Lavoratori somministrati: comunicazione ai sindacati in scadenza. Il facsimile

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Lavoratori somministrati: comunicazione ai sindacati in scadenza. Il facsimile

Torna anche quest'anno l'appuntamento con la comunicazione, al sindacato, dell'utilizzo dei lavoratori somministrati.

La comunicazione va trasmessa entro il 31 gennaio 2024, con le stesse modalità stabilite per gli anni precedenti e che qui riepiloghiamo unitamente alle sanzioni irrogabili alle aziende utilizzatrici inadempienti.

Comunicazione ai sindacati entro il 31 gennaio

Nell'ambito del contratto di somministrazione di lavoro, il Jobs Act (art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015) pone a carico del soggetto utilizzatore l'obbligo di fonire annualmente informazioni alle rappresentanze sindacali in merito al personale somministrato.

La comunicazione, nella quale vanno indicati specificatamente il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, va resa, secondo le previsioni di legge, “ogni dodici mesi”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha ritenuto di dover fissare il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno in considerazione del fatto che l'oggetto della comunicazione afferisce ad un periodo che si conclude alla fine dell'anno solare.

ATTENZIONE: Con risposta ad interpello n. 36 del 2012, lo stesso Dicastero ha poi evidenziato che la fissazione del termine del 31 gennaio “non esclude che la contrattazione collettiva possa individuare un termine che vada oltre quello del 31 gennaio; in tal caso, la disposizione contrattuale opererà quale “scriminante” ai fini della applicazione del regime sanzionatorio”.

Chi è obbligato

Obbligate ad inviare la compilazione sono le aziende che hanno impiegato lavoratori in somministrazione.nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

Le aziende utilizzatrici possono provvedervi direttamente o per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, ma non in delega agli intermediari abilitati.

Destinatari della comunicazione sono  le RSA o le RSU. In loro mancanza, la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In merito ai contenuti della comunicazione in parola è opportuno fare presente che:

  • i dati devono riguardare sia l’utilizzo della somministrazione a tempo determinato sia di quella a tempo indeterminato;
  • non è richiesta l'indicazione nominativa dei lavoratori somministrati, ma è sufficiente solo che vengano indicati il numero e la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Facsimile di comunicazione

Si fornisce di seguito un facsimile di comunicazione.

Comunicazione dei lavoratori somministrati 2023 (su carta intestata dell'azienda utilizzatrice)

Spett. le RSU o RSA

o (in mancanza) OO.SS. territoriali categoria ...

Luogo e data ...

Oggetto: comunicazione annuale lavoratori somministrati (art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015)

La scrivente azienda...con sede a ... (...) in...via …, codice fiscale e/o Partita IVA..., che applica il CCNL ..., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, comunica di aver fatto ricorso, nell’anno 2022, ai seguenti contratti di somministrazione di lavoro:

N. Contratti di somministrazione conclusi

Durata dei contratti di somministrazione conclusi

Numero dei lavoratori utilizzati

Qualifiche dei lavoratori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma

...

Per ricevuta, data e firma

...

Come inviare la comunicazione

La comunicazione va inviata con consegna a mano, o con raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC).

Sanzioni per omessa o errata comunicazione

Alle aziende utilizzatrici inadempienti viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo che va 250 euro a 1.250 euro (art. 18, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 276/2003).

La sanzione (Ministero del lavoro, nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) si applica sia in caso di mancato assolvimento dell'obbligo entro il 31 gennaio di ogni anno, in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente, sia in caso di non corretto assolvimento dell'obbligo.

ATTENZIONE: In caso di previsione di un diverso termine da parte della contrattazione collettiva, la sanzione si applica qualora la comunicazione non venga effettuata entro il più ampio termine individuato dal contratto collettivo applicato.

Allegati

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