Riciclaggio, lotta mediante il diritto penale: approvato il decreto attuativo
Pubblicato il 05 novembre 2021
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Nella seduta del 4 novembre, il Consiglio dei ministri ha definitivamente licenziato, tra gli altri provvedimenti, il testo di un decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.
Direttiva, questa, contenente norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.
Riciclaggio e autoriciclaggio anche con proventi da delitti colposi e da contravvenzioni
Tra le novità introdotte dal provvedimento del Governo, l’ampliamento dei reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio.
Si prevede, così, che rientrino tra le fattispecie propedeutiche alla commissione dei reati di riciclaggio anche quelle di tipo colposo, a prescindere dalla cornice edittale prevista, e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un 1 o nel minimo a 6 mesi.
Trattamento sanzionatorio diversificato
La disciplina sanzionatoria viene tuttavia differenziata in relazione alle singole fattispecie e così, in linea generale:
- ai delitti colposi, equiparati a quelli dolosi, si applica il trattamento sanzionatorio previsto per questi ultimi;
- per le contravvenzioni, la pena è definita all'interno di una cornice edittale di minor rigore.
Modifiche al Codice penale nel Decreto del Governo
L’intervento, nel dettaglio, introduce alcune modifiche al Codice penale per quel che concerne gli articoli da 648 a 648-ter.1 nonché ritocchi agli art. 9 e 240-bis.
Reato di riciclaggio
In particolare, per quel che concerne la fattispecie del riciclaggio, l’articolo 648-bis viene così modificato:
- è soppresso il riferimento “non colposo” relativo al delitto: del reato di riciclaggio, quindi, potrà rispondere chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti sia dolosi che colposi, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In entrambi i casi (dolo o colpa), è prevista la reclusione da 4 a 12 anni e una multa da euro 5mila a euro 25mila;
- all’articolo, è aggiunto un ulteriore comma ai sensi del quale è prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 nel caso di fatto riguardate denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Reato di autoriciclaggio
Rispetto alla previsione sull’autoriciclaggio, l’art. 648-ter.1 è così modificato:
- è soppresso, come nel caso del riciclaggio, il riferimento al delitto “non colposo”, di modo che la medesima pena della reclusione da 2 a 8 anni e della multa da euro 5mila a euro 25mila è disposta sia nel caso di reato presupposto doloso sia di fattispecie colposa;
- quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione viene prevista la pena della reclusione da 1 a 4 anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500;
- se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni la pena viene diminuita.
I ritocchi, oltre alle due principali fattispecie incriminatrici del riciclaggio e dell’autoriciclaggio, riguardano anche la ricettazione (art. 648) e l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter) prevedendo, per entrambe le ipotesi, la punibilità anche quando il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione.
Ulteriori decreti attuativi approvati
Nella medesima seduta del 4 novembre, il CdM ha varato ulteriori provvedimenti attuativi di norme europee che già aveva esaminato in via preliminare.
Tra gli altri, sono stati approvati i decreti legislativi di:
- attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
- recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, per quanto concerne l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario e che consente, in particolare, la costituzione di Srl in videoconferenza, senza che sia necessario recarsi fisicamente dal notaio;
- attuazione della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;
- adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.
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