Accertamento tributario e concordato biennale, decreto in Gazzetta

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Accertamento tributario e concordato biennale, decreto in Gazzetta

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 il Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio, recante “Disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale”.

Il provvedimento attuativo della Legge delega di riforma fiscale (legge n. 111/2023), delinea un altro aspetto dei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, con l’obiettivo di ridurre l’evasione fiscale e contrastare le frodi. Le nuove norme entrano in vigore dal 22 febbraio 2024.

Si invita a leggere anche il post: “Accertamento tributario: novità per recupero crediti e concordato preventivo”.

Il Decreto legislativo si compone di 41 articoli suddivisi in tre Titoli.

Il primo Titolo è dedicato alle novità in materia di accertamento tributario, al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere.

Il Titolo II, invece, reca la disciplina del concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato.

Oltre alle disposizioni generali, il Titolo II si rivolge nello specifico:

  • ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario.

Infine, il Titolo III contiene le disposizioni finanziarie, e regola l’entrata in vigore e la decorrenza.

Ma vediamo quali sono le novità principali entrate in vigore.

Accertamento tributario potenziato

Il Decreto legislativo n. 13/2024 potenzia la partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.

In particolare, è disposto all’articolo 1 che l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè il recupero dei crediti indebitamente compensati non dipendente da un precedente accertamento, possono essere definiti con adesione del contribuente.

Più precisamente, nel procedimento di adesione lo schema di provvedimento verrà comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dal nuovo art. 6-bis, comma 3 dello Statuto del contribuente, e dovrà contenere, oltre all’invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell’accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.

L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.

L’adesione presuppone l’accettazione integrale dei rilievi svolti dagli accertatori, salvi errori manifesti, che potranno essere segnalati all’Ufficio.

L’adesione, che dovrà intervenire entro i trenta giorni successivi alla data della consegna del verbale mediante comunicazione, da parte del contribuente, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all’organo che lo ha redatto, comporterà la riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo.

NOTA BENE: In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle suddette somme. 

E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso,  di comune accordo, al relativo procedimento.

Il provvedimento, inoltre, prevede l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) per analizzare il rischio fiscale, anche per i controlli in via preventiva, favorendo allo scopo l’accesso a tutte le banche dati disponibili.

Tutte le informazioni presenti nelle varie banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, sono utilizzate da quest’ultima, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti. 

L’articolo 4 contiene misure di prevenzione e contrasto all’evasione dell’Imposta sul valore aggiunto, con particolare riferimento a quelle nelle operazioni intracomunitarie, inclusa l’obbligatorietà di una garanzia per i soggetti extra UE che effettuano operazioni intracomunitarie.

Concordato preventivo biennale per i contribuenti minori 

Il Titolo II del nuovo provvedimento introduce l’istituto del concordato preventivo biennale: al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità indicate.   

In pratica, per l’applicazione del suddetto istituto, l'Agenzia delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

NOTA BENE: Il nuovo concordato preventivo biennale per imprese e professionisti di minori dimensioni si applica dal periodo di imposta 2024. Per il primo anno, si partirà il 15 giugno con la messa a disposizione dei contribuenti del software attraverso cui comunicare al fisco i dati rilevanti per la elaborazione della proposta. Nel 2025, il termine sarà anticipato al 15 aprile per passare al 1° aprile a regime. La proposta riguardante il biennio 2024-2025 potrà essere accettata dai contribuenti fino al termine per la trasmissione delle dichiarazioni 2023, fissato al 15 ottobre 2024 dall’articolo 38 del Dlgs 13/2024 (30 settembre a partire dal 2025).

Nello specifico possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che applicano gli ISA e quelli in regime forfetario.

I contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) accedono al concordato preventivo biennale, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nel caso in cui:

  • non hanno debiti tributari ovvero, hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

ATTENZIONE: E' stata eliminata la disposizione che consentiva l'accesso ai soggetti con punteggio di affidabilità pari o superiore a 8.

In base all'art. 11, non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale, i soggetti ISA per i quali sussistono una o più delle seguenti ipotesi:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal Decreto legislativo n. 74/2000, dall'articolo 2621 del codice civile nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario possono accedere al concordato preventivo biennale.

Le modalità sono analoghe: anche per tali contribuenti si prevede che l’accettazione della proposta dell’Agenzia delle Entrate riguardi l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta interessati. In ogni caso, i contribuenti saranno tenuti agli adempimenti previsti per chi aderisce al regime forfettario.

Inoltre, vengono disciplinate le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato nonchè l’ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).

In questo caso non possono accedere al concordato preventivo biennale:

  • i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  • i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2,  o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all'articolo 11.

ATTENZIONE: L'accettazione da parte del contribuente della proposta dell'Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito obbliga lo stesso a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità oggetto di concordato.

L'Agenzia delle Entrate, infine, provvede alla verifica della correttezza dei versamenti mediante i controlli automatizzati.

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