Statuto del contribuente: le novità del decreto attuativo

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Statuto del contribuente: le novità del decreto attuativo

E' stato pubblicato il Decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, recante "Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente".

Il provvedimento è approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024, unitamente ad altri due decreti attuativi della legge delega di Riforma fiscale, rispettivamente in materia di contenzioso tributario e di adempimento collaborativo. 

Le nuove disposizioni sono finalizzate a dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella Legge delega di Riforma fiscale, compreso quello di “valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto”.

Rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate alcune modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata.

E' stata valorizzata, in particolare, la vocazione delle disposizioni dello Statuto quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

A tal fine, il Legislatore è intervenuto:

  • rafforzando la funzione dello Statuto dei diritti del contribuente quale legge generale tributaria, mediante la sostituzione del riferimento all’attuazione dei soli principi della Costituzione con quello ai principi costituzionali, dell’Unione Europea, della CEDU.
  • apportando significative modifiche a numerose disposizioni statutarie ormai inadeguate.

Contraddittorio, motivazione rafforzata sulle deduzioni non accolte

Ulteriori ritocchi hanno interessato uno dei punti cardine dell'intervento, rappresentato dall'introduzione di una disciplina generale, proporzionata e organica del principio del contraddittorio in materia tributaria.

NOTA BENE: Per principio del contraddittorio si intende il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica.

In proposito, è stato disposto, per gli atti di accertamento adottati all’esito del contraddittorio con il contribuente, un obbligo di motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte.

E' stato anche rivisto il regime temporale del contraddittorio preventivo, prevedendo l'esclusione della possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni.

Nullità degli atti, estensione

Per quanto riguarda il nuovo regime di invalidità degli atti dell’amministrazione finanziaria introdotto nello Statuto, si segnala l'estensione della nullità anche alle ipotesi di:

  • difetto assoluto di attribuzione;
  • violazione e/o elusione del giudicato.

In questo modo, i vizi previsti a pena di nullità risultano comunque circoscritti e possono essere:

  • eccepiti in sede di autotutela, di rimborso o di ricorso giurisdizionale, anche in presenza di definizioni amministrative del tributo, fermo il limite dell’ordinaria prescrizione del credito;
  • rilevati d’ufficio in ogni stato e grado del processo da parte del giudice.

Tra le altre novità, gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello sono stati riqualificati come annullabili.

Autotutela obbligatoria più ampia

Da segnalare, a seguire, l'ampliamento delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali:

  • la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti;
  • la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
  • l’errore sul presupposto dell’imposta.

In proposito, è stato anche innalzato, a un anno, il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.

Va rammentato che lo stesso Statuto riconosce all’Amministrazione finanziaria un generalizzato potere di autotutela facoltativa.

Consultazione semplificata per i piccoli contribuenti

Si segnala, infine, l'introduzione della disposizione dedicata alla consultazione semplificata, vale a dire dei servizi di consultazione rapida destinati ai contribuenti meno strutturati, come le persone fisiche, anche non residenti, e i contribuenti di minori dimensioni, come le società di persone, che adottano regimi di contabilità semplificata.

Il servizio, gratuitamente fruibile avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, previa richiesta del contribuente, si sostanzia nella possibilità di interrogazione di una apposita banca dati, di nuova costituzione, che raccoglie, debitamente classificati e categorizzati, tutti gli atti di prassi che esprimono indirizzi interpretativi (risposte a istanze di interpello, risoluzioni, principi di diritto).

NOTA BENE: Il nuovo D. Lgs. n. 219/2023 entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, vale a dire il 18 gennaio 2024.
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