Reverse charge errato? Ravvedimento con sanzione fissa

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Reverse charge errato? Ravvedimento con sanzione fissa

Nel caso di errata applicazione del reverse charge da parte di un soggetto non residente identificato ai fini Iva in Italia, nei confronti di altro soggetto non residente senza stabile organizzazione in Italia, in assenza di un danno erariale e, dunque, di chiari intenti fraudolenti, l’errore può essere sanato con la sola applicazione della sanzione in misura fissa.

La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta dalla società in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente.

Questa la conclusione cui giunge l’Amministrazione finanziaria nella risposta ad interpello n. 301/2021, con la quale si affronta il tema del ravvedimento operoso in caso di errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile.

Reverse charge e assolvimento dell’IVA

L’Agenzia viene interpellata da una società lussemburghese, identificata in Italia, sull’assolvimento dell’Iva in inversione contabile; regime che è stato adottato erroneamente al posto di quello ordinario di rivalsa e detrazione.

La società fatturava correttamente senza l'addebito dell'Iva, in regime di inversione contabile ex art. 17, comma 2 Decreto IVA, le cessioni di beni imponibili in Italia a clienti soggetti passivi con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Tali clienti assolvevano l’imposta in reverse charge, contabilizzando Iva a debito e a credito; ma gli stessi soggetti, che effettuavano in concreto gli acquisti avevano semplicemente un’identificazione diretta e non una stabile organizzazione in Italia, pertanto avrebbero dovuto addebitare il tributo in rivalsa.

Resasi conto dell’errore, la società chiede all’Agenzia come regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia ai fini Iva per gli anni dal 2016 al 2020, attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La società, infatti, ritenendo di non aver cagionato danno all’erario, credeva possibile sanare l'errata fatturazione ricorrendo al ravvedimento operoso e versando la sanzione in misura fissa, compresa tra 250 e 10mila euro.

Reverse charge, errore formale sanato con sanzione fissa

Nella risposta ad interpello n. 301 del 28 aprile, l’Agenzia delle Entrate ripercorre il quadro normativo di riferimento sulle cessioni domestiche di beni destinati a soggetti non stabiliti in Italia, che devono essere fatturate utilizzando la partita Iva italiana.

Con riferimento alle violazioni consistenti nell'erroneo assolvimento dell'Imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e, dunque, al possibile ricorso al ravvedimento operoso (art. 6, comma 9- bis.2, Dlgs n. 471/1997), l’Agenzia ricorda che, come specificato già nella circolare 16/2017, “il cessionario o committente ha il diritto alla detrazione dell'imposta assolta irregolarmente con l'inversione contabile, mentre il cedente o prestatore - seppur debitore dell'imposta - non è obbligato all'assolvimento della stessa, ma è punito con la sanzione in misura fissa stabilita da un minimo di 250 euro a un massimo di 10.000 euro”.

Con riferimento al caso di specie, salva l'ipotesi di frode non verificabile in sede d'interpello, nel presupposto che la società sia caduta in errore a causa di imprecise informazioni fornite dai propri clienti non residenti e che l'Imposta sia stata effettivamente assolta mediante applicazione del reverse charge, l’errore può essere sanato con il ravvedimento operoso, che si perfeziona con il solo pagamento della sanzione di 250 euro ridotta.

Secondo l’Agenzia, dunque, l’erroneo comportamento tenuto dal cedente e dei cessionari resta cristallizzato, dovendosi applicare la sola sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, senza effetti sull'applicazione e sulla detraibilità dell'Imposta.

Ne deriva – secondo l’Agenzia – che "la sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta [dall'istante] in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun committente".

La sanzione è a carico del soggetto che non ha assolto correttamente il tributo, con responsabilità solidale della controparte.

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