Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

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Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

Novità per i lavoratori del settore Energia e Petrolio: Confindustria energia, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno infatti sottoscritto il 16 aprile 2025 un'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del 21 luglio 2022, con validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

Vediamo di seguito le principali novità.

Aumenti retributivi

In conformità con quanto stabilito dall’accordo sottoscritto il 31 luglio 2024, le Parti hanno convenuto di distribuire l’importo di 134,00 euro derivante dallo scostamento inflativo per il biennio 2022-2023 secondo le seguenti modalità:

  • 100,00 euro destinati all'incremento dei minimi retributivi da gennaio 2025;
  • 34,00 euro sull'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) da marzo 2025.

Per il solo ricalcolo delle quote variabili legate alla retroattività dell'incremento dei 100,00 euro sui minimi è stato concordato che le aziende avranno tempo fino al 31 dicembre 2025 per la corresponsione degli importi dovuti.

Gli adeguamenti economici previsti per il triennio di vigenza 2025-2027 saranno erogati con effetto dalla prima retribuzione utile successiva allo scioglimento della riserva dell'Ipotesi di accordo, con le seguenti decorrenze:

  • 30,00 euro da dicembre 2025;
  • 20,00 euro da gennaio 2026;
  • 7,00 euro da gennaio 2026 sull'EDR;
  • 55,00 euro da luglio 2026;
  • 65,00 euro da luglio 2027.

Per la consultazione delle tabelle retributive si veda "Rinnovi CCNL".

E.D.R. IPCA

Le Parti confermano l'importanza di mantenere l'Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.), quale strumento di compensazione degli scostamenti inflativi, erogato per 14 mensilità secondo i seguenti importi:

Livello 1/3/2025 1/1/2026
1 € 46,91 € 56,57
2 € 42,48 € 51,23
3 € 38,47 € 46,40
4 € 34,00 € 41,00
5 € 29,82 € 35,95
6 € 25,94 € 31,28

Indennità di funzione

Da gennaio 2027 l'indennità di funzione prevista per i lavoratori con qualifica di Quadro, attualmente pari ad € 190,00 per 14 mensilità, passa ad € 200,00.

Contratti a tempo determinato

In attuazione di quanto disposto dal Decreto Lavoro, le Parti riconoscono la possibilità di apporre un termine di durata superiore a 12 mesi, fino a 24 mesi complessivi per la seguente causale:

  • aumentate esigenze temporanee connesse allo svolgimento di attività specifiche e determinate, anche connesse alla realizzazione di commesse/progetti/impianti.

Vai all'Ipotesi di accordo

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