Titolare effettivo, il Tar blocca la comunicazione
Pubblicato il 11 dicembre 2023
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A pochi giorni dalla scadenza fissata dal decreto MIMIT del 29 settembre 2023 entro cui effettuare la comunicazione del Titolare effettivo al Registro delle Imprese, l’adempimento è stato sospeso.
La sospensione dell’obbligo di comunicazione che ricade su tutte le società di capitali, gli enti dotati di personalità giuridica e i trust è stata disposta non per effetto di una proroga richiesta a gran voce dai Presidenti dei Consigli nazionali di commercialisti, avvocati e notai, o per l’approvazione di un emendamento al Decreto Anticipi che puntava a spostare il termine della comunicazione al 6 febbraio 2024, ma in virtù di una ordinanza del Tar del Lazio.
Per un approfondimento del tema relativo alla titolarità effettiva si rinvia al post: “Società di capitali, chi è il titolare effettivo e con quali obblighi”.
Vediamo, di seguito, le motivazioni che hanno portato, nelle ultime settimane, sia le società fiduciarie sia i trust a ricorrere al Tar e quali sono gli effetti della sentenza emessa.
Tar Lazio. Più tempo per la comunicazione del Titolare effettivo
L’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi per finalità antiriciclaggio al Registro delle imprese è stato sospeso dall’ordinanza n. 8083/2023 emessa il 7 dicembre 2023 dalla sezione IV del TAR del Lazio.
Il Tribunale regionale ha accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'operatività del Registro presentata da cinque fiduciarie, due trust company, una trentina di trust, molti dei quali esteri, e dalle rispettive associazioni di categoria.
In particolare, il Tar Lazio, con ordinanza cautelare del 7 dicembre 2023, sospende l'efficacia:
- del decreto MIMIT 29 settembre 2023 sull’attestazione di operatività del sistema di comunicazione dei dati, la cui pubblicazione in GU ha definito l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;
- del Manuale operativo Unioncamere per l’invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese;
- di tutti gli atti e i provvedimenti ad essi presupposti, conseguenziali e/o comunque connessi, tra cui, in primo luogo, del DM 55/2022, recante il regolamento attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 5, del DLgs. 231/2007.
ATTENZIONE: In assenza di interventi normativi risolutivi dei motivi del ricorso, il registro, al quale le società avrebbero dovuto inviare entro l’11 dicembre 2023 i nomi dei titolari effettivi, non sarà operativo almeno sino alla conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza è stata fissata il 27 marzo 2024.
Titolare effettivo, obbligo di comunicazione rinviato al 2024
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sospeso l’efficacia del decreto MIMIT del 29 settembre 2023, bloccando la scadenza dell’11 dicembre 2023 almeno fino al 27 marzo 2024, data in cui è stata fissata l’udienza di merito.
Nelle motivazioni dell’ordinanza del giudice amministrativo si legge che la sospensione dell'operatività del Registro dei titolari effettivi è certamente assistita dal prescritto requisito del periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall'invio dei dati prevista entro l'11 dicembre 2023, ritenendo meritevole di tutela l'interesse della parte ricorrente (le fiduciarie e i trust) al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio di merito.
NOTA BENE: Il giudizio di merito, che inizierà il prossimo 27 marzo, sarà quindi chiamato a confermare che i mandati fiduciari di cui alla Legge 1966/1939 non rientrano nella categoria degli istituti giuridici affini al trust e, pertanto, non sono oggetto di un'autonoma comunicazione al registro dei titolari effettivi, e a definire meglio i limiti dell'accesso al citato registro da parte di intermediari, professionisti e più in generale da parte dei terzi.
Cosa accade ora
La questione è stata sollevata da Assoservizi fiduciari, che in ben due dei ricorsi presentati al Tar, sosteneva che “Il mandato fiduciario di tipo germanistico non può essere assimilato al trust perché non c’è trasferimento della proprietà. Ecco perché chiediamo l’esclusione dalla sezione speciale dei trust”.
A queste impugnazioni si sono aggiunte quelle presentate anche da alcuni trust, con le quali vengono contestate le mancate misure di riservatezza.
A questo punto ciò che è in discussione non è il registro e la sua utilità ai fini antiriciclaggio, ma la necessità – come sostengono alcuni ricorrenti - di un filtro preventivo sulla motivazione e la legittimazione a monte per l’accesso ai dati contenuti. A ciò si aggiunga anche la messa in discussione di una mancata disciplina uniforme, avendo lasciato autonomia regolamentare ai singoli Stati membri.
Pertanto, ora, in attesa della pronuncia del Tar:
- l'operatività del Registro si ferma;
- la scadenza dell’11 dicembre viene bloccata;
- slitta al 2024 la scadenza per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, a meno che non sopravvengano modifiche normative.
Non sono, però, applicabili le sanzioni per chi dovesse trasmettere le informazioni dopo l’11 dicembre 2023, come disposto dalla normativa.
Si ricorda, infatti, che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c., che va da 103 euro a 1.032 euro (ridotta ad ⅓ se il ritardo è inferiore o uguale a 30 giorni), accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.
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