Prestazione accessoria: le nuove Faq del Ministero del Lavoro
Pubblicato il 15 dicembre 2016
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Con nota n. 21180 del 15 novembre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito ulteriori risposte a quesiti inerenti al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio.
Tra le risposte si evince il principio per cui la comunicazione di cui all’art. 49 comma 3 del D.lgs. n. 81/15, cui sono tenuti imprenditori e professionisti, può avere a oggetto più lavoratori e può interessare differenti regimi orari e periodi temporali (risposta 3 e risposta 9), essendo essenziale, in ogni caso, che le informazioni fornite siano corrispondenti alla realtà fattuale. Ogni difformità, infatti, determina una violazione sostanziale e, quindi, sottoposta al nuovo regime sanzionatorio (€. 800,00 per ogni violazione e senza procedura di diffida ex art. 13 D.lgs. n. 124/04).
Viene confermato che le variazioni alle comunicazioni già effettuate, per non incorrere nell’applicazione della sanzione, debbono essere comunicate almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività oggetto segnalazione.
In maniera eloquente, e senza margine di dubbio alcuno, viene affermato che l’applicazione della sanzione per lavoro nero è irrogabile al trasgressore solo nell’ipotesi in cui sia assente, tanto la comunicazione all’INPS di attivazione del voucher, quanto quella propedeutica all’Ispettorato Nazionale nei 60 minuti antecedenti all’inizio della prestazione di lavoro (risposta 6).
Vale però osservare che la comunicazione all’Ispettorato è richiesta solo per coloro che rivestono la qualifica di imprenditori e/o professionisti, mentre medesimo obbligo non è previsto per i soggetti che, pur in possesso di partita IVA, non rientrano nelle predette categorie. Il riferimento è alle pubbliche amministrazioni, alle ambasciate, ai partiti, alle associazioni sindacali o agli stessi soggetti privati. Costoro, precisa la risposta n. 7, sono tenuti unicamente a inviare all’INPS la dichiarazione di inizio di attività.
Non è il caso di soffermarsi ulteriormente sulla questione già affrontata, circa l’individuazione e la natura della fonte giustificativa dell’obbligo di attivazione del voucher all’INPS, semmai, e partendo comunque dalla premessa tutt’altro che dimostrata che tale dichiarazione sia dovuta ex lege, occorre verificare il trattamento applicabile ai soggetti che, in quanto non imprenditori e professionisti omettano di effettuare la comunicazione all’INPS.
Si tratta, queste, di ipotesi che ben potrebbero essere sussunte nello schema del lavoro occasionale di cui all’art. 2222 c.c. e che nei casi concreti potrebbero essere affrontate applicando le istruzioni diramate dal Ministero del Lavoro con circolare n. 38 del 2010 e con nota n.16920 del 9 ottobre 2014.
Segnatamente, con circolare n. 38 il Dicastero ha ritenuto che la sanzione per lavoro nero possa essere adottata tutte le volte in cui il personale ispettivo riscontri, in occasione delle verifiche, l’assenza di documentazione atta a garantire l’autonomia del rapporto di lavoro. Quest’ultima è stata di seguito individuata con nota n. 16920 cit. nella documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d’acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod.770) inerente al periodo oggetto di accertamento.Tali indicazioni operative hanno suscitato una serrata analisi, nella quale è stato rilevato, tra l’altro, non solo che l’autonomia e la subordinazione rappresentano schemi applicabili in ragione delle modalità fattuali della prestazione di lavoro, ma anche che la stessa documentazione fiscale potrebbe mancare in occasione dell’esecuzione dell’attività di lavoro, giacché la predisposizione delle notule costituisce adempimento che viene generalmente assolto dal lavoratore all’esito dell’incarico conferito e non prima di esso.
Comunque la prassi richiamata non è stata rivista e la stessa dovrebbe essere applicata dal personale ispettivo. Quest’ultimo, sulla scorta dei predetti parametri, dovrebbe sussumere l’attività del prestatore, non in possesso di idonea documentazione fiscale e per il quale il privato abbia omesso di comunicare l’attivazione del voucher, nell’alveo della subordinazione. Conseguentemente, e in conformità anche alle indicazioni contenute nella circolare n. 4 del 2013 (peraltro richiamata dalla circolare dell’INL n. 1 del 2016), l’ispettore dovrebbe irrogare al committente privato la maxisanzione per lavoro nero.
In sostanza, il prestatore verrebbe qualificato lavoratore dipendente di un soggetto privato, reputato, in conseguenza del provvedimento ispettivo, datore di lavoro e obbligato per l’effetto alla tenuta della documentazione lavoristica (es. LUL).
Sennonché, la tematica potrebbe assumere anche conclusioni differenti, nel caso in cui il lavoratore sia impegnato in attività di natura domestica, disciplinata dalla L. n. 339/58, stante l’esclusione di tale attività dal portato applicativo di cui all’art. 4 della L. n. 183/2010.
Sicché, esemplificativamente il committente che abbia acquistato buoni per far svolgere al prestatore attività di giardinaggio, ma che non abbia inviato la comunicazione all’INPS, non sarebbe comunque soggetto all’applicazione della maxi-sanzione, e ciò al di là della circostanza che il lavoratore sia in possesso o meno di idonea documentazione fiscale, attesa la previsione normativa di cui all’art. 4 della L. n. 183 cit.. In tale evenienza, il trattamento sanzionatorio applicabile al committente privato consisterà unicamente nei provvedimenti inerenti all’omessa comunicazione preventiva di assunzione e al mancato versamento degli oneri contributivi. Diverso invece è il caso del soggetto privato che si rivolga a terzi per lo svolgimento di attività che esulano dall’ambito del lavoro domestico (es. potatura di un considerevole numero di piantoni di olivi), giacché per tale fattispecie dovrebbero applicarsi le istruzioni ministeriali emanate in materia di lavoro nero. Ma è vero anche che la prassi fa registrare delle eccezioni (cfr. per un caso analogo cfr. http://www.lastampa.it/2015/10/01/italia/cronache/vendemmia-con-amici-il-ministero-ci-ripensa-e-cancella-la-multa-4TCAmZoEmWyfalcxGetANN/pagina.html).
Si può in ultima analisi ritenere in linea di principio che le istruzioni contenute nella circolare n. 38 del 2010 e nella nota n. 16920 del 9 ottobre 2014 e nella circolare n. 4 del 2013, si attaglino a tutti i soggetti privati che, a seguito dell’acquisto dei voucher, non abbiano inviato la comunicazione all’INPS, sempre che ben si intende non siano imprenditori, professionisti e non svolgano lavoro domestico.
Enrico Presilla e Andrea Seppoloni,
Ispettori del Lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro dell’Umbria
Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non impegnano in alcun modo l’Amministrazione di appartenenza.
Ogni riferimento a fatti e/o persone è puramente casuale.
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