Percettore di RdC impiegato “in nero”, scatta l’aggravante della maxi sanzione

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Percettore di RdC impiegato “in nero”, scatta l’aggravante della maxi sanzione

Si applica l’aggravante sanzionatoria di cui all’art. 3, co. 3-quater del D.L. n. 12/2002, che prevede l’aumento del 20% della maxi sanzione, in caso di occupazione irregolare di soggetti beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC). Tale ipotesi è verificata non solo quando il lavoratore in nero è il richiedente del RdC, ma anche quando è componente del nucleo familiare destinatario del sussidio.

Si ricorda, altresì, che, laddove i lavoratori occupati in nero siano almeno il 20% della forza lavoro aziendale, vi è anche la sanzione della sospensione dell'attività d'impresa, per la cui revoca il datore di lavoro deve procedere alla regolarizzazione, anche contributiva, dei rapporti di lavoro sommersi.

A darne notizia è l’INL con la nota protocollo n. 7964 dell’11 settembre 2019, a seguito dei recenti chiarimenti forniti con la circolare n. 8/2019.

Reddito di Cittadinanza (RdC), quando sussiste la fattispecie di reato?

L’art. 7, co. 1 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, stabilisce che, chiunque al fine di ottenere indebitamente il RdC, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. Questa prima ipotesi di reato si configura esclusivamente in fase amministrativa.

Sul punto, chiarisce l’INL, l’ipotesi di reato fa riferimento ai casi in cui il richiedente abbia fornito informazioni non vere all’atto della presentazione della domanda di RdC e non abbia integrato, entro trenta giorni dalla stessa, le informazioni rese tramite il modello “Rdc - Com ridotto”.

In tale fattispecie, quindi, ai fini della configurabilità del reato, rileva l’attività lavorativa "in nero" svolta prima della presentazione della domanda di RdC da parte di uno dei componenti del nucleo e in ragione della quale sia stato percepito reddito non comunicato all’INPS attraverso il modello “Rdc - Com ridotto”.

Pertanto, l’omissione di tale informazione integra la fattispecie di reato a carico del richiedente anche laddove non coincida con il lavoratore "in nero".

Reddito di Cittadinanza (RdC), sanzioni per chi non comunica variazioni reddituali

La seconda fattispecie di reato, contenuta nel successivo co. 2 del citato articolo, prevede la reclusione da uno a tre anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni rilevanti ai fini della revoca o riduzione di RdC. Quest’ultima ipotesi di reato, avente natura commissiva, si configura esclusivamente dopo che il soggetto ha ottenuto il beneficio.

In quest’ultima fattispecie, la cui condotta è imputabile al lavoratore, rileva l’attività lavorativa "in nero" iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito ove la stessa non sia stata integrata con le informazioni relative ai compensi percepiti con il modello “RdC Com esteso”. Si ricorda che tali informazioni devono essere rese, ai sensi dell’art. 3, co. 8, del citato D.L. n. 4/2019, a cura del lavoratore che percepisce il reddito da tale attività e che appartenga ad un nucleo familiare beneficiario di RdC.

Ne deriva che la comunicazione di reato andrà fatta a carico del lavoratore "in nero".

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 26 luglio 2019 - Reddito di Cittadinanza (RdC), reclusione per chi attesta il falso – Bonaddio

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