Pace contributiva, detraibile l’onere sostenuto dal genitore

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Pace contributiva, detraibile l’onere sostenuto dal genitore

Detraibile l’onere sostenuto dal genitore per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Infatti è possibile detrarre il 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Diversamente, laddove viene presentata la domanda di riscatto di laurea agevolato, da valutare con diverso criterio di calcolo nel sistema contributivo, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19%, se il figlio non risulta fiscalmente a carico.

È questa la sintesi dell’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 225 del 23 luglio 2020.

Pace contributiva, quando è ammessa la detrazione?

L'art. 20 del D.L. n. 4 del 2019 (cd. “Decretone”), prevede la facoltà di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione.

Tale facoltà è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal co. 5 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%. Il versamento dell'onere per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza:

  • in unica soluzione;
  • in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Riscatto di laurea agevolato, quando è ammessa la detrazione?

Con riferimento al "riscatto di laurea agevolato”, si rileva che il co. 6 dell'art. 3 del D.L. n. 4/2009, ha introdotto un diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel sistema contributivo, mediante l'inserimento all'art. 2 del D.Lgs. n. 184/1997, del co. 5-quater, il quale prevede la facoltà di riscatto dei periodi da valutare con il predetto meccanismo.

In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, co. 3, della L. n. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Ai fini fiscali, se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino "fiscalmente a carico", a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19% dei contributi medesimi. Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del TUIR.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 30 giugno 2020 - Riscatto della laurea, onere indeducibile per i forfettari – Bonaddio

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