Redditi di lavoro dipendente, quale la tassazione dei prestiti erogati da terzi?

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Redditi di lavoro dipendente, quale la tassazione dei prestiti erogati da terzi?

Sono state rivolte all’Agenzia delle Entrate diverse richieste di chiarimento circa la corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir.

Da ricordare che l’articolo 51, comma 1, prevede che “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Inoltre, tale norma sancisce il cosiddetto “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il successivo comma 3, inoltre, dispone che ai fini della determinazione in denaro dei suddetti valori, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9 del medesimo Tuir.

NOTA BENE: Pertanto, costituiscono redditi di lavoro dipendente, da determinare ai sensi del predetto articolo 51, non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto a tale rapporto.

In base a questo principio, dunque, sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere “offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti, anche tramite altri soggetti, costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Questa la conclusione che l’Agenzia delle Entrate ribadisce nella risoluzione 44/E/2023, con la quale si dettano alcuni chiarimenti circa il regime di imposizione fiscale dei prestiti erogati, dal datore di lavoro ai propri dipendenti, tramite un istituto di credito convenzionato.

Il documento di prassi, infatti, è l’occasione per il Fisco per specificare quali sono i compiti del datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, nella determinazione del reddito dei propri dipendenti anche nel caso specifico di prestiti erogati dagli stessi datori di lavoro ai propri dipendenti tramite un istituto di credito convenzionato.

Trattamento fiscale dei prestiti erogati ai dipendenti: vale la disciplina dei fringe benefit

Nella risoluzione del 25 luglio 2023, si analizza il caso specifico di finanziamenti concessi ai dipendenti da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir,.

A titolo esemplificativo, rientrano nell’ambito di questa previsione, i prestiti concessi sotto forma:

  • di scoperto di conto corrente,
  • di mutuo ipotecario
  • e di cessione dello stipendio,

mentre ne restano esclusi le dilazioni di pagamento previste per beni ceduti o servizi prestati dal datore di lavoro o dal soggetto a questi collegato.

Specifica l’Agenzia che nel caso in cui il datore di lavoro stipuli una convenzione con un istituto di credito affinché vengano concessi prestiti a tassi agevolati ai propri dipendenti, il compenso in natura costituito dal 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e quelli effettivamente praticati, è materialmente “erogato” dalla banca che è tenuta a comunicare il valore, ma l’obbligo di effettuare la ritenuta, tenendo conto anche di questo valore, incombe sul datore di lavoro, che è tenuto ad acquisirne l’importo.

ATTENZIONE: Tale previsione di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo 51, si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata.

Inoltre, ai fini dell’applicazione della suddetta disposizione non rilevano eventuali modifiche successive alla concessione del finanziamento al dipendente relative alla cessazione del rapporto di lavoro, come ad esempio nel caso del pensionato, o del soggetto che risulta creditore al momento della scadenza delle rate, come nel caso ad esempio di fusioni tra banche o di crediti ceduti per effetto di operazioni di cartolarizzazione, non venendo meno la relazione tra la concessione del finanziamento e il rapporto di lavoro dipendente.

Infine, specifica l’Agenzia che, in base alla normativa in vigore, ai fini della determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori, in relazione al reddito di lavoro dipendente, occorre effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito.

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