Modelli 730-4, al via le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale

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Modelli 730-4, al via le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale

Dai cedolini di competenza del mese di luglio avranno inizio le operazioni di conguaglio derivanti dalle dichiarazioni dei modelli 730/2023 presentate dai contribuenti.

Dall’ultima decade di giugno, l’Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei sostituti d’imposta che hanno compilato il quadro CT ovvero che hanno inviato il modello CSO le risultanze delle imposte dovute rispetto ai redditi percepiti dai sostituiti, chiamandoli ad operare, come di consueto, rimborsi e trattenute dei crediti e/o debiti dettagliatamente riportati nei modelli 730-4.

Cronoprogramma 2023

Le operazioni del conguaglio fiscale in argomento si riferiscono alla situazione reddituale dei sostituiti relativa al periodo d’imposta 2022 e, dunque, alle risultanze a debito o a credito derivanti dalla dichiarazione dei redditi trasmessa mediante il modello 730.

Le predette operazioni possono essere effettuate avvalendosi dei sostituti d’imposta, mediante la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, del modello 730-4. Più nel dettaglio, tale modello è trasmesso direttamente al sostituto d’imposta che:

  • nel caso di prima presentazione della Certificazione Unica, abbia compilato e trasmesso il quadro CT, salvo che lo stesso non abbia proceduto, prima della scadenza di tale certificazione, alla trasmissione dell’apposito modello per la Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • abbia trasmesso l’apposito modello Comunicazione 730-4 (c.d. CSO) per indicare la destinazione dei modelli 730-4.

Le suddette comunicazioni, propedeutiche alla ricezione delle risultanze dei conguagli fiscali sui redditi dei sostituiti del periodo d’imposta 2022, devono pervenire nei tempi previsti dal cronoprogramma dell’Agenzia delle Entrate (circolare 12 marzo 2018, n. 4), secondo cui:

Si rammenta, altresì, che ai sensi dell’art. 16, Decreto del Ministero delle Finanze del 31 maggio 1999, n. 164, i professionisti abilitati ed i CAF dovranno concludere le attività di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa consegna al contribuente entro il:

  • 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.

ATTENZIONE: Come previsto dall’articolo 19 del predetto decreto ministeriale, le somme risultanti a debito o a credito dal prospetto di liquidazione della dichiarazione presentata devono essere rispettivamente trattenute o rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.  Ciò comporta, conseguentemente, che il conguaglio operato dai sostituti d’imposta incaricati dovrà avvenire necessariamente con una cadenza mobile, subordinata alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente e della conseguente ricezione del modello 730-4 in via telematica.

Comunicazione di diniego alle operazioni di conguaglio

Il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale per obbligo di legge relativamente al proprio personale dipendente e, in caso di inadempienza, lo stesso può essere sanzionato ai sensi dell’art. 39, comma 3, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.

L’opposizione alle operazioni di conguaglio è ammessa esclusivamente per gli specifici e seguenti casi:

  • laddove non sia mai esistito un rapporto di lavoro con il contribuente;
  • il rapporto di lavoro sia cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730 normalmente stabilita nel giorno successivo alla scadenza per la trasmissione delle Certificazioni Uniche.

NOTA BENE: Laddove il rapporto di lavoro sia cessato successivamente alla data ultima prevista per l’invio delle CU, il sostituto d’imposta potrà, comunque, procedere ad effettuare la comunicazione di diniego nel caso in cui le risultanze della dichiarazione siano a debito. Nel caso in cui le risultanze siano a credito, la comunicazione di diniego potrà essere effettuata solo laddove non vi siano altri lavoratori in forza e, dunque, nel caso in cui sia “certo” che non vi sia la possibilità di capienza rispetto al rimborso delle somme risultanti nel modello 730-4.  Pertanto:

