Sanzione per dati non comunicati. Chi è il giudice competente?
Pubblicato il 15 dicembre 2018
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Corte costituzionale: sull’opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione dei dati personali e della patente decide il Gdp dell’accertamento.
La Consulta ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo n. 150/2011 e dell’articolo 126-bis del Codice della strada, sollevate dal Giudice di pace di Cava de’ Tirreni, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione.
I rilievi di illegittimità segnalati dal Gdp riguardavano queste due norme nella parte in cui, in base all’interpretazione assunta come diritto vivente, individuano, quale giudice competente a conoscere dell’opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, il giudice del luogo in cui i suddetti dati sarebbero dovuti pervenire, anziché il giudice del luogo di residenza o domicilio di colui che è tenuto ad effettuare la comunicazione.
Nel testo dell’ordinanza n. 237 del 14 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha precisato come il luogo di commissione dell’illecito omissivo di cui all’articolo 126-bis del Codice stradale, quale luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincida con il luogo dell’accertamento, poiché l’autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio.
Titolarità del potere di accertamento rimane agli uffici di Polizia
Secondo la Corte, il giudice rimettente avrebbe errato nell'individuare nel Centro nazionale accertamento infrazioni (CNAI) l’autorità procedente all’irrogazione della sanzione.
Tale organo – viene spiegato in sentenza - non ha altra funzione se non quella di provvedere alla stesura e alla notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni rilevate dagli uffici della Polizia stradale e di gestire il relativo iter amministrativo e il contenzioso.
La titolarità del potere di accertamento rimane, invece, in capo agli uffici di Polizia stradale locale e, conseguentemente, la titolarità dell’azione in capo al prefetto territorialmente competente.
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