Riorganizzazione societaria tra soci di prima e di seconda generazione. Ravvisato abuso del diritto

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Riorganizzazione societaria tra soci di prima e di seconda generazione. Ravvisato abuso del diritto

L’agenzia delle Entrate fornisce parere sulla legittimità della riorganizzazione societaria tra soci di prima e di seconda generazione.

La questione riguarda la cessione delle partecipazioni, da parte dei soci fondatori che non intendono proseguire l’attività imprenditoriale, a una società di nuova costituzione facente capo ai soci di seconda generazione, ai quali manca la liquidità per acquisire dette partecipazioni. Inoltre, viene messa in atto una fusione per incorporazione che mira ad ottenere l’obiettivo prefissato.

Riorganizzazione societaria con abuso del diritto

Con risposta n. 341 del 23 agosto 2019, le Entrate ravvisano nelle operazioni prospettate un abuso del diritto.

Viene ricordata la differenza tra recesso tipico ed atipico:

  • in caso di recesso tipico, effettuato tramite l’annullamento e il rimborso della partecipazione detenuta, le somme ricevute dal socio recedente, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione medesima, costituiscono utile, rientrando tra le fattispecie che danno luogo a redditi di capitale;
  • in caso di recesso atipico, attuato mediante la cessione a titolo oneroso della partecipazione agli altri soci ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale, le somme ricevute dal socio rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria (capital gain).

Con riferimento al valore delle partecipazioni rideterminato, mentre risulta utilizzabile per il recesso atipico, non lo è in caso di recesso tipico: infatti, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

In situazioni normali, il recesso tipico dei soci che non intendono proseguire l’attività non avrebbe potuto beneficiare della rideterminazione delle partecipazioni, ma a seguito del giro di operazioni messe in atto, i soci recedenti beneficiano di un recesso atipico che fa conseguire loro un vantaggio fiscale consistente nel risparmio d’imposta derivante dall’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul valore di perizia delle partecipazioni in luogo della ritenuta a titolo d’imposta del 26%, prevista sui redditi di capitale.

Inoltre, aggiunge l’Agenzia, la sequenza delle operazioni poste in atto risulta superflua essendo diretta solamente ad ottenere un vantaggio fiscale indebito ai soci che cedono le partecipazioni previamente rivalutate.

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