazione conclusive

Quanto sopra rappresentato è ovviamente foriero di incertezze operative per i datori di lavoro che si trovano a dover applicare, nell’immediato, il nuovo regime disposto dal decreto Lavoro.

In attesa della conclusione dell’iter di conversione, si dovrà o no riconoscere l’esenzione ai fini contributivi?

Al riguardo si auspicano tempestivi chiarimenti ufficiali.

Erogazione dei premi di risultato in beni e servizi

Da ultimo vale la pena segnalare che la relazione introduttiva evidenzia che l’articolo 40 del decreto Lavoro, “in coerenza con l’articolo 51, comma 3, TUIR, produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell’imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi da 182 a 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi”.

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