Decreto Pnrr: credito d'imposta Piano transizione 5.0 e portafoglio digitale

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Decreto Pnrr: credito d'imposta Piano transizione 5.0 e portafoglio digitale

Il nuovo decreto relativo al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Pnrr - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024. Si tratta del decreto-legge n. 19 del 2 marzo recante disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Pnrr.

Di notevole interesse è l'istituzione del Piano Transizione 5.0, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, dell’Investimento 15 - “Transizione 5.0”, della Missione 7 – REPowerEU.

Ma non solo Piano transizione 5.0 nel decreto Pnrr uscito in Gazzetta: verrà costituita una app nazionale per archiviare i documenti personali (It-Wallet).

Piano Transizione 5.0: risorse per formazione lavoratori

Stanziate risorse per 6,3 miliardi di euro, che vanno ad aggiungersi ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio: si raggiunge così per un totale di circa 13 miliardi nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

Così il Ministro Urso (Imprese e del Made in Italy): “Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura è orientata anche alla formazione dei lavoratori, perché le competenze sono il fattore che fa la differenza soprattutto per il nostro Made in Italy".

Piano Transizione 5.0, credito d’imposta

Nell’articolo 38 del decreto legge Pnrr si legge che viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

NOTA BENE: Il credito d’imposta è automatico ossia non dipende dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive, ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Investimenti agevolabili

Per concorrere al credito d’imposta devono essere effettuati investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che conseguano complessivamente:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento

o, in alternativa,

  • una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Tra i beni devono intendersi compresi:

  • i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui sopra.

Ancora, risultano agevolabili tra i progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • le spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, fino ad un massimo di 300 mila euro.

Misura del credito d’imposta

Di seguito si elencano le misure del credito d’imposta riconosciuto:

  • 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
  • 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Sono anche previste delle maggiorazioni:

  1. al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento,
  2. al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento.

Le imprese interessate al credito d’imposta sono tenute a presentare apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente che attestino:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni ammessi all’agevolazione;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti.

Un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy dovrà individuare criteri e modalità.

Fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2025.

L’eventuale eccedenza rimasta potrà essere portata in avanti mediante 5 rate annuali di pari importo.

Sistema di portafoglio digitale

Apportando modifiche al codice dell'amministrazione digitale – decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – viene istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).

Con tale sistema di implementazione dell'IT-Wallet saranno accessibili in formato digitale – nell’app IO - documenti fondamentali come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

IT-Wallet si presenta costruito in due parti:

  • quella pubblica dove saranno inseriti documenti come la carta d’identità, la patente digitale, la tessera sanitaria o altre informazioni;
  • quella privata dive si potranno inserire documenti strettamente personali.

Dovranno essere adottate apposite linee guida per definire:

  • le caratteristiche tecniche del progetto,
  • la tipologia dei servizi prestati
  • le modalità di accreditamento presso l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) delle aziende interessate a iscriversi tra i fornitori di soluzioni nell’It-Wallet privato.
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