Concordato preventivo biennale: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate
Pubblicato il 18 settembre 2024
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Sono arrivati i tanti attesi dettagli sul concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs n. 13/2024, da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare 18 del 17 settembre 2024.
Troviamo delineato come i contribuenti forfetari e quelli che utilizzano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) possono stabilire anticipatamente il reddito da dichiarare.
Contenuti della circolare sono: benefici, modalità di adesione e cause di decadenza dell'istituto.
Conclude la circolare un capitolo dove vengono fornite le risposte ad alcuni quesiti: viene ad esempio chiarito che il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di concordato può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il prossimo 31 ottobre, scadenza per l’invio del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.
In tema di Cpb vale la pena anticipare che si parla di una proposta di pace fiscale – da inserire nel Decreto Omnibus - legata al concordato preventivo biennale. Questa è diretta ad offrire una regolarizzazione delle dichiarazioni omesse tra il 2018 e il 2023 attraverso un sistema di ravvedimento speciale.
Tale sistema prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva, applicata solo su una parte delle somme non dichiarate, con aliquote tra il 10% e il 15%. Gli sconti sull'imposta deriverebbero dai punteggi ISA, garantendo anche protezione dagli accertamenti fiscali per gli anni interessati dalla sanatoria.
Il Governo, al momento in cui si scrive, non ha espresso pareri in merito.
Cause ostative all’accesso al Concordato preventivo
Uno dei motivi che non consentono di accedere al Cpb è la presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o a debiti contributivi in misura superiore a 5.000 euro.
Si precisa che non contribuiscono a raggiungere questo limite i debiti che sono sospesi o rateizzati, fino a quando non decadono i relativi benefici. La verifica della situazione debitoria del contribuente deve essere basata sull'anno precedente ai periodi di imposta per cui si propone il concordato, quindi, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la verifica va fatta al 31 dicembre 2023.
NOTA BENE: La rimozione della causa ostativa all’accesso all’istituto mediante l’estinzione del debito deve avvenire prima dell’accettazione della proposta.
Altri motivi di esclusione:
- la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
- la condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall'art. 2621, c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p., commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
Irap
Relativamente all'IRAP, la base del concordato è rappresentata dal valore della produzione netta (VPN), definita in conformità agli articoli 5, 5-bis, 8 e 1017 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Questo valore viene calcolato escludendo le voci già considerate negli articoli 15 e 16 del decreto CPB, che servono per stabilire il reddito di lavoro autonomo e il reddito d'impresa nel contesto del concordato, per quelle componenti pertinenti all'imposta regionale sulle attività produttive.
Nel determinare il valore della produzione netta (VPN) per il concordato, è essenziale sottrarre le spese del personale e altre deduzioni, seguendo le direttive dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997. Questo avviene nonostante l'articolo 17 del decreto CPB, che stabilisce il valore della produzione da dichiarare, non faccia riferimento diretto a tale articolo del decreto IRAP. La normativa applicabile prescrive pertanto che il VPN sia calcolato al netto di queste spese quando si prepara la proposta di adesione, considerando i dati del periodo antecedente al biennio del concordato.
Ambito del concordato
La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio – ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024 - il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP.
Resta invece esclusa l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
Contribuenti forfetari
L'applicazione del concordato preventivo biennale (CPB) ai contribuenti del regime forfetario differisce in alcuni aspetti da quelle per i soggetti ISA, principalmente a causa delle caratteristiche del regime forfetario.
Infatti, l'adesione al CPB per i forfetari è un'opzione sperimentale disponibile solo per l'anno 2024. Inoltre, la determinazione delle basi imponibili per questi contribuenti è più semplice, dato che normalmente calcolano il reddito in maniera forfettaria, senza dover analizzare dettagliatamente elementi come plusvalenze, minusvalenze e partecipazioni, che sono invece considerati per i soggetti ISA.
Esiste poi un limite: i contribuenti che hanno iniziato l'attività nell'anno fiscale immediatamente precedente non possono partecipare al concordato preventivo biennale.
Accettazione del CPB
La circolare AdE n. 18 del 17 settembre 2024 precisa che l’accettazione della proposta di concordato deve avvenire entro il 31 ottobre 2024.
ATTENZIONE: Tale termine deve considerarsi perentorio.
Pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB non trova applicazione la norma per la quale sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine.
Cessazione dell’accordo con il Fisco
Il concordato preventivo biennale (CPB) termina:
- se c'è una cessazione o una modifica significativa dell'attività svolta dal contribuente;
- in presenza di circostanze eccezionali che riducono le basi imponibili di oltre il 30% rispetto ai valori concordati;
- quando un contribuente ISA aderisce al regime forfetario come definito dagli articoli 54 a 89 della Legge sui forfetari;
- se si verificano eventi come fusioni, scissioni, o modifiche sostanziali della composizione sociale di società o enti, applicabili solo ai contribuenti ISA;
- qualora i contribuenti ISA dichiarino ricavi o compensi che superano di oltre il 50% il limite stabilito dall'approvazione o revisione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale;
- nel caso di contribuenti forfetari che superano di oltre il 50% il limite di ricavi o compensi previsto dalla legge forfetaria.
Modalità di adesione
Per i contribuenti ISA, è richiesta la compilazione del modello CPB, approvato dall’Agenzia delle Entrate, che costituisce parte integrante dei modelli ISA 2024 e di conseguenza è parte integrante dei modelli REDDITI 2024.
Nella sezione Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03, apponendo la firma al rigo P10, il contribuente procede all’accettazione della proposta di CPB per il periodo d’imposta 2024 e il periodo d’imposta 2025 ed alla sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai righi P02 e P03.
I contribuenti soggetti agli ISA potranno aderire alla proposta di concordato preventivo biennale avvalendosi del software “IltuoISA_CPB 2024”, versione dell’applicativo ISA opportunamente implementata per consentire la gestione del nuovo istituto con riferimento al periodo di imposta 2023.
Nel caso di avvenuta accettazione della proposta, con la funzione di invio sarà predisposta una posizione ISA comprensiva dei dati del modello CPB e, tra questi, dell’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale, per la successiva trasmissione telematica in allegato al modello REDDITI.
Per quanto riguarda i contribuenti forfetari, per aderire alla proposta di concordato è necessario dichiarare, oltre ai dati contenuti nella SEZIONE III – Regimeforfetario - determinazione del reddito del quadro LM del modello REDDITI 2024 PF, le seguenti informazioni presenti nella SEZIONE VI – Concordato Preventivo regime forfetario:
- condizioni di accesso;
- proposta CPB;
- accettazione proposta CPB.
Risposte a quesiti
L’ultima parte della circolare è dedicata a fornire risposte ad alcuni quesiti.
D. Dopo l’accettazione della proposta, qualora si verifichi una causa di esclusione dagli ISA il contribuente è escluso anche dal CPB? |
R. Non essendo presente nel decreto Cpb l’insorgenza di una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA durante i periodi d’imposta per i quali il contribuente ha aderito alla proposta di CPB, si ritiene che se ricorre una causa di esclusione dalla applicazione degli ISA nelle annualità per le quali il contribuente abbia aderito al CPB, detto regime continua ad avere efficacia. |
D. Tra le cause di esclusione dal concordato ci sono le operazioni straordinarie: deve includersi la cessione di azienda o ramo di essa? |
R. La norma del Cpb che esclude i soggetti interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento risponde alla ratio che è venuto meno il diretto collegamento tra la proposta di concordato predisposta nei confronti della società avente determinate caratteristiche e la diversa capacità reddituale conseguente al nuovo assetto economico che contraddistingue la società che ha partecipato all’operazione straordinaria. Dunque, anche in caso di cessione di ramo d’azienda ricorre una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento. |
D. Il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta CPB, può successivamente aderire all’istituto presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre? |
R. Nel primo anno di attuazione dell'istituto, i contribuenti hanno la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, che è fissato per il 31 ottobre 2024. È, quindi, possibile fare adesione mediante una dichiarazione correttiva presentata entro lo stesso termine del 31 ottobre 2024, dato che questo periodo coincide con la scadenza per l'adesione al CPB nel suo primo anno di applicazione. |
D. La condizione relativa all’assenza di debiti tributari d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro, nel caso in cui sia interessata ad accedere al CPB una società, deve essere rispettata anche dai relativi soci? |
R: La norma non prevede l’estensione del rispetto di tale condizione ai soci delle società eventualmente interessate al CPB. |
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