Credito d’imposta ZLS 2025: domande in scadenza
Pubblicato il 20 giugno 2025
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Con la pubblicazione, il 22 maggio 2025, da parte dell’Agenzia delle Entrate del nuovo software “ZLS2025”, si è reso possibile trasmettere la comunicazione relativa agli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Gli operatori economici potranno inviare la domanda fino al 23 giugno 2025. L’incentivo, prorogato anche per l’anno in corso dal Decreto Milleproroghe 2024 (art. 3, comma 14-octies, Dl n. 202/2024), prevede un credito d’imposta a favore di chi, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025, investe in beni strumentali destinati a strutture produttive già operative o di nuova costituzione situate nelle ZLS.
Il software “ZLS2025” permette di compilare la richiesta per il credito d’imposta legato agli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) nel 2025.
Il programma include anche una funzione per generare il file da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Infatti, dal 22 maggio 2025 si è aperta ufficialmente la finestra temporale per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta per gli investimenti realizzati nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Il beneficio, previsto per gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025, mira a sostenere e incentivare lo sviluppo produttivo all’interno delle aree ZLS, istituite per favorire la crescita economica e la competitività territoriale.
Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 23 giugno 2025, utilizzando il modello approvato dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 3, comma 14-novies del D.L. 202/2024.
Nel dettaglio, le imprese dovranno indicare nella comunicazione sia le spese già sostenute che quelle programmabili fino al 15 novembre 2025, relative all’acquisto – anche tramite locazione finanziaria – di macchinari, impianti e attrezzature varie, da destinarsi a strutture produttive esistenti o di nuova realizzazione situate nelle ZLS.
Pronti i modelli per la comunicazione degli investimenti 2025
Come anticipato, i modelli per comunicare gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) e per accedere al relativo credito d’imposta, come previsto dall’articolo 3, comma 14-octies, del decreto Milleproroghe (DL n. 202/2024) sono stati definiti con il provvedimento n. 153474 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, firmato il 27 marzo 2025.
Nel dettaglio, sono stati approvati due modelli, con le relative istruzioni:
- Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS;
- Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS.
Credito d’imposta ZLS: cos'è e come cambia con il Milleproroghe
Il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS è un’agevolazione destinata agli operatori economici che realizzano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle Zone Logistiche Semplificate, limitatamente alle aree ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE. Originariamente previsto dall’art. 13 del DL n. 60/2024 per investimenti effettuati entro il 2024, il decreto Milleproroghe (art. 3, comma 14-octies, DL 202/2024) ha esteso l’agevolazione anche agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025, stanziando un plafond di 80 milioni di euro per l’anno in corso.
Requisiti principali per l’accesso all’agevolazione:
- realizzazione di investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive localizzate nelle ZLS;
- le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) devono essere istituite ai sensi della Legge n. 205/2017;
- le spese ammissibili devono essere sostenute tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025;
- devono essere rispettati i limiti previsti dall’art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, relativo agli aiuti compatibili con il mercato interno.
Inoltre, i beneficiari devono rispettare precisi adempimenti comunicativi:
- trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 23 giugno 2025, una prima comunicazione sulle spese ammissibili sostenute o previste;
- e successivamente, a pena di decadenza, una comunicazione integrativa dal 20 novembre al 2 dicembre 2025, che attesti l’effettiva realizzazione degli investimenti.
Il credito effettivamente spettante verrà determinato sulla base della percentuale che sarà stabilita dall’Agenzia in proporzione tra il plafond disponibile e le richieste pervenute: se le domande complessive saranno inferiori al tetto di spesa, la percentuale sarà pari al 100% del credito richiesto.
Modelli approvati per la fruizione del credito d’imposta ZLS
Per beneficiare del credito d’imposta previsto per gli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate nel 2025, gli operatori economici devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate due distinte comunicazioni telematiche, entro le rispettive scadenze e secondo le modalità stabilite dal provvedimento del 27 marzo 2025.
Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta
Il primo modello, denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS”, consente agli operatori economici di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, nonché di quelle che si prevede di sostenere entro il 15 novembre 2025, per l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti o di nuova realizzazione nelle ZLS.
La comunicazione può includere anche:
- investimenti pluriennali avviati nel 2024 ma con spese sostenute nel periodo agevolato (1° gennaio – 15 novembre 2025);
- acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025, purché non antecedenti all’8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del DL 60/2024) o alla data del DPCM istitutivo della specifica ZLS.
