Titolare effettivo. Tar Lazio: legittimo l'obbligo di comunicazione

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Titolare effettivo. Tar Lazio: legittimo l'obbligo di comunicazione

Sono state pubblicate il 9 aprile 2024, dal Tar del Lazio, le attese sentenze sul Registro dei titolari effettivi.

Si tratta di sei sentenze - nn. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845 - emesse su altrettanti ricorsi promossi da diverse associazioni fiduciarie, ai fini dell'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

  • del decreto MIMIT del 29 settembre 2023 sull’attestazione di operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;
  • del Manuale operativo Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese;
  • di atti e provvedimenti a essi collegati.

Antiriciclaggio: il Tar Lazio rigetta i ricorsi

Il Tribunale amministrativo ha respinto tutti i motivi di ricorso delle ricorrenti, sancendo la legittimità dei provvedimenti impugnati la cui efficacia, si ricorda, era stata sospesa dallo stesso Tar del Lazio a dicembre 2023.

Detta sospensione, di fatto, aveva portato al temporaneo blocco delle comunicazioni del titolare effettivo al Registro delle imprese, appena pochi giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle comunicazioni medesime.

Ma veniamo ai motivi che hanno portato al rigetto dei ricorsi.

Registro dei titolari effettivi: la decisione del Tar

Con le sentenze del 9 aprile 2024, il Tar del Lazio si è pronunciato, giudicandoli infondati, su tutti i motivi d'impugnazione sollevati dalle associazioni ricorrenti.

Con i predetti motivi si contestava, tra l'altro:

  • la ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini al trust;
  • il sistema di accesso ai dati e informazioni oggetto dell’obbligo di comunicazione.

Mandato fiduciario

In primo luogo, per valutare la correttezza dell’assimilazione tra il trust e mandato fiduciario, i giudici amministrativi hanno richiamato la ratio della disciplina di riferimento, come emergente dai considerando delle direttive antiriciclaggio.

Le regole di trasparenza ivi previste sono funzionali ad evitare che, attraverso il mascheramento dei titolari effettivi, venga facilitato il compimento di operazioni illecite e la loro impunità.

Nella prospettiva europea - ha quindi evidenziato il Tar - occorre che tutti gli istituti che, come il trust, sono in grado di occultare la titolarità effettiva siano soggetti alle misure previste dalle direttive antiriciclaggio.

Ebbene, nel mandato fiduciario si produce quell’effetto pratico di mascheramento che è esattamente ciò che il legislatore europeo vuole contrastare con la previsione degli esposti obblighi informativi e comunicativi riguardanti la titolarità effettiva.

Difatti

  • si attribuisce la titolarità formale dei beni oggetto di mandato nonché la legittimazione all’esercizio di diritti normalmente spettanti al proprietario ad un soggetto diverso dal proprietario stesso (la società fiduciaria);
  • il titolare effettivo rimane il fiduciante.

Sotto il profilo appena evidenziato, quindi, il mandato fiduciario presenta criticità analoghe al trust.

E per il Tar, ciò posto, risulta legittima la scelta del Legislatore di includere i mandati fiduciari tra le entità con obbligo di iscrizione al registro.

Accesso ai dati

L'altra doglianza era rivolta alla forma di accesso, asseritamente generalizzato, alle informazioni sulla titolarità effettiva comunicate dai trust e dagli istituti giuridici affini.

Secondo i ricorrenti, la previsione di cui all’articolo 7 comma 2 del DM MEF n. 55/2022 non solo opererebbe una illegittima estensione del suo campo di applicazione, ma risulterebbe anche in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza Corte di Giustizia dell’Unione europea e dalla normativa unionale.

Rilievi giudicanti infondati dal Tribunale amministrativo.

La Corte di Giustizia, a ben vedere, non ha affatto affermato l’illegittimità di qualsiasi forma di accesso al pubblico al registro dei titolari effettivi, essendosi limitata a dichiarare invalida la previsione che ha eliminato il riferimento al legittimo interesse quale presupposto dell’accesso al pubblico.

La pronuncia della Corte europea, di fatto, ha determinato la reviviscenza, nel diritto unionale, di quanto originariamente previsto dalla IV Direttiva antiriciclaggio, che limitava l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, oltre che alle autorità competenti e ai soggetti obbligati, a qualunque persona od organizzazione che possa dimostrare un legittimo interesse.

Considerato il quadro normativo sovranazionale, quindi, deve essere senz’altro consentito l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine a chiunque possa dimostrare un legittimo interesse.

Rivive l'obbligo di comunicazione

A seguito delle pronunce esaminate sono riaperti, di fatto, i termini per la comunicazione dei titolari effettivi con decorrenza dal 9 aprile 2024.

Occorrerà comprendere, a questo punto, in che modo procedere con il popolamento del Registro, ferma restando la concreta possibilità che la questione venga portata davanti al Consiglio di Stato.

Da considerare, altresì, il parallelo ripristino delle sanzioni in caso di omessa comunicazione dei titolari effettivi. 

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