  1. nelle ipotesi di conguaglio a debito e cessazione del rapporto di lavoro (ovvero di aspettativa non retribuita o analoga posizione) successiva alla data di avvio della presentazione del modello 730, ma antecedente alla prima effettuazione o completamento del conguaglio a debito, il sostituto d’imposta  dovrà comunicare tempestivamente al contribuente interessato gli importi risultanti dalla dichiarazione che dovranno essere autonomamente versati;
  2. nelle ipotesi di conguaglio a credito, per i dipendenti cessati o privi di retribuzione prima dell’avvio della presentazione del modello 730, il sostituto d’imposta potrà rimborsare gli importi spettanti mediante la corrispondente riduzione delle ritenute fiscali relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti nei consueti termini previsti.

Trasmessa la comunicazione di diniego:

  • il sostituto d’imposta non dovrà effettuare le operazioni di conguaglio derivanti dal 730-4;
  • il contribuente potrà presentare un’apposita dichiarazione integrativa con l’indicazione del sostituto d’imposta corretto ovvero del medesimo sostituto che ha effettuato il diniego nei casi in cui tale ultima comunicazione sia stata effettuata per errore.

ATTENZIONE: Le comunicazioni di diniego non possono essere annullate o rettificate

Conguaglio a debito – Assistenza fiscale 2023

Laddove il risultato contabile attestato nel modello 730-4 ricevuto contenga partite a debito, il sostituto d’imposta dovrà procedere ad effettuare le trattenute al contribuente sulla prima retribuzione utile o comunque in quella del mese di competenza successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

Effettuata la trattenuta dal c.d. netto in busta, il sostituto procederà al versamento, nei medesimi termini previsti per le ritenute d’acconto sulle retribuzioni del personale dipendente, mediante la consueta delega di pagamento (modello F24).

Nel caso in cui la retribuzione del mese di competenza sia insufficiente per il complessivo pagamento delle risultanze indicate nel modello 730-4, il sostituto dovrà provvedere a trattenere la parte residua sulle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi applicando gli interessi previsti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi. Tale interesse è pari allo 0,40% su base mensile e dovrà, anch’esso, essere versato tramite modello F24. 

Nei casi in cui il contribuente abbia specificato il numero di rate (entro il massimo di 5) andrà applicato un tasso di interesse, sulle singole rate, pari allo 0,33% su base mensile.

NOTA BENE: Qualora non sia possibile rispettare il numero di rate prescelto dal contribuente, in considerazione della “chiusura” delle operazioni di conguaglio entro il mese di competenza novembre, il sostituto d’imposta potrà – autonomamente – ripartire il debito nel numero di rate più vicino a quello prescelto ma che consenta, comunque, di adempiere al versamento entro il modello F24 con scadenza di versamento nel mese di dicembre.  È, in ogni caso, esclusa dalla possibilità di rateizzare la seconda o unica rata di acconto Irpef o cedolare secca, che dovranno necessariamente essere trattenute con la retribuzione del mese di competenza novembre.

Nei casi in cui il sostituto non sia riuscito a trattenere interamente l’importo indicato nel prospetto di liquidazione entro i termini sopra descritti, dovrà comunicare al contribuente gli importi ancora dovuti, demandando a quest’ultimo il versamento mediante F24 delle somme rimanenti.

Di seguito l’elencazione dei codici tributo utili al versamento degli importi trattenuti al contribuente derivanti dal modello di liquidazione della dichiarazione dei redditi da riportare nel modello F24 alla colonna a debito:

Sezione Erario

  • 4731” denominato "Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta" (utilizzare nel periodo il mese in cui si è operata la ritenuta e anno “2021”);
  • 4730” denominato "Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta" (utilizzare nel periodo il mese in cui si è operata la ritenuta e anno “2022”);
  • 1630” denominato "Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale" (utilizzabile per i codici “4731” e “4730”;
  • 1845” denominato "Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – articolo 3, D. Lgs. n. 23/2011 – Assistenza fiscale – Acconto (c.d. Cedolare secca)";
  • 1846” denominato "Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – articolo 3, D. Lgs. n. 23/2011 – Assistenza fiscale – Saldo (c.d. Cedolare secca)";

Versamento addizionali regionali e comunali

  • 3803” denominato "Addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale";
  • 3790” denominato "Interessi di pagamento dilazionato addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale";
  • 3845” denominato "Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – Acconto";
  • 3846” denominato "Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta – mod. 730 – saldo";
  • 3795” denominato "Interessi di pagamento dilazionato addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale".

