Sorveglianza speciale per gli amministratori della società cartiera

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Secondo la Prima sezione penale della Cassazione - sentenza n. 134 del 4 gennaio 2013 – la pericolosità idonea a giustificare l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale non viene meno né con la chiusura dell'esercizio commerciale né con la collaborazione nella attività d'indagine; ed infatti, “il protrarsi, pervicace e organizzato e sistematico, dell'attività illecita e l'attuale consistenza di un patrimonio mobiliare che certamente e per una parte, che forse non è neppure possibile quantificare, ne è stato il frutto e che ha costituito e può costituire fonte attuale di sostentamento degli indagati, viene ritenuto da questo Collegio espressione di quella abitualità che connota la pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1 l. 1423/1956”.

Sulla scorta di detta considerazione la Corte di legittimità ha confermato la misura della sorveglianza speciale disposta dai giudici di merito nei confronti di due soggetti che erano stati, per diversi anni, amministratori di diritto e di fatto di una società cartiera che, nel frattempo, era stata chiusa.

Detta ultima circostanza, in particolare, non è stata ritenuta utile per escludere la pericolosità dei due soggetti in quanto la misura applicata era giustificabile sulla considerazione della loro abitualità nel dirigere, per anni, un’attività finalizzata a truffare lo Stato attraverso l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 23 – Cartiere, vertici sorvegliati speciali - Alberici

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