Processo tributario: decreto in Gazzetta, applicazione in due tempi

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Processo tributario: decreto in Gazzetta, applicazione in due tempi

E' approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024 il nuovo Decreto legislativo sul processo tributario, unitamente agli altri due provvedimenti attuativi della legge delega di Riforma fiscale (n. 111/2023) su adempimento collaborativo e statuto dei diritti del contribuente.

Il Decreto legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, entra in vigore il giorno successivo alla relativa pubblicazione (4 gennaio).

Per quanto riguarda l'applicazione delle nuove disposizioni, tuttavia, il provvedimento prevede un doppio binario.

In linea generale, si prevede che le misure siano applicabili ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.

La maggior parte delle disposizioni, però, fa eccezione, applicandosi ai giudizi instaurati in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Vediamo dunque quali sono le misure che troveranno prioritaria applicazione.

Novità operative per i giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024

Nel dettaglio, rientrano tra le disposizioni che si applicano ai giudizi instaurati dal 4 gennaio 2024 le novità in materia di:

  • litisconsorzio: in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, la proposizione del gravame va fatta nei confronti di entrambi i soggetti; 
  • spese di giustizia: previsione della compensazione delle spese del giudizio, oltre che nel caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, anche quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio; rilevanza del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte anche nella fase di liquidazione delle spese;
  • comunicazioni e notificazioni: comunicazioni mediante avviso della segreteria della CGT di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento;
  • eliminazione della fase del reclamo/mediazione;
  • impugnabilità autotutela: è impugnabile, tra gli altri, anche il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria e facoltativa;
  • fascicolo telematico: gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi;
  • conciliazione in Cassazione: applicazione della conciliazione fuori udienza anche per i giudizi pendenti in Cassazione; proposta di conciliazione giudiziale d’ufficio e riduzione delle sanzioni anche in caso di raggiungimento dell’accordo conciliativo in Cassazione;
  • udienze da remoto: diritto della parte che lo abbia richiesto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza; nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza;
  • sentenza semplificata: il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decide, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme;
  • dispositivo immediato: previsione della lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni;
  • tutela cautelare ed impugnabilità delle pronunce rese dal giudice monocratico o collegiale in primo grado;
  • definizione del giudizio all’esito della domanda cautelare;
  • richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello o oggetto di revocazione;
  • divieto di nuove prove in appello: preclusione espressa per il giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado, ferma la possibilità di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante.

Norme applicabili per ricorsi notificati dal 1° settembre

Si applicano, invece, alle cause instaurate con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024 le disposizioni in materia di:

  • procura alle liti: possibilità, per chi conferisce l’incarico difensivo, di apporre la firma digitale all’incarico attribuito al difensore; facoltà, per il difensore, di deposito telematico della procura conferita su supporto cartaceo, attestandone la conformità con l’inserimento della relativa dichiarazione.
  • notifica e firma delle deposizioni testimoniali;
  • comunicazioni via PEC: tutte le comunicazioni di segreteria e le notificazioni devono essere effettuate via telematica;
  • violazioni delle regole telematiche;
  • regole sulla forma degli atti.

Da segnalare, infine, che sono affidati ad un decreto del Capo del Dipartimento della Giustizia tributaria di prossima emanazione, i compiti:

  • di emanare le norme tecniche per il processo tributario telematico;
  • di approvare i modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali.

Con il medesimo provvedimento, verranno anche stabilite le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.

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