Regolare il contratto di stock lending in base al rapporto guadagno-rischio
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 22 luglio 2011
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Il contratto di stock lending è costituito da un prestito di titoli contro pagamento di una commissione e contestuale costituzione da parte del mutuatario di una garanzia a favore del mutuante, come impegno alla restituzione dei titoli ricevuti. La convenienza del contratto sta nel fatto che chi lo sottoscrive non si assume i rischi della proprietà dei titoli. Inoltre, la persona che ha ricevuto i titoli in prestito, ottiene comunque la distribuzione dei dividendi alla scadenza.
Da un’indagine condotta, lo scorso anno, sull’intero territorio nazionale, da parte dell’agenzia delle Entrate è emerso che tale pratica è molto diffusa tra le nostre società. Per l’Amministrazione finanziaria, però, il prestito di titoli messo in atto dalle società italiane altro non è che un’operazione antielusiva posta in essere con lo scopo di fruire di un indebito risparmio d’imposta, dato che esso si fonda sulla predisposizione di contratti sottostanti privi di causa e, quindi, nulli ed inidonei a produrre effetti fin dall’origine.
Inoltre, l’Agenzia aveva sottolineato come tali contratti, stipulati con società dell’Est Europa titolari di partecipazioni in aziende portoghesi, venivano conclusi fondandosi su una “scommessa” circa l’entità dei dividendi distribuiti dall’azienda portoghese da cui dipendeva il pagamento o meno di una commissione.
Nella sua tesi, l’Amministrazione finanziaria, in più, evidenziava l’assenza di qualsiasi tipo di analisi del rischio finanziario connesso alle suddette operazioni e la sottoscrizione del contratto di prestito titoli a ridosso della chiusura del bilancio annuale della società portoghese: cioè, quando era ormai certo per la società controparte dell’accordo (società della Repubblica Ceca) l’ammontare dei dividendi in distribuzione, con conseguenza assenza di ogni rischio collegato alla scommessa fatta a monte.
Per le società italiane, il tutto si è concluso con una ripresa a tassazione degli oneri finanziari relativi al prestito. Cosa che ha portato ad adire il giudice competente.
La questione si è risolta dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, sezione 1, con la sentenza n. 154, depositata in data 4 luglio 2011. Con tale pronuncia è stato deciso che le operazioni di stock lending sono fiscalmente legittime. La tesi sostenuta dal Fisco italiano non era sorretta da alcuna gravità, precisione e concordanza; mentre, al contrario, era del tutto legittima la prova contraria prodotta dal contribuente. L’argomentazione dell’Amministrazione finanziaria circa la mancanza di valide ragioni economi è, poi, stata smontata con la conclusione che sebbene il prestito azionario sia da considerare come un’operazione aleatoria e dunque speculativa, la sua scelta è sempre basata sulla possibilità di produrre un guadagno a fronte di un rischio solitamente contenuto.
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