Recesso dei soci dopo trasformazione da Srl a Spa. Quale disciplina?
Pubblicato il 13 novembre 2018
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Quale disciplina del diritto di recesso si applica ai soci in caso di trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni?
A questa domanda ha provveduto a rispondere la Corte di cassazione, Prima sezione civile, con sentenza n. 28987 del 12 novembre 2018.
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, la disciplina da applicare ai soci, a seguito della trasformazione, è quella dettata dall’articolo 2475, primo comma, del Codice civile per le Srl, disciplina che, viene sottolineato, non prevede termini di decadenza.
Termine? Secondo Statuto Srl o, se manca, secondo buona fede
In dette circostanze – ha altresì precisato la Corte – il diritto di recesso del socio di Srl trasformata in Spa, va esercitato nel termine previsto nello statuto della Srl prima della sua trasformazione in Spa.
Qualora, poi, manchi l’indicazione di questo termine, l’esercizio del recesso deve seguire le regole della buona fede e della correttezza.
Spetta al giudice di merito, in detto ultimo contesto, valutare, volta per volta, le modalità concrete di esercizio di questo diritto e, in particolare, la congruità del termine entro il quale il recesso sia stato esercitato, tenuto conto della pluralità degli interessi coinvolti.
No ad applicazione analogica di norme delle Spa
Il principio di diritto in esame è stato enunciato dalla Suprema corte nell’ambito di un giudizio in cui era in contestazione la legittimità del recesso posto in essere dai soci di una Srl successivamente alla trasformazione di quest’ultima in Spa.
Secondo la società ricorrente, il regime giuridico del recesso del socio, nella fattispecie in esame, doveva corrispondere a quello riguardante le società per azioni, posto che la nuova struttura organizzativa della società dopo la trasformazione era quella della Spa e ciò determinava - a suo dire - l’applicazione analogica della disciplina dettata per le società per azioni.
Prospettazioni, queste, ritenute dalla Cassazione in contrasto con il nuovo assetto normativo delle società a responsabilità limitata nonché con le stesse linee guida della riforma.
Gli Ermellini, in particolare, hanno sottolineato che anche quando l’atto costitutivo non determini le modalità e i tempi attraverso cui il recesso può essere esercitato, non si può fare ricorso all’analogia, che presuppone una lacuna nell’ordinamento, ma deve farsi riferimento ai principi propri del diritto comune, riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto secondo buona fede.
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