Conguaglio a credito – Assistenza fiscale 2023

Nel caso in cui la risultanza del prospetto di liquidazione della dichiarazione sia a credito per il contribuente, le somme andranno rimborsate dal sostituto d’imposta mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile ovvero sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione (modello 730-4).

Come di consueto, il rimborso potrà avvenire nei limiti dell’ammontare complessivo delle ritenute fiscali a titolo di Irpef e/o addizionali regionali o comunali all’Irpef trattenute dal sostituto d’imposta rispetto a tutti i percipienti, nonché delle eventuali somme a debito derivanti dall’assistenza fiscale.

Ciò assunto, il sostituto potrà rimborsare le risultanze del modello 730-4 sino alla c.d. capienza delle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati del mese di riferimento, rimanendo preclusa la possibilità di conguagliare i predetti importi con tributi diversi quali IVA, IRES o contributi previdenziali ed assistenziali, così come rimane preclusa la possibilità di anticipare direttamente gli importi a rimborso.

ATTENZIONE: Laddove il sostituto riceva una pluralità di risultanze a credito, in considerazione della capienza della singola mensilità, lo stesso dovrà ripartire in percentuale, tra tutti i contribuenti assistiti, l’importo rimborsabile secondo un rapporto determinato tra l’importo globale delle ritenute da operare nel mese di riferimento nei confronti di tutti i percipienti e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Nel caso in cui, alla mensilità di competenza novembre, sussistano crediti che, per insufficiente capienza, non possono essere rimborsati, il sostituto d’imposta dovrà comunicare gli importi residui ai contribuenti avendo, altresì, cura di specificare nella Certificazione Unica dell’anno successivo le somme non corrisposte per incapienza (ex quadri da 54 a 333 del modello CU 2023) così da consentire, al contribuente, la possibilità di riportare detti crediti nella prima e successiva dichiarazione fiscale utile.

Per quanto concerne i codici tributo da utilizzare sul modello F24 i rimborsi dovranno essere indicati nella colonna a credito con i seguenti codici tributo:

  • 1631” denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale";
  • 3796” denominato "Somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale";
  • 3797” denominato "Somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale".

Operazioni societarie e conguagli fiscali

Nelle ipotesi di modifica del sostituto d’imposta per operazioni societarie e/o cessioni di contratto che comportino il passaggio del lavoratore senza soluzione di continuità nel medesimo periodo d’imposta, il nuovo datore di lavoro sarà obbligato a svolgere le medesime funzioni del cedente operando tutte le operazioni di conguaglio e tenendo conto di quanto già trattenuto o rimborsato dal precedente sostituto d’imposta.

Decesso del contribuente e conguagli fiscali

Nelle ipotesi di decesso del contribuente viene meno l’obbligo di portare a termine le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione del conguaglio a debito il sostituto è tenuto a comunicare agli eredi l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute che dovranno essere, da questi, versate, senza tener conto degli acconti. Eventuali somme a credito risultanti dal modello 730 verranno, diversamente, riportate  in Certificazione Unica per la parte non corrisposta, sicché gli eredi possano computare la parte restante del credito nella prossima dichiarazione presentata per conto del contribuente deceduto ovvero presentare istanza di rimborso.

Assistenza fiscale – Schema riepilogativo

QUADRO NORMATIVO

Ministero delle Finanze – Decreto 31 maggio 1999, n. 164

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Agenzia delle Entrate - Circolare 12 marzo 2018, n. 4

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