Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 28 febbraio 2025 (con Podcast)

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Memorandum: scadenze fisco dal 16 al 28 febbraio 2025 (con Podcast)

Quali scadenze ci aspettano nel periodo di febbraio 2025 che va dal 17 al 28 febbraio? Vediamo.

Il 17 febbraio, oltre ai tradizionali adempimenti periodici relativi al versamento delle ritenute IRPEF operate dai sostituti di imposta il mese di gennaio e che coinvolge un importante numero di redditi, i contribuenti con obbligo di liquidazione mensile dell’IVA devono provvedere al pagamento dell’IVA di competenza del mese di gennaio 2025.

Sostituti d’imposta - Versamento sostitutiva su Tfr

I sostituti d’imposta sono tenuti a effettuare il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva, dedotto l'acconto già pagato, relativo alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto accumulate nell'anno 2024.

Il pagamento dell’imposta - da eseguire entro il 17 febbraio 2025 - può avvenire direttamente o tramite un intermediario autorizzato, utilizzando il modello F24 in modalità elettronica.

Per l'utilizzo di crediti in compensazione secondo la risoluzione n. 110/2019, o in caso di modello F24 a saldo zero, deve essere inoltrato esclusivamente tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i sistemi Fisconline o Entratel; in altre situazioni, il modello F24 può essere inoltrato anche tramite i servizi di internet banking offerti dalle banche, Poste Italiane e altri enti di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate.

Va inserito il seguente codice tributo:

  • 1713 - saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivati dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto effettuato dal sostituto d’imposta.

Imposta di bollo su e-fatture

Hanno limite fino al 28 febbraio 2025 coloro che sono tenuti a versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2024 per effettuare il pagamento totale dell'imposta tramite il modello F24, fornito dall'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità elettronica; gli enti pubblici devono invece utilizzare il modello F24-Ep.

I pagamenti devono essere effettuati separando i diversi trimestri e indicando il relativo codice tributo nel modello F24. Ecco i codici tributo da usare:

  • 2524 per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre,
  • 2525 per le sanzioni relative all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche,
  • 2526 per gli interessi relativi all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

ATTENZIONE: Le fatture elettroniche soggette a questa imposta devono includere un'annotazione specifica che attesti il pagamento dell'imposta, come previsto dal Dm del 17 giugno 2014.

Documenti fiscali: comunicazione

Le tipografie abilitate alla produzione di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla loro distribuzione sono tenuti a trasmettere annualmente, esclusivamente attraverso modalità telematica, i dati delle forniture di documenti fiscali realizzate nell'anno 2024 ai rivenditori e agli utilizzatori finali.

Tale comunicazione deve avvenire direttamente o per mezzo di intermediari qualificati, mediante l'uso dei servizi Entratel o Fisconline; termine ultimo è il 28 febbraio 2025.

Tra i contribuenti obbligati vi sono:

  • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.;
  • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
  • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, studi associati;
  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
  • Enti che non svolgono attività commerciali.

Imposta di registro: denuncia annuale fondi rustici

I possessori di contratti di locazione per terreni agricoli sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale aggregata per i contratti di affitto non redatti mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati nell'anno 2024. L’adempimento scade il 28 febbraio 2025.

Questa dichiarazione deve essere firmata da una delle parti del contratto e consegnata in due copie originali a un qualsiasi ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

Insieme alla dichiarazione, è necessario allegare la ricevuta di pagamento dell'imposta di registro, effettuato con il modello F24 "Elementi identificativi" attraverso via telematica, oppure presso banche, posta o agenti di riscossione, usando il codice tributo 1500.

Alternativamente, è possibile effettuare la registrazione della dichiarazione anche online, tramite il software messo a disposizione sul sito dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso, il pagamento deve essere eseguito unicamente tramite addebito diretto su conto corrente.

Lipe

Entro il 28 febbraio 2025 i soggetti passivi Iva sono tenuti a trasmettere, unicamente tramite modalità telematica, direttamente o attraverso un intermediario qualificato, i dettagli delle liquidazioni Iva periodiche (Lipe) realizzate nell'ultimo trimestre del 2024, impiegando il modulo “Comunicazione liquidazioni periodiche Iva”.

La trasmissione, solamente attraverso mezzi elettronici, direttamente o via intermediario autorizzato, dei dati relativi alle liquidazioni periodiche IVA compiute nel quarto trimestre solare del 2024, riguardano specificatamente:

  • per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, i soggetti con periodicità mensile;
  • per il quarto trimestre, i soggetti con periodicità trimestrale.

In particolare va sottolineato quanto segue:

  • la comunicazione deve essere inviata anche nel caso di una liquidazione con eccedenza a credito;
  • sono esentati dall'inviare la comunicazione quei soggetti passivi che non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA né a effettuare le liquidazioni periodiche, a condizione che durante l'anno non vengano meno queste circostanze di esonero;
  • non è necessario inviare la comunicazione se non ci sono dati da riportare per il trimestre nel quadro VP, come ad esempio per i contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno registrato alcuna operazione, sia in entrata che in uscita;
  • invece, l'obbligo di invio sussiste se è necessario documentare il riporto di un credito dal trimestre precedente;
  • nel caso in cui si debba calcolare l'imposta separatamente per più attività, i soggetti passivi devono presentare una sola comunicazione riepilogativa per ogni periodo.

Rottamazione-quater: settima rata

Per mantenere i vantaggi della rottamazione-quater, introdotta dalla Legge n. 197/2022, è essenziale effettuare il pagamento della settima rata.

I contribuenti che hanno optato per il pagamento a rate in fase di adesione alla definizione agevolata devono quindi eseguire il pagamento della settima rata del debito residuo, come indicato dall'Agente della riscossione, per completare la "definizione agevolata" dei debiti affidati all'agente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Considerando i cinque giorni di tolleranza concessi dalla normativa e i rinvii applicabili quando le scadenze cadono in giorni festivi, i pagamenti fatti entro il mercoledì 5 marzo 2025 saranno considerati puntuali.

Ricordiamo che l'importo dovuto per la Definizione agevolata poteva essere versato:

  • in un unico pagamento, entro il 31 ottobre 2023;
  • in un massimo 18 rate (5 anni) consecutive, con le prime due rate che scadevano il 31 ottobre e il 30 novembre 2023.

Le rate successive, distribuite nei quattro anni successivi, devono essere pagate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.

La prima e la seconda rata rappresentano il 10% del totale dovuto per la Definizione agevolata, mentre le rate successive sono di importo uguale. Il pagamento rateale include l'applicazione di interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.

Conguaglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Venerdì 28 febbraio 2025 scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

L’adempimento è a carico dei sostituti d'imposta.

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