Patti successori vietati

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Patti successori vietati

Sono patti successori, vietati ai sensi dell’articolo 458 comma 1, seconda parte, del Codice civile, le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, la trasmissione o l’estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta che facciano, sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento.

In proposito, la Corte di cassazione – con sentenza n. 14566 depositata il 15 luglio 2016 – ha fornito alcune utili precisazioni al fine di stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità.

A tal fine – si legge nel testo della decisione - occorre accertare:

  • se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta;
  • se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità comprese nella futura successione;
  • se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa;
  • se l’assetto negoziale convenuto debba aver luogo "mortis causa".

Patto successorio dispositivo

Nel caso specificamente esaminato dalla Corte di legittimità, oggetto del contenzioso era una scrittura contenente un patto successorio “dispositivo”.

Sul punto, la Corte ha ricordato che l’articolo 458 citato vieta anche questo tipo di patto, riscontrabile quando l’oggetto del contratto sia stato considerato dalle parti come compreso in una futura successione.

La nullità – precisa la Cassazione - colpisce, peraltro, anche i patti dispositivi meramente obbligatori, che, ossia, obbligano a disporre di diritti da acquistare in una futura successione ereditaria.

 

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