OIC, Documento interpretativo n. 10 ed emendamenti ai principi contabili

Pubblicato il



OIC, Documento interpretativo n. 10 ed emendamenti ai principi contabili

L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato, in data 4 maggio 2022, il Documento interpretativo n. 10 “Aspetti contabili delle norme fiscali introdotte in tema di rivalutazione e riallineamento” e gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dal Consiglio di Gestione, resi necessari dal completo recepimento della direttiva contabile europea n. 2013/34/UE.

Documento Interpretativo n. 10, novità su rivalutazione e riallineamento immobilizzazioni immateriali

Il Documento Interpretativo n.10 disciplina gli effetti contabili delle modifiche intervenute in materia di rivalutazione e riallineamento per effetto delle norme introdotte con l’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge di bilancio 2022”).

In particolare, il documento analizza gli effetti contabili delle quattro opzioni a disposizione delle imprese (commi nn. 622, 623 e 624) ed illustra l’informativa richiesta nei bilanci, tra cui la recente possibilità di revocare anche in bilancio gli effetti della rivalutazione.

L’OIC ha completato la valutazione degli effetti contabili delle norme in oggetto fornendo le proprie indicazioni:

  1. sia nel caso una società concordi di estendere a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale delle immobilizzazioni immateriali;

  2. sia nel caso eserciti la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale versando un’imposta sostitutiva integrativa;

  3. sia nel caso di revoca dell’affrancamento fiscale operato ai sensi della Legge di rivalutazione 2020.

Nel documento viene messo in evidenza come tutte le opzioni rese disponibili dall’ultima Legge di Bilancio, in tema di rivalutazione e riallineamento delle immobilizzazioni immateriali, non hanno impatto sul conto economico ma riverberano gli effetti sul patrimonio netto.

Così, l’estensione a 50 anni del periodo di ammortamento fiscale determina il sorgere di differenze temporanee deducibili che possono comportare la rilevazione delle imposte differite attive nel rispetto del postulato della prudenza come disciplinato nel paragrafo 41 dell’Oic 25.

In alternativa, se la società esercita la facoltà di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale della rivalutazione, rileva il debito per l’imposta sostitutiva integrativa dovuta con contropartita il patrimonio netto.

Le altre due opzioni possibili sono:

  • revoca della sola scelta di affrancamento fiscale operata ai sensi della legge di rivalutazione 2020 mantenendo la rivalutazione civilistica;

  • revoca della scelta di affrancamento fiscale e di rivalutazione civilistica operata ai sensi della legge di rivalutazione 2020 (nuovo paragrafo rispetto alla versione precedente).

Rispetto alla versione in consultazione, infatti, il nuovo documento ha disciplinato anche la “revoca civilistica”, introdotta successivamente sul piano normativo. Si tratta della possibilità, per i soggetti che decidono di rinunciare alla rilevanza fiscale della rivalutazione del marchio, di eliminare anche la rivalutazione dal punto di vista contabile.

In particolare, nella versione finale del Documento Interpretativo n. 10, è stato specificato che se le società, entro la data di approvazione del bilancio, decidono di avvalersi della facoltà di revoca dell’affrancamento fiscale e anche della revoca civilistica dovranno:

  1. eliminare dall’attivo dello stato patrimoniale il maggior valore attribuito ai beni a fronte della rivalutazione effettuata nell’esercizio precedente in contropartita al Patrimonio Netto. Gli ammortamenti dell’esercizio saranno calcolati sul valore del bene rideterminato ovvero al netto del citato maggior valore;
  2. iscrivere un credito tributario a fronte del diritto di rimborso o compensazione dell’imposta sostitutiva già versata in contropartita al Patrimonio Netto.

OIC: emendamenti ai principi contabili nazionali

Gli emendamenti ai principi contabili nazionali conseguenti al completo recepimento della direttiva contabile europea n. 34/2013 prevedono, tra l’altro, che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria non hanno più la facoltà di avvalersi delle agevolazioni previste per le microimprese. Pertanto, la disciplina contabile dei derivati prevista dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e declinata nell’OIC 32 si applica anche a tali imprese.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito