Piccoli Comuni, no a obbligo generalizzato di gestione associata

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Piccoli Comuni, no a obbligo generalizzato di gestione associata

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della disposizione che imponeva ai Comuni fino a 5mila abitanti (fino a 3mila se montani) di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali.

Lo ha sancito con sentenza n. 33 del 4 marzo 2019, dove ha affermato l’incostituzionalità dell’articolo 14, comma 28 del Decreto-legge n. 78/2010, nella parte in cui non prevede la possibilità, per i Comuni, di dimostrare che, in forma associata, non sono realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento, di modo da poter ottenere l’esonero dall’obbligo.

I giudici costituzionali, in particolare, hanno ritenuto fondate le censure mosse dal rimettente – il Tar del Lazio - in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, nel combinato disposto con gli artt. 5, 97 e 118 Cost., rispetto ai principi autonomistico, di buon andamento, di differenziazione e adeguatezza, ritenendo assorbito ogni altro profilo di censura.

Esonero da obbligo se dimostrano che la gestione associata non realizza risparmi

La previsione generalizzata dell’obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali è stata ritenuta eccessivamente rigida, non consentendo di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l’unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell’intera disciplina.

La norma censurata, infatti, verrebbe applicata anche in tutti quei casi in cui, ad esempio:

  • non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati;
  • esiste solo un Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta la necessità del coinvolgimento di altri Comuni non posti in una situazione di prossimità;
  • la collocazione geografica dei confini dei Comuni non consente di raggiungere gli obiettivi cui eppure la norma è rivolta, ad esempio in caso di Comuni montani, caratterizzati da particolari “fattori antropici”, “dispersione territoriale” e “isolamento”.

Situazione, queste, dalla più varia complessità che però, secondo la Corte, meritano attenzione, posto che “in tutti questi casi, solo esemplificativamente indicati, in cui l’ingegneria legislativa non combacia con la geografia funzionale, il sacrificio imposto all’autonomia comunale non è in grado di raggiungere l’obiettivo cui è diretta la normativa stessa; questa finisce così per imporre un sacrificio non necessario, non superando quindi il test di proporzionalità”.

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