Versamenti volontari settore agricolo, ecco le istruzioni Inps
Pubblicato il 15 luglio 2025
In questo articolo:
- Lavoratori agricoli dipendenti
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali
- Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari
- Aliquote applicabili
- Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
- Aliquote e coefficienti di ripartizione per il 2025
- Riepilogo delle principali differenze tra le due categorie
- FAQ
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Fornite dall’Inps, con la circolare n. 110 del 14 luglio 2025, le necessarie indicazioni in merito alle modalità di calcolo dei contributi volontari nel settore agricolo per l’anno 2025.
Destinatari sono i lavoratori agricoli dipendenti, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali che, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale.
Vediamo di seguito nel dettaglio quanto chiarito dall’Istituto per ognuna di queste categorie.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, l’Inps ha precisato che dal 1° gennaio 2025 l’aliquota contributiva volontaria è equiparata a quella prevista per la generalità delle aziende agricole iscritte al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Tale misura si applica indipendentemente dalla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ma è utile distinguere i due principali gruppi ai fini della corretta applicazione dei coefficienti.
- Autorizzati entro il 30 dicembre 1995.
- Autorizzati dal 31 dicembre 1995.
Entrambe le categorie devono applicare un’aliquota complessiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) pari al 30,30%, così ripartita:
|
Tipologia autorizzazione |
Aliquota base |
Quota pensione |
Aliquota totale IVS |
Coefficiente di riparto totale |
|---|---|---|---|---|
|
Entro il 30 dicembre 1995 |
0,11% |
30,19% |
30,30% |
1,000000 |
|
Dal 31 dicembre 1995 |
0,11% |
30,19% |
30,30% |
1,000000 |
I coefficienti di riparto si suddividono poi in:
- quota pensione: coefficiente pari a 0,996370;
- aliquota base: coefficiente pari a 0,003630.
Questi dati erano peraltro già stati confermati dalla circolare Inps n. 46 del 20 febbraio 2025.
NOTA BENE: l'applicazione dell'aliquota del 30,30% consente ai lavoratori agricoli dipendenti autorizzati alla contribuzione volontaria di mantenere la continuità contributiva nel FPLD, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche future.
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali
Per i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali, i contributi volontari sono determinati sulla base delle classi di reddito settimanale in applicazione dell’articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede quattro fasce di contribuzione, ciascuna associata a uno specifico importo contributivo settimanale commisurato al reddito medio imponibile della classe.
Ecco dunque la tabella che riepiloga le classi contributive per l’anno 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025
|
Classe |
Reddito settimanale (euro) |
Quota pensione (22,00%) |
Addizionale L. 233/1990 (2,00%) |
Addizionale L. 160/1975 (€0,79 × 3) |
Contributo totale settimanale |
|---|---|---|---|---|---|
|
1ª |
Fino a 270,00 |
59,40 |
5,40 |
2,37 |
67,17 |
|
2ª |
Oltre 270,00 fino a 360,00 |
69,30 |
6,30 |
2,37 |
77,97 |
|
3ª |
Oltre 360,00 fino a 450,00 |
79,20 |
7,20 |
2,37 |
88,77 |
|
4ª |
Oltre 450,00 |
108,90 |
9,90 |
2,37 |
121,17 |
Valori minimi settimanali
In base all’art. 10, comma 2, della legge n. 233/1990, l’importo del contributo volontario settimanale non può essere inferiore a determinati limiti che variano a seconda della data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria:
- € 67,27, se l’autorizzazione è stata concessa prima del 31 dicembre 1995;
- € 79,65, se l’autorizzazione è stata concessa dopo il 31 dicembre 1995.
Questi minimi garantiscono la copertura previdenziale equivalente a quella prevista per il corrispondente livello retributivo e assicurano il riconoscimento pieno dell’anzianità contributiva.
Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
Base di calcolo: retribuzione effettiva
Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971, i lavoratori agricoli che abbiano prestato attività come operai agricoli a tempo determinato o indeterminato possono richiedere il versamento di contributi integrativi volontari per integrare fino a 270 giornate contributive annue.
La circolare n. 110/2025 specifica che tali contributi devono essere calcolati sulla retribuzione effettivamente percepita e non più, come avveniva in passato, sulla base di retribuzioni medie convenzionali.
