OIC. Sconti fiscali per lavori edilizi, contabilizzazione per imprese
Pubblicato il 29 gennaio 2021
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Posta in consultazione, dall’Organismo Italiano di Contabilità, la bozza sulle modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi.
Le relative osservazioni potranno essere inviate fino al 10 febbraio 2021 all’indirizzo ‘staffoic@fondazioneoic.it’; seguirà, quindi la stesura del documento definitivo.
OIC. Come contabilizzare gli sconti fiscali per interventi edilizi
Si tratta dei bonus fiscali contenuti nel DL Rilancio (n. 34/2020), per i quali l’interessato può non solo fruirne direttamente ma anche decidere per la sostituzione con uno sconto in fattura da parte dell’impresa commissionaria dei lavori od anche per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
L’oggetto delle risposte, originate dalla richiesta di parere da parte dell’Agenzia delle Entrate, riguarda la contabilizzazione:
- del diritto alla detrazione fiscale, nel bilancio della società committente;
- dello sconto in fattura, nel bilancio della società commissionaria che ha concesso tale sconto alla società committente;
- della cessione del credito d’imposta, nel bilancio della società (configurata come cedente);
- della ricezione del credito, nel bilancio della società (configurata come cessionario) che acquista il credito d’imposta.
Il punto di maggior interesse della bozza, posta in consultazione il 25 gennaio 2021, è rappresentato dall’utilizzo diretto delle detrazioni acquisite mediante compensazione. Infatti l’orientamento prevalente al momento ritiene che la detrazione a favore dell’impresa che ha sostenuto le spese oggetto di bonus va gestita attraverso la quantificazione delle imposte relative all’esercizio, senza rilevare contabilmente il contributo.
Ma, nel documento OIC in consultazione, si afferma che per l’impresa committente il diritto a compensare debiti tributari può essere assimilato ad un contributo in conto impianti, come definito al paragrafo 86 dell’OIC 16: “I contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime”.
L’assimilazione si desume, pertanto, dal fatto che il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo riportabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato, che il diritto di detrazione si attiva quando il beneficiario effettua uno specifico investimento previsto dalla norma e che il diritto di detrazione è commisurato al costo dell’investimento sostenuto.
Quindi l’impresa rileva i contributi come credito tributario quando sorge una ragionevole certezza che sono soddisfatte le condizioni previste per il riconoscimento del contributo e che i contributi saranno erogati.
In contropartita al credito tributario la società può utilizzare uno dei due metodi previsti dall’OIC 16:
- diretta riduzione dell’investimento sostenuto;
- iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell’immobilizzazione materiale iscritta.
Ai sensi del paragrafo 51 dell’OIC 15, la società, a seguito della rilevazione iniziale, deve rivedere le proprie stime dei flussi finanziari futuri, rettificando il valore contabile del credito per riflettere i rideterminati flussi finanziari.
La rettifica è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.
Per quanto riguarda gli altri modi di contabilizzazione degli sconti per interventi edilizi - esercizio dell’opzione a favore dello sconto in fattura oppure di cessione del credito di imposta – non si rilevano particolari situazioni.
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