Nuovi oneri per l’imprenditore. A marzo 2013 (*) appuntamento con la comunicazione dei beni concessi in uso a soci o familiari

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La manovra correttiva di ferragosto ha caricato gli imprenditori di un nuovo obbligo: comunicare all’Anagrafe tributaria i beni dell’impresa che sono concessi in uso a soci o familiari. Lo scopo della norma è di contrastare il fenomeno dell'utilizzo di società schermo attraverso cui occultare beni ponendoli nella disponibilità dei soci. Un nuovo appuntamento con il fisco da calendarizzare al 31 marzo 2013 (*).

Richiamando ancora una volta l’onorevole intento di contrastare l’elusione, il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge n. 148 del 2011, all’articolo 2, commi da 36-terdecies a 36- duodevicies, innova gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per scoraggiare pratiche illegittime.

In questo caso l’obiettivo è di far emergere beni dell’impresa concessi a soci o familiari ad un prezzo, relativo al diritto di godimento, inferiore a quello di mercato.

La disciplina dei commi anzidetti, in sostanza, apporta le seguenti novità che vanno a gravare ulteriormente sui contribuenti:

Da una parte, quindi, il socio o il familiare utilizzatore del bene saranno soggetti a tassazione, come reddito diverso, per la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo annuo concordato con il concedente.

Per altro verso, le imprese non potranno dedurre i costi relativi ai beni concessi in uso se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni.

Per assicurare un controllo più capillare, l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Come ha chiarito il sottosegretario all’economia e alle finanze Bruno Cesario in sede di Interrogazione parlamentare del 15.09.2011, n. 5-05309, la comunicazione in parola riguarda ipotesi “diversa dalle fattispecie dell'autoconsumo familiare, dell'assegnazione dei beni a soci, nonché della destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, per le quali restano applicabili le vigenti disposizioni fiscali. Le norme disciplinano, infatti, ipotesi in cui i beni non fuoriescono dal regime di impresa, tuttavia vengono concessi in godimento a soci o familiari a condizioni diverse da quelle che caratterizzano il mercato, quindi senza corrispettivo ovvero con un corrispettivo inferiore a quello che sarebbe ritraibile secondo una libera contrattazione tra parti contrapposte e consapevoli". 

Nondimeno, si trae la consapevolezza che l’impianto istituito sia diretto a raccogliere informazioni utili per l'accertamento sintetico delle persone fisiche.

PROVVEDIMENTO 16 NOVEMBRE 2011 – MODALITA’ DELLA COMUNICAZIONE

Rispettando i termini assegnati dalla legge, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha pubblicato in data 16 novembre 2011 il provvedimento con prot. n. 166485 diretto a fissare modalità e termini per la comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, dando così attuazione all’articolo 2, comma 36-sexiesdecies , del D.L. n. 138/2011 e sua conversione in legge.

Soggetti obbligati

Al punto 1.1 il provvedimento stabilisce che tenuti all’adempimento sono:

→ i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva

→ in alternativa, il socio o familiare dell’imprenditore.

Di conseguenza sono esentati i lavoratori autonomi nonché le società semplici, che istituzionalmente non svolgono attività d’impresa, e gli enti non commerciali.

Oggetto della comunicazione

L’obbligo di fornire informazioni all’Anagrafe tributaria sorge in caso di:

  • soci o familiari dell’imprenditore che detengono a titolo di godimento beni dell'impresa

  • soci o familiari dell’imprenditore che effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente.

Si intendono comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente.

La comunicazione deve riguardare:

  • ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, ovvero ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo.

  • i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Quindi, sarà necessario accertare se il bene è dato in uso a:

→ un socio (compresa la persona fisica che detiene direttamente o indirettamente partecipazioni nell’impresa concedente)

→ un familiare del socio

→ al socio di altra società del gruppo

→ al familiare di un socio di altra società del gruppo.

L’estensione operata dal provvedimento direttoriale ai “soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo” ha sollevato dubbi sull’esistenza di un eccesso di delega in quanto nella norma costitutiva dell’obbligo, il D.L. n. 138/2011, non si ritrova tale riferimento (“Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento”).

Nulla dice il provvedimento circa il sorgere dell’obbligo comunicativo solo nei casi in cui il diritto di godimento sia concesso a prezzi inferiori a quelli di mercato; deve perciò evincersi che la comunicazione va eseguita a prescindere da tale dato ossia anche se non vi sia differenza tra corrispettivo pattuito per l’uso ed il valore di mercato.

Ulteriore dubbio sorge per il socio amministratore che detiene l’auto aziendale per uso promiscuo: rientra costui nella tipologia di contratto presente nelle istruzioni del provvedimento “caso d’uso”? Occorre ricordare che in materia vivono le norme del Tuir sull’inerenza e che limitano la deducibilità rendendo vano, per il caso prospettato, il fine indicato dalla legge di individuare intestazioni fittizie di beni.

Per non cadere in equivoci sarebbe utile un chiarimento delle Entrate, anche con riferimento al concetto di “gruppo”.

Dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione si ricavano altri elementi:

→ tipologia di utilizzazione del bene: va indicato l’utilizzo esclusivo, non esclusivo, subentrante.

→ tipologia di contratto: va indicato comodato, caso d’uso, altro

→ categoria del bene: va specificato se autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, altro.

Il punto 1.5 del provvedimento 16 novembre 2011 chiarisce che nella voce “altro” ricadono beni diversi da “autovettura”, “altro veicolo”, “unità da diporto”, “aeromobile”, “immobile”.

Se questi beni concessi in godimento hanno un valore non superiore a tremila euro, al netto dell’Iva, non si deve procedere all’invio della comunicazione.

Relativamente a ciascun bene occorre indicare:

→ il numero di telaio per le autovetture

→ i metri per le barche

→ i kW per gli aerei

→ foglio, particella, comune e provincia per gli immobili

Termini

Il punto 3.4 del provvedimento informa che a regime la comunicazione deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento.

Per il periodo d’imposta che precede la prima applicazione della disposizione, la data di scadenza è fissata al 31 marzo 2012 (*). Quindi entro questo termine, precisa il provvedimento, dovrà effettuarsi l’adempimento per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011.

Infine, permane l’obbligo comunicativo anche qualora nel periodo d’imposta precedente sia cessato il diritto di godimento dei beni.

Modalità

L’invio della comunicazione deve avvenire a mezzo del servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando i software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Il perfezionamento dell’operazione avviene nel momento in cui l’Agenzia delle entrate riceve il file contenente i dati della comunicazione; la ricezione sarà attestata mediante ricevuta inviata telematicamente entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio.

ATTENZIONE: la comunicazione non si intende inviata qualora il file sia stato scartato per:

  • mancato riconoscimento del codice di autenticazione

  • codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte

  • file non elaborabile, perché non verificato utilizzando il software di controllo

  • mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati.

Del mancato invio il mittente viene comunque informato tramite e-mail e potrà provvedere nei successivi 5 giorni.

E’ possibile annullare la comunicazione entro 30 giorni dalla data della ricevuta telematica; per la sostituzione, invece, è necessario attendere 30 giorni dalla ricezione del file da cambiare.

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(*) Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate 13 marzo 2012, la data del 31 marzo 2012 è stata prorogata al 15 ottobre 2012; successivamente il provvedimento 2012/133184 del 17 settembre 2012 ha disposto un nuovo differimento al 31 marzo 2013.

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