Prima casa under 36: indicazioni dall’Agenzia per fruire del bonus

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Prima casa under 36: indicazioni dall’Agenzia per fruire del bonus

Una misura contenuta nel Decreto Sostegni bis – articolo 64, commi da 6 a 10 – intende favorire l’autonomia abitativa dei giovani attraverso agevolazioni delle imposte indirette per l’acquisto della casa di abitazione, in caso di atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Per far luce sugli aspetti più particolari della norma, l’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n.12 in data 14 ottobre 2021.

Prima casa under 36: chi è agevolato

L’aiuto è fruibile dai soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato.

In secondo luogo, si richiede il possesso di un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

Su tale ultimo requisito, la circolare n. 12/2021 precisa che il soggetto, al momento della stipula dell’atto, deve essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto.

Si ritiene opportuno che nell’atto venga indicato:

  • il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità;
  • laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.

Si intende che il riferimento è all’ISEE corrente.

Prima casa under 36: i requisiti oggettivi

L’acquisto oggetto di agevolazione deve riguardare abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di “prima casa” di cui alla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur). Si intendono comprese le pertinenze, applicando stessi limiti e condizioni con riferimento all’agevolazione “prima casa”.

Nella specie, non rientrano nel perimetro di favore gli acquisti di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

Atti che fruiscono del bonus sono quelli di trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione.

Non rientrano nell’agevolazione i contratti preliminari di compravendita, avendo questi solo effetti obbligatori e non reali, mentre la norma richiede l’onerosità dell’atto.

E’ però possibile fare richiesta di rimborso - entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione - della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare.

Le imposte esentate

Dunque, in presenza dei suddetti requisiti, spetta:

  • l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale quando l’atto di acquisto prevede il pagamento dell’imposta di registro;
  • un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta per l’acquisto quando l’atto è soggetto ad Iva, se non ricade nel sistema di esenzione.

Anche in tale ultimo caso, l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA. Lo conferma la relazione tecnica al Dl Sostegni bis: “nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto inoltre un ristoro pari all’IVA pagata”.

Nella circolare n. 12/2021 si specifica che il credito di imposta può essere fruito in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto.

Pur non essendo ancora presente un campo apposito nel modello Redditi PF 2021, l’Agenzia informa che verrà effettuata, già dai prossimi giorni, una implementazione dei software di compilazione e di controllo della denuncia in parola al fine di rendere possibile l’utilizzo del credito nel modello Redditi PF 2021, in particolare compilando il rigo CR7, colonna 2, dedicato al credito di imposta per il riacquisto della “prima casa”. Il contribuente dovrà indicare il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio e non sarà possibile compilare la colonna 1 del rigo CR7.

Se sussistono ambedue i tipi di credito (“prima casa under 36” e “prima casa”), sarà possibile indicare solo uno dei due e rimandare l’esposizione del rimanente nella dichiarazione dell’anno successivo.

Decadenza dalle agevolazioni

E’ previsto il recupero di quanto non pagato nel caso in cui il contribuente non rientri tra i soggetti aventi diritto al bonus per mancanza dei requisiti fissati. Nello specifico, saranno applicati gli interessi e le sanzioni secondo quanto stabilito per l’ipotesi di decadenza dalle agevolazioni “prima casa”.

In assenza dei requisiti richiesti per beneficiare del bonus “prima casa under 36” ma restando fermi quelli per l’applicazione della “prima casa”, se l’atto è soggetto a imposta di registro, si procede al recupero di questa nella misura del 2 per cento e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna.

Per l’acquisto di immobile soggetto ad Iva, l’assenza di requisiti per aver diritto al previsto credito d’imposta comporta il recupero dello stesso se già fruito. L’Iva al 4% rimarrà applicabile se vi sono i richiesti requisiti.

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