Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 31 dicembre 2024 (con Podcast)
Pubblicato il 13 dicembre 2024
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Per l’ultima quindicina dell’ultimo mese dell’anno 2024 vediamo quali sono le scadenze di cui tenere conto per i contribuenti e le imprese.
Imu 2024, acconto
In prossimità della scadenza di versamento del saldo IMU 2024, va detto che la seconda rata, da pagare entro il 16 dicembre, corrisponde all'importo dell'acconto qualora non siano intervenute variazioni relative all'aliquota o alle caratteristiche dell'immobile.
Tuttavia, se durante l'anno sono cambiati aspetti come la proprietà, le aliquote o la destinazione d'uso, il saldo finale risulterà diverso rispetto alla rata versata come acconto.
I soggetti obbligati sono i seguenti:
- proprietario dell’immobile;
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
In caso di possesso dell’abitazione principale, l’imposta non è dovuta; fanno eccezione gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Alcune regole per la determinazione dell’imposta:
- l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;
- la prima rata è stata versata il 17 giugno 2024, mentre Il versamento della rata a saldo è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Il versamento può avvenire a mezzo di:
- modello F24, F24 EP e F24 Semplificato;
- bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17, D.lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili;
- PagoPA.
T.F.R.: acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione
Il 16 dicembre 2024 è il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.
Per determinare l'importo dell'acconto, è possibile scegliere tra due modalità di calcolo: il metodo storico o quello previsionale.
Il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escludendo le quote maturate durante l'anno stesso) deve essere rivalutato ai sensi dell'art. 2120, comma 4 del codice civile, utilizzando un coefficiente specifico. Tale rivalutazione viene effettuata alla fine dell'anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Il coefficiente di rivalutazione comprende un tasso fisso dell'1,50% e un tasso variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al dicembre dell'anno precedente. In caso di cessazione del rapporto, il tasso ISTAT si riferisce al mese in cui avviene l'interruzione.
L'importo del TFR dovuto ai dipendenti si suddivide in due componenti:
- una quota capitale, calcolata dividendo l'ammontare delle retribuzioni annue per 13,50,
- una quota finanziaria, rappresentata dalla rivalutazione del fondo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente.
La quota capitale è soggetta a tassazione separata al momento della liquidazione del TFR, mentre dal 2001 la quota finanziaria è sottoposta a un'imposta sostitutiva del 17% (art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 47/2000), che i datori di lavoro devono versare in due momenti distinti:
- l'acconto, entro il 16 dicembre 2024;
- il saldo, entro il 17 febbraio 2025 (in quanto il 16 febbraio è domenica).
Tutti i datori di lavoro sono obbligati a versare l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, ad eccezione di:
- coloro che non rientrano nella categoria dei sostituti d'imposta, come nel caso dei datori di lavoro domestico;
- i soggetti che hanno avviato l'attività durante il 2024, poiché non è presente un Fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente.
Ravvedimento speciale, ultima rata
Nell’ambito della Tregua fiscale, la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 174-178, L. 197/2022) ha introdotto il ravvedimento operoso speciale, consentendo ai contribuenti di sanare volontariamente le irregolarità relative alle dichiarazioni annuali presentate fino al 31 dicembre 2021.
Successivamente, con l’estensione prevista dal DL 215/2023, è stato reso possibile regolarizzare anche quelle riguardanti il periodo d’imposta 2022, beneficiando di una riduzione significativa delle sanzioni pari a 1/18 del minimo previsto per legge.
Per usufruire di tale regime agevolato, i contribuenti dovevano effettuare il pagamento dell’importo dovuto in un’unica soluzione oppure optare per il pagamento rateale, con modalità stabilite dal legislatore e piani di ammortamento differenti a seconda del momento in cui si è aderito all’istituto deflattivo.
A seguito di quanto detto, entro il 20 dicembre 2024, i contribuenti che hanno aderito al ravvedimento speciale saranno tenuti a versare l’ultima rata, completando così l’intero percorso previsto dalla tregua fiscale e regolarizzando in via definitiva le violazioni commesse in passato.
Va segnalato che:
- nel modello F24 i codici tributo da indicare sono quelli istituiti con risoluzione n. 6/2023;
- sarà possibile pagare quanto dovuto facendo ricorso all'istituto della compensazione.
Acconto IVA 2024
Il termine per il pagamento dell'acconto IVA 2024 è fissato al 27 dicembre 2024.
I soggetti passivi IVA, come ditte individuali, società di persone o di capitali, e professionisti, che effettuano liquidazioni e versamenti periodici mensili, devono versare un acconto per il mese di dicembre. Tale importo viene calcolato come percentuale del versamento effettuato (o che sarebbe stato dovuto) per il mese di dicembre dell’anno precedente, oppure, se inferiore, dell’importo dovuto per lo stesso mese dell’anno corrente (art. 6, comma 2, L. 405/1990).
Anche i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale sono soggetti al medesimo obbligo, ma in questo caso l’acconto si basa sull’ultima liquidazione trimestrale (per i trimestrali “per natura”) oppure sul saldo della dichiarazione annuale dell’anno precedente (per i trimestrali “per opzione”).
I contribuenti possono scegliere tra tre modalità per calcolare l’acconto IVA: il metodo storico, quello previsionale o quello analitico.
In caso di mancato pagamento, pagamento insufficiente o tardivo, si applica una sanzione amministrativa del 25% sull’importo non versato, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 87/2024.
Tuttavia, il contribuente che non adempie entro il termine del 27 dicembre 2024 può regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso, a condizione che non sia stata già notificata una cartella esattoriale o un avviso bonario derivante dalla liquidazione automatica della dichiarazione.
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