Pensione avvocato: la Cassazione sui criteri di rivalutazione ISTAT dei redditi

Pubblicato il



La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 29679 del 10 novembre 2025 è tornata a pronunciarsi sulla corretta applicazione dei coefficienti ISTAT per la rivalutazione dei redditi professionali utili alla pensione e sull’incidenza della contribuzione effettivamente versata ai sensi della Legge n. 576/1980.

La pronuncia interviene su un ricorso proposto dalla Cassa Forense contro un avvocato che aveva ottenuto la riliquidazione del trattamento pensionistico in sede di merito.

Il professionista aveva chiesto la riliquidazione della pensione applicando la rivalutazione ISTAT dei redditi a partire dal 1980, anziché dal 1981, con un aumento dell’importo pensionistico.

Cassa Forense e rivalutazione ISTAT dei redditi

Oggetto della controversia  

L’avvocato aveva domandato che i redditi percepiti dal 1980 fossero rivalutati secondo l’indice medio annuo ISTAT relativo alla svalutazione 1979–1980 (21,1%), ritenendo erronea l’applicazione dell’indice 1981 da parte della Cassa.

Le decisioni di merito  

Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Bari avevano accolto la domanda, disponendo la riliquidazione della pensione.

Il ricorso di Cassa Forense  

La Cassa aveva proposto ricorso per Cassazione deducendo, da un lato, l’erroneità della rivalutazione dal 1980; dall’altro, l’impossibilità di riliquidare la pensione in assenza di contribuzione effettivamente versata sui maggiori redditi rivalutati.

Le questioni giuridiche sottoposte alla Corte  

Rivalutazione dei redditi e contributi effettivamente versati  

La Corte era chiamata a chiarire se la rivalutazione dovesse partire dal 1980 o dal 1981.

Ulteriore questione riguardava la possibilità di riconoscere una pensione calcolata su redditi rivalutati senza il versamento dei contributi aggiuntivi.

La decisione della Corte di Cassazione  

Rivalutazione dal 1980  

La Corte di Cassazione, in primo luogo, ha confermato l’orientamento secondo cui la rivalutazione doveva decorrere dal 1980, anno di entrata in vigore della Legge n. 576/1980.

Ciò in virtù dell’art. 27, che impone la redazione dei coefficienti entro quattro mesi, con riferimento all’indice ISTAT relativo al 1979–1980.

Rilevanza della contribuzione effettiva  

La Cassazione ha accolto invece il secondo motivo della Cassa, ribadendo, anche in questo caso, l'orientamento della giurisprudenza (Cass. nn. 22836/202524639/2025 e, da ultimo, 29042/2025), secondo cui la pensione deve essere calcolata solo su redditi coperti da contribuzione effettivamente versata, ai sensi dell’art. 2 della legge.

L’assenza del principio di automaticità delle prestazioni esclude la possibilità di riconoscere prestazioni commisurate a contributi non pagati.

Onere della prova  

Il professionista, ciò posto, potrà ottenere la riliquidazione solo se dimostrerà che l’errore contributivo era non imputabile, secondo la diligenza qualificata dell’avvocato.

I principi di diritto riaffermati  

La Corte di Cassazione, in sostanza, ribadisce:

  • la natura integrante della rivalutazione del reddito ai fini contributivi;
  • l’irrilevanza della prescrizione dei contributi non versati;
  • la necessità di verificare la responsabilità dell’inadempimento contributivo.

In definitiva, se da un lato spetta la rivalutazione dei redditi a far data dal 1980, dall’altro la pensione può essere ricalcolata solo in presenza di contribuzione effettiva, salvo prova dell’errore scusabile.

La causa è rinviata alla Corte d’Appello per nuovo esame.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito