Terzo settore, definitive le norme di comportamento dell’organo di controllo
Pubblicato il 14 dicembre 2020
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Pubblicate l’11 dicembre 2020, dopo una prima fase di consultazione, le “Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore”, redatte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Si tratta di uno strumento tecnico-applicativo molto importante per i commercialisti che operano come componenti dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore e che si pongono anche come punto di riferimento per l’analisi di molte tematiche operative e procedurali inerenti all’adozione delle disposizioni contenute nel “Codice del Terzo settore”.
I temi principali contenuti nelle norme di comportamento del Cndcec sono la composizione, il funzionamento e i doveri di vigilanza, che gli iscritti all’Albo saranno chiamati a rispettare nello svolgimento dei loro incarichi all’interno dell’organo di controllo degli Ets.
Codice del Terzo settore: le verifiche dell’organo di controllo
Con la riforma del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo assume un ruolo centrale negli enti non profit: tutte le associazioni che superano i limiti dimensionali previsti nonché tutte le fondazioni che si iscriveranno nel Registro unico nazionale del Terzo settore sono tenute a nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, con la presenza di almeno un componente scelto tra gli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Le norme del Cndcec riguardano, quindi, i soli organi che non svolgono l’attività di revisione legale e che appartengono a Ets diversi dalle imprese sociali; queste utlime sono, infatti, soggette ad una nromativa diversa e, quindi, saranno oggetto di studio separato da parte del Cndcec.
Le norme di comportamento in questione riprendono, laddove ritenute compatibili ed applicabili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le indicazioni contenute nelle norme di comportamento del collegio sindacale delle società non quotate, anche se però differiscono da quest ultime sotto molti aspetti.
In particolare, le norme di comportamento dell’organo di controllo degli Ets differiscono da quelle previste per i sindaci delle società di capitali in relazione al differente campo di attività dei due organi di controllo.
Infatti, per quanto riguarda il caso particolare degli Ets, all’organo di controllo si richiede di espletare la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, con la verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi e alle disposizioni statutarie, ma poi si richiamano disposizioni specifiche degli Enti no profit. Pertanto, esso è tenuto anche ad effettuare il monitoraggio in merito all’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (ex articolo 5 del Codice del Terzo settore).
Nello specifico, all’organo di controllo sono richiesti obblighi di monitoraggio, inerenti:
- lo svolgimento in via quanto meno prevalente di attività di interesse generale;
- il rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse;
- la raccolta fondi;
- la destinazione del patrimonio;
- l’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro.
Riguardo, infine, alla composizione dell’organo di controllo, il Cndcec conferma la possibilità di scegliere tra organo monocratico o collegiale, anche se appare preferita la seconda opzione. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 30 del Cts anche all’organo monocratico, che rappresenta l’opzione preferibile per gli Ets di piccole dimensioni in termini di costi di gestione e snellimento delle procedure interne.
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