Sisma Marche e Umbria: nuovo contributo per disagio abitativo

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Con l’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 4 del 27 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2026, viene disciplinato il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione destinato ai nuclei familiari colpiti dai terremoti che hanno interessato Marche e Umbria nel 2022 e nel 2023.

La misura attua quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), che ha disposto la cessazione, dal 1° gennaio 2026, del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) erogato dal Dipartimento della Protezione civile. L’obiettivo è garantire continuità nell’assistenza abitativa durante la fase di ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.

Ambito di applicazione del contributo

L’ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 4 del 27 gennaio 2026 prevede che il contributo sia diretto ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata distrutta, gravemente danneggiata o dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici verificatisi:

  • il 9 novembre 2022 nelle Marche;
  • il 9 marzo 2023 in Umbria.

La misura si applica agli immobili situati nei seguenti comuni:

Regione Marche

  • Ancona
  • Fano
  • Pesaro

Regione Umbria

  • Umbertide
  • Perugia
  • Gubbio

Il contributo può essere riconosciuto anche nei casi in cui l’abitazione debba essere sgomberata per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione.

Requisiti per ottenere il contributo

Per accedere al contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione è necessario che l’immobile:

  • sia oggetto di domanda di contributo per la ricostruzione, oppure
  • sia stata presentata una manifestazione di volontà a richiedere il contributo nei termini stabiliti dalle ordinanze commissariali.

Il requisito riguarda i proprietari o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili danneggiati.

L’ordinanza del 27 gennaio 2026 del Commissario straordinario per la ricostruzione stabilisce inoltre che l’unità immobiliare deve essere qualificabile come abitazione principale, abituale e continuativa, cioè l’immobile nel quale almeno un componente del nucleo familiare dimorava per un periodo non inferiore a dodici mesi prima dell’evento sismico o del provvedimento di sgombero.

Importo del contributo per il disagio abitativo

L’importo del contributo mensile è determinato in base alla composizione del nucleo familiare.

Componenti del nucleo familiare

Contributo mensile

1 persona

400 euro

2 persone

500 euro

3 persone

700 euro

4 persone

800 euro

5 o più persone

900 euro

È prevista inoltre una maggiorazione di 200 euro mensili per ciascun componente del nucleo familiare che rientra in una delle seguenti categorie:

  • persone con età superiore a 65 anni;
  • soggetti portatori di handicap;
  • persone con invalidità pari o superiore al 67%.
La maggiorazione può essere riconosciuta anche oltre il limite massimo di 900 euro previsto per i nuclei familiari più numerosi.

Presentazione della dichiarazione ai Comuni

I nuclei familiari che percepivano il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) devono presentare ai Comuni una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31 marzo 2026.

Nella dichiarazione devono attestare, tra l’altro:

  • di aver presentato o di essere nei termini per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione;
  • di non possedere altri immobili idonei all’uso abitativo nello stesso comune o in un comune confinante;
  • di non essere rientrati nell’abitazione danneggiata;
  • di non aver trasferito residenza o domicilio al di fuori delle Regioni Marche o Umbria;
  • di non aver provveduto a una sistemazione abitativa stabile alternativa.

I Comuni effettuano i controlli sui requisiti dichiarati e possono disporre la decadenza dal contributo in caso di dichiarazioni non veritiere o di perdita dei requisiti.

Soggetti esclusi dal contributo

Il contributo per il disagio abitativo non è riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento degli eventi sismici:

  • dimoravano in un immobile in locazione.

È prevista un’eccezione per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) che non abbiano ricevuto un altro alloggio pubblico.

Durata del contributo e cessazione del beneficio

Il contributo viene erogato fino al momento in cui si realizzano le condizioni per il rientro nell’abitazione.

In particolare, il beneficio cessa:

  • con il provvedimento di revoca dell’inagibilità dell’immobile, oppure
  • entro 30 giorni dall’asseverazione di piena agibilità da parte del direttore dei lavori.

Il diritto al contributo decade anche nel caso in cui il beneficiario:

  • trovi una sistemazione abitativa stabile;
  • avvii i lavori di ricostruzione senza il decreto di concessione del contributo pubblico.

Decorrenza della misura

Il contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2026, in continuità con il precedente sistema di sostegno basato sul contributo per l’autonoma sistemazione.

La misura rappresenta quindi il nuovo strumento di assistenza abitativa nella fase di ricostruzione post-sisma nei territori interessati dagli eventi sismici del 2022 e del 2023.

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