Questa impostazione si basa su quanto stabilito dall’articolo 01, comma 4, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, che ha definitivamente escluso l’applicabilità dell’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
Pertanto, dal 2006, i contributi volontari integrativi devono essere determinati in funzione delle retribuzioni effettive comunicate all’Inps.
Aliquota IVS applicabile
Per l’anno 2025, l’aliquota da applicare è quella prevista per il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), pari al 30,30%. Tale aliquota si compone delle seguenti voci:
- quota pensione: 30,19%;
- aliquota base: 0,11%.
Tali valori devono essere applicati all’imponibile contributivo, determinato in funzione delle retribuzioni percepite nell’anno oggetto del versamento, con l’obiettivo di garantire che il versamento volontario corrisponda al trattamento contributivo effettivamente spettante in base alla posizione lavorativa del soggetto interessato.
Questa metodologia consente di mantenere una coerenza contributiva tra l’attività effettivamente svolta e i contributi volontari versati, evitando disallineamenti tra quanto dichiarato e quanto effettivamente registrato ai fini pensionistici.
Anche in questo caso, l’unico riferimento valido per il calcolo è rappresentato dal reddito reale percepito, con esclusione di ogni riferimento a retribuzioni medie o parametriche.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
Per quanto riguarda i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, la normativa di riferimento è rappresentata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha interpretato in via autentica il comma 4 dell’articolo 01 del decreto legge n. 2/2006. In particolare, l’articolo 1, comma 785, ha chiarito che per queste specifiche categorie continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Conseguentemente, a differenza degli operai agricoli, per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari il calcolo dei contributi volontari integrativi continua ad avvenire sulla base dei salari medi convenzionali, stabiliti annualmente con decreto ministeriale.
Per l’anno 2025, i salari medi convenzionali provinciali sono stati determinati con il decreto direttoriale del 10 giugno 2025 del ministero del lavoro, pubblicato il 12 giugno 2025 nel sito istituzionale.
Aliquote applicabili
L’aliquota da applicare ai salari convenzionali è la stessa prevista per i lavoratori agricoli dipendenti nel 2025.
-
Aliquota IVS complessiva: 30,30%, di cui quota pensione: 30,19% e aliquota base: 0,11%.
L’imponibile di riferimento, tratto dalle tabelle retributive provinciali riportate nell’allegato n. 1 alla circolare, deve essere moltiplicato per le aliquote sopra indicate per ottenere l’ammontare del contributo volontario settimanale da versare.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
La circolare Inps n. 110 del 14 luglio 2025 dedica un'apposita sezione alla regolamentazione dei contributi volontari per i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, reinserimento che ha comportato l'applicazione di regole differenziate per il calcolo dei contributi volontari in funzione della data di autorizzazione alla prosecuzione contributiva.
Il criterio temporale fondamentale è rappresentato dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo: i lavoratori autorizzati prima di tale data seguono dunque un sistema contributivo distinto rispetto a quelli autorizzati successivamente, con impatti rilevanti sul metodo di calcolo e sull'importo dovuto.
Contribuenti autorizzati prima del 12 luglio 1997
Per i coloni e mezzadri che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria prima del 12 luglio 1997, l’importo del contributo volontario settimanale per il 2025 è determinato sulla base della retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata precedentemente alla riforma.
La retribuzione settimanale di riferimento, assegnata in sede di autorizzazione, è aggiornata annualmente in base all’indice ISTAT del costo della vita.
Tale adeguamento tiene conto dell'inflazione per mantenere il valore reale del contributo nel tempo, ed i valori aggiornati per il 2025 sono riportati nell’allegato n. 2 della circolare.
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dal 12 luglio 1997 in poi, il contributo volontario settimanale per il 2025 è determinato sulla base della retribuzione imponibile media percepita nell’anno precedente la data della domanda di autorizzazione.
Questa impostazione si ispira al principio di maggiore attinenza al reddito reale del lavoratore, valorizzando la capacità contributiva effettiva piuttosto che dati storici o convenzionali.
Il contributo settimanale si compone perciò di due elementi distinti:
- quota integrativa;
- quota base.
