Costo del lavoro nel settore cultura e turismo
Pubblicato il 21 maggio 2025
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Con la pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 36 del 19 maggio 2025 da parte della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro viene definito il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente impiegato nei settori della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero.
Tale misura, adottata in attuazione dell’articolo 41, comma 13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, risponde all’esigenza di assicurare trasparenza e uniformità nei criteri di valutazione economica del lavoro nell’ambito dei contratti pubblici.
Il Decreto Direttoriale si fonda sull’articolo 41, comma 13, del D.lgs. 36/2023, che stabilisce la determinazione annuale del costo del lavoro da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici concordati in sede di contrattazione collettiva nazionale.
In particolare, la base contrattuale di riferimento è costituita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Federculture, siglato il 28 dicembre 2022, che disciplina il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle aziende operanti nei servizi della cultura, del turismo, dello spettacolo, dello sport e del tempo libero.
Determinazione del costo medio orario
Il Decreto Direttoriale stabilisce il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero, con decorrenza a partire da marzo 2023.
Tale costo è determinato in base alle tabelle predisposte dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, con il contributo delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro firmatarie del CCNL Federculture.
Le tabelle rappresentano uno strumento di riferimento fondamentale per le stazioni appaltanti, in quanto forniscono una base oggettiva per la verifica della congruità delle offerte nei procedimenti di gara.
Il decreto suddivide il personale in sette livelli retributivi, da I a VII, con ulteriori distinzioni tra le fasce I, II, III e i quadri. Ogni livello include specifici importi retributivi e oneri aggiuntivi che contribuiscono al calcolo complessivo del costo del lavoro.
Componenti del costo del lavoro
Elementi retributivi annui (Sezione A)
Comprendono la retribuzione base, le indennità di funzione, le erogazioni generali ricorrenti (EGR) e le erogazioni annuali ricorrenti (EAR). Questi elementi costituiscono la base economica del trattamento retributivo annuale.
Oneri aggiuntivi (Sezione B)
Comprendono le maggiorazioni per festività cadenti la domenica, le festività retribuite, le domeniche lavorative retribuite, la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
Oneri previdenziali e assistenziali (Sezione C)
Includono i contributi dovuti all’INPS e all’INAIL. L’aliquota INPS applicata è pari al 23,81%, mentre l’onere INAIL varia a seconda della fascia.
Altri oneri (Sezione D)
Rientrano in questa sezione: il trattamento di fine rapporto (TFR), i costi per dispositivi di protezione individuale (DPI), l’assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare.
Valori del costo orario per livello e fascia
Costo medio orario (tempo indeterminato e determinato)
Il decreto presenta diverse tabelle con i valori del costo medio orario per ciascun livello, distinguendo tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. I valori variano anche in base alla distribuzione oraria settimanale (5 o 6 giorni). Il costo medio orario varia da circa 18,87 euro per i livelli più bassi fino a oltre 46 euro per i quadri.
Ore annue e incidenza delle assenze
Le ore lavorative annue teoriche sono pari a 1931,4, dalle quali si detrae un monte ore di assenze medie per ferie, festività, malattie e formazione, pari a circa 423,8 ore. Le ore effettivamente lavorate risultano pari a 1507,6.
Oscillazioni e variazioni del costo del lavoro
Fattori di variabilità
Il costo del lavoro può subire oscillazioni dovute a benefici normativi, oneri aziendali derivanti da contrattazione di secondo livello, adempimenti per la sicurezza e incentivi tecnici legati a specifiche tipologie contrattuali, gare d’appalto e concessioni.
Decorrenza del provvedimento
Il decreto ha efficacia retroattiva a partire da marzo 2023. Le nuove tabelle devono essere adottate dunque come riferimento per tutti i contratti stipulati o in corso a partire da tale data.
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