Smart working semplificato nel settore privato fino al 31 dicembre 2021
Pubblicato il 29 maggio 2021
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Prorogato al 31 dicembre 2021 il regime semplificato dello smart working per il settore privato. Lo prevede un emendamento al disegno di legge (A. C. 3045) del decreto Riaperture (decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) approvato, in sede referente, dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 27 maggio 2021.
Inoltre, per effetto delle proposte emendative approvate nella seduta del 28 maggio 2021, nel provvedimento di conversione del decreto Riaperture confluiscono le norme del decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56, recante, in particolare, la proroga dei termini "fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021" per il ricorso allo smart working nella Pubblica amministrazione in forma semplificata.
Il ddl A. C. 3045 si avvia alla discussione generale in Aula dal prossimo 4 giugno.
Smart working: cosa prevede il decreto Riaperture
Il decreto 22 aprile 2021, n. 52, cosiddetto decreto "Riaperture", recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, all'articolo 11 prevede la proroga, fino al 31 luglio 2021, dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 elencati nell'allegato 2 del provvedimento, tra cui (numero 24 dell'allegato) quelli relativi al regime semplificato dello smart working nel settore privato.
Smart working semplificato fino al 31 dicembre 2021
L'emendamento al decreto "Riaperture", approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera, proroga al 31 dicembre 2021il termine per il ricorso al lavoro agile semplificato per i datori di lavoro privato.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, nel settore privato, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. n. 77 del 17 luglio 2020, n. 77. I datori di lavoro:
- dovranno utilizzare la procedura semplificata già in uso con la modulistica (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti) e l'applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro;
- non saranno tenuti ad allegare l'accordo con il lavoratore;
Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 22 della legge n. 81 del 2017 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
La comunicazione semplificata al Ministero del Lavoro, resa in via telematica, deve contenere i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
Sul punto il Ministero ha chiarito che per le comunicazioni già inviate, è possibile modificare lo stesso file utilizzato per la comunicazione "massiva semplificata", qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione. In alternativa, qualora fosse stata utilizzata la procedura disponibile prima dell'insorgere della pandemia, si deve procedere con una comunicazione "massiva" o con una comunicazione singola di modifica.
Diritto allo smart working: cosa scade il 30 giugno 2021
Il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 convertito con modificazioni con legge 6 maggio 2021, n. 61 e recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, a tutela dei genitori lavoratori, ha previsto le seguenti misure, tutte applicabili fino al 30 giugno 2021:
- la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio (anche non convivente) minore di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in smart working per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza o dell'attività educativa in presenza, oltre che in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto;
- la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in smart working a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità (accertata ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104), con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza o dell'attività educativa in presenza, oltre che in caso di infezione da SARS-CoV-2 del figlio o per la durata della quarantena a seguito di contatto ovunque avvenuto nonché nell'ipotesi in cui figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia disposta la chiusura.
Inoltre, sempre fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave o figli con bisogni educativi speciali (BES), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
Infine, l'articolo 15 del decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69) estende fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i cd. lavoratori fragili di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
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