Motivazioni sintetiche ed essenziali in Cassazione
Pubblicato il 23 settembre 2016
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Chiarezza, essenzialità e funzionalizzazione della motivazione alla decisione sono i canoni che devono rispettare tutti i provvedimenti civili della Corte di cassazione ai fini dello svolgimento della funzione nomofilattica della medesima.
Selezione provvedimenti
Inoltre, per imprimere un processo di accelerazione a prassi di lavoro più snelle, è necessario procedere, innanzitutto, ad una selezione dei provvedimenti a seconda che siano o meno chiamati a svolgere, appunto, la funzione nomofilattica.
Quest’ultima deve essere individuata in sede di deliberazione della decisione in camera di consiglio, esplicitata in motivazione e documentata mediante indicazione specifica nello statino/dispositivo e nell’oggetto dell’intestazione; devono, inoltre, essere evidenziate nel provvedimento le questioni di diritto desumibili dalle censure articolate con i motivi nonché il percorso argomentativo per giungere alla enunciazione del principio di diritto.
Per tutti gli altri provvedimenti senza una esplicitata valenza nomofilattica, per contro, devono essere adottate tecniche più snelle di redazione motivazionale, che possono poi differenziarsi sulla base del gradi di complessità delle questioni.
Esposizione fatti e motivi ricorso
Così:
- i fatti di causa devono essere esposti in modo estremamente conciso, funzionale solo a rendere comprensibili le ragioni della decisione così da poter essere anche non evidenziati qualora emergano dalle ragioni stesse;
- i motivi di ricorso, anche se a volte necessari, devono essere omessi quando la censura possa risultare dal medesimo tenore della risposta della Corte.
Sono queste alcune delle indicazioni contenute nel Decreto del Primo presidente della Corte di cassazione, Giovanni Canzio, n. 136 del 14 settembre 2016, sulla motivazione dei provvedimenti civili.
Il provvedimento, inoltrato ai presidenti delle varie Sezioni di Cassazione il 19 settembre, prende le mosse dal rilievo, sulla base dei dati statistici dell’agosto 2016, dell’aumento delle pendenze civili e della durata media “non ragionevole” delle medesime.
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