1. Quota integrativa
La quota integrativa è composta da due voci:
- un importo fisso, pari a € 22,97, corrispondente alla contribuzione obbligatoria che il concedente avrebbe dovuto versare in regime ordinario;
- un importo variabile, calcolato applicando l’aliquota IVS del 9,34% alla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda di autorizzazione. L’aliquota del 9,34% è data dalla somma di 8,84% (aliquota ordinaria per operai agricoli) e 0,50% (contributo aggiuntivo previsto dall’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297).
2. Quota base
La quota base è calcolata applicando l’aliquota dello 0,11% alla stessa retribuzione imponibile di riferimento (media dell’anno precedente).
Aliquote e coefficienti di ripartizione per il 2025
Per l’anno 2025, i coefficienti di riparto da applicare alla diciottesima classe di contribuzione sono i seguenti:
|
Voce contributiva |
Aliquota |
Coefficiente di riparto |
|---|---|---|
|
Quota pensione |
9,34% |
0,994315 |
|
Quota base |
0,11% |
0,005685 |
|
Totale IVS |
9,45% |
1,000000 |
NOTA BENE: i contributi sono calcolati sull'intera base imponibile e l’uso di coefficienti garantisce un’adeguata distribuzione tra quota pensione e quota base, secondo le disposizioni previste per il FPLD e l’AGO.
Riepilogo delle principali differenze tra le due categorie
|
Categoria |
Metodo di calcolo |
Base imponibile |
Composizione del contributo |
|---|---|---|---|
|
Autorizzati prima del 12/07/1997 |
Sulla retribuzione media settimanale storica |
Classe contributiva pre-riforma |
Unica quota determinata su base storica |
|
Autorizzati dal 12/07/1997 |
Sulla media delle retribuzioni dell’anno precedente |
Reddito effettivo anno precedente |
Quota integrativa (fissa + variabile) + Quota base |
FAQ
1. Chi può effettuare i versamenti volontari nel settore agricolo nel 2025?
Possono effettuare versamenti volontari i lavoratori agricoli che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione.
- Lavoratori agricoli dipendenti (a tempo determinato e indeterminato).
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
- Operai agricoli per contributi integrativi.
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari.
- Coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
2. Qual è l’aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti nel 2025?
L’aliquota contributiva IVS applicabile per il 2025 è pari al 30,30%, suddivisa in:
- quota pensione: 30,19%;
- aliquota base: 0,11%.
3. Come si calcolano i contributi volontari per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP?
Per queste categorie, i contributi sono determinati in base a quattro classi di reddito settimanale, come previsto dalla legge n. 233/1990. Ogni classe comporta un importo fisso settimanale che include:
- quota pensione (22% del reddito medio);
- addizionale ex L. 233/1990 (2%);
- contributo fisso ex L. 160/1975 (€ 2,37).
4. Quali sono i contributi minimi settimanali per i coltivatori diretti in base alla data di autorizzazione?
- € 67,27 per autorizzazioni concesse prima del 31 dicembre 1995;
- € 79,65 per autorizzazioni concesse dal 1° gennaio 1996.
5. Su quale base vengono calcolati i contributi integrativi per operai agricoli nel 2025?
Per gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, i contributi integrativi si calcolano sulla retribuzione effettivamente percepita, fino a un massimo di 270 giornate l’anno. L’aliquota applicabile è quella del FPLD, pari al 30,30%.
6. Qual è il metodo di calcolo per i piccoli coloni e compartecipanti familiari?
Per queste categorie, si continua a fare riferimento ai salari medi convenzionali provinciali, determinati con il decreto direttoriale del 10 giugno 2025. L’aliquota IVS del 30,30% si applica ai valori indicati nell’Allegato 1 della circolare.
7. Come si calcolano i contributi volontari per i coloni e mezzadri reinseriti in AGO prima del 12 luglio 1997?
Per i soggetti autorizzati prima del 12 luglio 1997, l’importo settimanale è calcolato in base alla retribuzione media storica attribuita prima della riforma, rivalutata annualmente in base all’indice del costo della vita.
8. Come si calcolano i contributi volontari per i coloni e mezzadri autorizzati dopo il 12 luglio 1997?
Il contributo settimanale è la somma di:
- quota integrativa, composta da un importo fisso (€ 22,97) + 9,34% sulla media retributiva dell’anno precedente;
- quota base, pari allo 0,11% della stessa media retributiva.
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