L’invio di questo modello è obbligatorio per accedere al beneficio e va effettuato dal 22 maggio al 23 giugno 2025, esclusivamente in modalità telematica tramite il software dedicato “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta
Il secondo modello, denominato “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZLS”, rappresenta un adempimento obbligatorio e finalizzato a confermare l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati nella prima comunicazione. Deve essere trasmesso a pena di decadenza dall’agevolazione.
Attraverso questo modello, i soggetti beneficiari attestano l’ammontare definitivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025, per investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive situate nelle Zone Logistiche Semplificate. Solo in seguito alla ricezione e validazione di questa comunicazione, l’Agenzia delle Entrate potrà determinare l’importo effettivamente fruibile del credito d’imposta spettante.
L’invio della comunicazione integrativa dovrà essere effettuato dal 20 novembre al 2 dicembre 2025, esclusivamente in modalità telematica utilizzando il software “ZLSINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla base dei dati comunicati, l’Agenzia calcolerà la percentuale di riparto da applicare all’importo dichiarato, in funzione del plafond disponibile (80 milioni di euro) e del totale delle richieste pervenute. Se l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulterà inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100% del credito dichiarato.
Modalità di invio delle comunicazioni
Entrambe le comunicazioni – quella iniziale e quella integrativa – devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal beneficiario oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi del DPR n. 322/1998. Per l’invio, è obbligatorio l’utilizzo dei software dedicati, disponibili sul sito istituzionale dell’Agenzia.
A seguito della trasmissione, l’Agenzia rilascia una ricevuta di presa in carico o di scarto, disponibile nell’area riservata del soggetto trasmittente entro cinque giorni. Le comunicazioni scartate nei quattro giorni precedenti la scadenza possono essere ritrasmesse entro i cinque giorni successivi, mantenendo la validità della trasmissione originaria.
Durante il periodo previsto per l’invio, è possibile:
- sostituire una comunicazione già inviata, trasmettendone una nuova che annulla e sostituisce integralmente la precedente;
- rinunciare al credito d’imposta comunicato, nel caso della comunicazione iniziale;
- annullare la comunicazione integrativa, con conseguente decadenza dal beneficio.
Entrambe le comunicazioni possono essere scartate in fase di accoglienza se:
- il richiedente non ha una partita IVA attiva al momento dell’invio;
- gli estremi delle fatture elettroniche indicate non corrispondono ai dati in possesso dell’Agenzia;
- i codici attività (ATECO 2025) e catastali riferiti alle strutture produttive non corrispondono a quelli dichiarati ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 633/1972.
Inoltre, per la comunicazione integrativa, è previsto lo scarto anche in caso di incongruenze rispetto ai dati comunicati nella prima comunicazione. Un’eccezione riguarda le comunicazioni integrative sottoposte a controllo antimafia e risultate incomplete: in questi casi, è ammesso l’invio di una rettifica entro 60 giorni dal rilascio della relativa ricevuta.
Determinazione e utilizzo del credito d’imposta ZLS
L’ammontare effettivo del credito d’imposta spettante ai beneficiari sarà determinato solo dopo l’invio della comunicazione integrativa, che serve a confermare gli investimenti effettivamente realizzati entro il 15 novembre 2025.
Il credito così determinato sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, secondo quanto previsto dall’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997. L’utilizzo potrà avvenire a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale spettante, e comunque solo dopo il rilascio della seconda ricevuta da parte dell’Agenzia, con cui si comunica formalmente l’autorizzazione all’uso del credito.
In caso di spese non documentabili tramite fattura elettronica o realizzate tramite leasing, il credito sarà fruibile solo dopo apposita verifica documentale, condotta dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari, previa trasmissione entro 30 giorni della certificazione attestante la natura delle spese, via PEC all’indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
Per gli acconti versati tra l’8 maggio 2024 e il 31 dicembre 2024, riferiti a investimenti del 2025, la certificazione dovrà confermare che tali acconti costituiscono parte degli investimenti agevolabili, allegando le relative fatture.
Inoltre, se il credito riconosciuto (singolarmente o sommato ad altri crediti ZLS 2024) supera la soglia dei 150.000 euro, la fruizione sarà subordinata alle verifiche antimafia previste dal D.lgs. n. 159/2011. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del modello integrativo. L’Agenzia autorizzerà l’utilizzo del credito solo in assenza di motivi ostativi.
Per l’uso in compensazione:
- il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, pena lo scarto;
- in caso di utilizzo di un importo superiore al credito disponibile, il modello F24 sarà respinto, e lo scarto sarà comunicato tramite apposita ricevuta.
Le istruzioni per la corretta compilazione del modello F24 sono state fornite con la risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2025.
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