RdC. False dichiarazioni, carta sequestrata
Pubblicato il 11 febbraio 2020
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Legittimo il sequestro preventivo della carta reddito di cittadinanza (RdC) nel caso di false indicazioni od omissioni di informazioni dovute, anche parziali, da parte del richiedente.
La misura cautelare, in questi casi, può essere disposta anche indipendentemente dall’accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio.
E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nel testo della sentenza n. 5290 del 10 febbraio 2020.
RdC. Falsa attestazione dello stato di disoccupazione
Con la decisione, gli Ermellini hanno respinto il ricorso promosso da un uomo, accusato, insieme alla moglie, del reato previsto dall’articolo 7 del DL n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019, per aver dichiarato il falso, al fine di ottenere il beneficio economico del “reddito di cittadinanza”. Gli indagati, in particolare, avevano falsamente attestato lo stato di disoccupazione di entrambi.
I giudici di legittimità, in primo luogo, si sono soffermati sulle due fattispecie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 richiamato, precisando la loro natura di reati di condotta e di pericolo, in quanto diretti a tutelare l’amministrazione contro falsità e omissioni circa l’effettiva situazione patrimoniale e reddituale da parte di soggetti richiedenti il RdC.
Il primo comma, si rammenta, sanziona con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero ometta informazioni dovute al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico del RdC.
Il secondo comma, a seguire, punisce con la reclusione da uno a tre anni l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini fissati.
RdC. Sequestro indipendente da accertamento delle condizioni
Si tratta – precisa la Cassazione – di disciplina correlata, nel suo complesso, al generale principio antielusivo, incardinato sulla capacità contributiva ai sensi dell’articolo 53 della Costituzione, la cui ratio risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 Cost.
In detto contesto, la punibilità del reato di condotta si rapporta, ben oltre al pericolo di profitto ingiusto, al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico.
In considerazione di questa ratio, le due fattispecie incriminatrici trovano applicazione indipendentemente dall’accertamento dell’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneficio e del superamento delle soglie di legge.
Tale conclusione interpretativa è del resto in linea con la considerazione che, con il reddito di cittadinanza, il legislatore ha inteso creare un meccanismo di riequilibrio sociale il cui funzionamento presuppone necessariamente una leale collaborazione fra cittadino e amministrazione.
Collaborazione, questa – continua la sentenza - ispirata alla massima trasparenza, come del resto emerge anche dai successivi commi del menzionato articolo 7, dove è disciplinata un’ampia casistica di fattispecie di revoca, decadenza e sanzioni amministrative.
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